Sentenza n. 372/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Cuneo, Cat.-OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020 nonché di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Cuneo dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia, aveva presentato istanza di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. L'istanza era stata respinta in ragione dei precedenti penali, consistenti in una condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto che la Questura avrebbe applicato un automatismo ostativo, senza considerare il suo inserimento sociale e lavorativo e gli altri elementi rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale. Ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, nella parte in cui ricomprendeva tra i reati automaticamente ostativi il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, denunciando il contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Dopo aver richiamato la disciplina dell'art. 103, comma 10, d.l. 34/2020 e le sentenze della Corte costituzionale n. 88/2023 e n. 43/2024, il Collegio ha rilevato che il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può costituire causa di esclusione automatica dalla procedura di emersione, essendo necessaria una valutazione concreta della pericolosità sociale. Nel caso esaminato, tuttavia, la Questura non si è limitata ad applicare un automatismo: ha valutato la detenzione ai fini di spaccio di 26 grammi di hashish, la prossimità temporale degli illeciti all'ingresso irregolare e la loro attualità, il protratto soggiorno irregolare, la mancata ottemperanza a plurimi provvedimenti di espulsione e ordini di lasciare il territorio nazionale, nonché la durata della presenza, i legami familiari e l'inserimento sociale e lavorativo. La valutazione complessiva è stata ritenuta logicamente immune da censure. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non rilevante, poiché la Corte costituzionale aveva già escluso la legittimità dell'automatismo ostativo e tale automatismo non era stato applicato nel caso concreto. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione e il rilascio del titolo autorizzativo al soggiorno per lavoro subordinato.
art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
non sono ammessi alla procedura di emersione [...] gli stranieri che risultino condannati [...] per i reati inerenti agli stupefacenti
La disposizione non può essere interpretata nel senso di introdurre un automatismo ostativo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 43/2024; occorre una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità non costituisce, di per sé, causa automatica di esclusione dalla procedura di emersione.
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88/2023, ha escluso l'automatica ostatività delle condanne per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, imponendo la verifica concreta della pericolosità sociale.
art. 19 d.lgs. 286/1998
È stato considerato dall'amministrazione per verificare l'eventuale sussistenza di cause di inespellibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 43/2024
l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), [...] nella parte in cui, nel prevedere i "reati inerenti agli stupefacenti", non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990
Ha eliminato il reato di lieve entità dall'ambito delle fattispecie automaticamente ostative previste per la procedura di emersione.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'automatismo ostativo fondato sulla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può determinare automaticamente il rigetto dell'istanza di emersione prevista dall'art. 103 d.l. 34/2020; l'amministrazione deve accertare in concreto la pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione della pericolosità sociale nell'ambito della procedura di emersione può fondarsi su una considerazione complessiva e attuale della condotta dello straniero, comprendente la natura e la prossimità temporale degli illeciti, la permanenza irregolare, la mancata ottemperanza a provvedimenti di espulsione e ordini di allontanamento, nonché la situazione familiare, sociale e lavorativa.
- L'esclusione dell'automatismo ostativo non impedisce il rigetto dell'istanza quando l'amministrazione dimostri, con motivazione non illogica, che gli elementi concreti e attuali del caso rivelano la pericolosità sociale dell'interessato.
- La questione di legittimità costituzionale relativa all'automatica ostatività del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è rilevante quando il provvedimento amministrativo sia fondato non sull'automatismo normativo, ma su una concreta valutazione individuale della pericolosità sociale.
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