Cassazione Penale, Sentenza n. 22046/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scodellaro era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (aver reso false generalità agli agenti di polizia stradale) in occasione di un controllo, allo scopo di eludere le conseguenze della sua evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Impugnava per: 1) errata qualificazione della condotta sotto l'art. 495, sostenendo che in realtà aveva poi fornito o posseduto un documento con le vere generalità; 2) mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., poiché non sarebbe stato colto in stato di evasione o poteva avere autorizzazione ad uscire; 3) erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. riguardo al rigetto delle sanzioni sostitutive, non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: il reato di falsa attestazione di generalità si consuma al momento della dichiarazione falsa indipendentemente dal successivo accertamento, e il rinvenimento della carta d'identità confermava la falsità delle dichiarazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come generico: era accertato che l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dall'abitazione al momento del controllo, con nesso funzionale tra false generalità e volontà di sottrarsi alle conseguenze. Il terzo motivo (mancata motivazione sul rigetto delle sanzioni sostitutive) è stato accolto: la Corte di appello non ha indicato ragioni specifiche e motivate del diniego, violando l'obbligo di motivare la mancata applicazione delle pene sostitutive. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte relativa alle sanzioni sostitutive e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Il reato si perfeziona nel momento della dichiarazione false delle generalità al pubblico ufficiale; la consumazione non dipende dall'accertamento successivo della falsità né dalla consapevolezza del pubblico ufficiale
art. 61 n. 2 cod. pen.
La circostanza aggravante opera quando la falsa attestazione di identità sia funzionalmente collegata all'intento di eludere le conseguenze di un altro illecito (qui: evasione dagli arresti domiciliari), e trova fondamento nella presenza dell'imputato fuori dal luogo di esecuzione della misura
art. 20-bis cod. pen.
Disciplina la possibilità di applicare pene diverse da quelle detentive brevi; la richiesta di sanzioni sostitutive non richiede necessariamente una dettagliata documentazione, ma il giudice che ne nega l'applicazione deve motivare specificamente il diniego
art. 133 cod. pen.; art. 58 e art. 59 legge n. 689/81; d.lgs. n. 150/2022
La valutazione sulla sostituibilità della pena va letta in combinato disposto con le regole sulle circostanze e sulle condizioni ostative. Il giudice deve valutare l'idoneità della pena sostitutiva a perseguire la rieducazione e la prevenzione, potendo tenere conto dei precedenti penali in prospettiva di efficacia della pena sostitutiva (numero, natura ed epoca dei precedenti) ma non limitandosi a considerarli esclusivamente come circostanza ostativa automatica
Massime di principio
- La falsa dichiarazione di generalità a un pubblico ufficiale si consuma al momento della dichiarazione e resta integrata anche se in seguito emerge la vera identità mediante documento
- La mera produzione successiva di un documento di identità non annulla il reato di cui all'art. 495 se precedentemente erano state rese false generalità
- La circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 si applica quando la falsa identificazione è funzionalmente finalizzata a sottrarsi alle conseguenze di altra condotta illecita (es. evasione dagli arresti domiciliari) ed è necessario che risulti il nesso tra le due condotte
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive non necessita di eccessiva formalizzazione: può essere anche generica, ma il diniego del giudice richiede una motivazione specifica e adeguata
- Nella valutazione sul rigetto delle sanzioni sostitutive il giudice deve esprimere una prognosi motivata sulla rieducazione e sulla prevenzione del rischio di recidiva, potendo utilizzare i precedenti penali per valutare l'idoneità della pena sostitutiva
- In caso di carenza motivazionale specifica sul rifiuto di pene sostitutive, la Corte di Cassazione puo' annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame
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