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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7756/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso articolando due motivi: 1) censura per l'applicazione di pena detentiva al capo B) relativo a lesioni giudicate guaribili in giorni sette (lesioni lievi), reato di competenza del Giudice di pace per il quale la legge prevede soltanto la pena pecuniaria; 2) censura per l'aumento di pena per recidiva reiterata in relazione al delitto di minaccia, sostenendo che il giudice di primo grado avesse escluso la recidiva e dunque non fosse possibile l'aumento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo illegittima l'applicazione della pena detentiva per il reato di lesioni lievi (capo B), in quanto, per effetto dell'art. 63 D.Lgs. n. 274/2000, alle fattispecie di competenza del Giudice di pace devono applicarsi le pene più lievi anche se giudicate in sede diversa e collegata; ha pertanto dichiarato la pena inflitta per quel capo "pena illegale" e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio riferito a quel capo, rinviando per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità estrinseca, poiché dagli atti risultava che il primo giudice aveva comunque valutato e applicato la recidiva.

Norme richiamate

  • art. 63 D.Lgs. n. 274/2000

    Le pene più lievi introdotte dallo stesso decreto legislativo si applicano ai reati di competenza del Giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso in presenza di connessione tra procedimenti; conseguenza: impossibilità di applicare pena detentiva per lesioni lievi competenti al Giudice di pace

  • art. 610 c.p.

    Individuato dalla Corte come la fattispecie più grave (delitto di minaccia con condotta descritta) nonostante un refuso indicante l'art. 612; la qualificazione è desunta dalla motivazione e dalla descrizione della condotta

  • art. 99, comma 4 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla recidiva; la Corte ha valutato che la questione relativa all'applicazione della recidiva è invece documentata negli atti e pertanto la doglianza è inammissibile

  • art. 135 c.p. (codice penale)

    Richiamato nella discussione sul ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva: il criterio di ragguaglio è quello previsto dall'art. 135 c.p. (menzionata giurisprudenza di legittimità sull'equivalenza per conversione), con necessità di corretta applicazione del rapporto di conversione

  • art. 81 c.p. (aumento di pena per continuazione) - indicazione come "art. 81 cpv cp" nel testo

    Norma richiamata in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione/connessione: la Corte ordina l'annullamento limitatamente all'aumento applicato al capo B) e il rinvio per rideterminazione della pena

  • art. 582, 110, 339, 635 comma 2 n.3, art. 625 n.7 c.p.

    Norme sostanziali relative ai reati contestati in primo grado (lesioni, concorso, violenza o minacce a pubblico ufficiale, altro): richiamate nell'originario capo di imputazione come contesto fattuale

Massime di principio

  • Se un reato è di competenza del Giudice di pace e la legge prevede solo la pena pecuniaria, anche in caso di connessione con altri procedimenti giudicati da organi superiori deve applicarsi la pena più lieve ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 274/2000; non è lecito sostituire la pena pecuniaria con una pena detentiva per quella fattispecie.
  • L'applicazione di una pena diversa per specie rispetto a quella prevista dalla legge costituisce una "pena illegale ab origine" ed è motivo di annullamento parziale della sentenza.
  • Le censure in Cassazione che si basano su affermazioni contraddette dagli atti del processo sono inammissibili: il ricorso deve essere specifico e dimostrare l'errore nella motivazione o nella constatazione dei fatti, altrimenti è respinto per genericità.
  • In caso di conversione o ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria occorre rispettare i criteri di conversione previsti dalla normativa (art. 135 c.p. e relativa giurisprudenza), verificando il corretto calcolo degli importi e dei giorni equivalenti.
  • Quando la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio di uno specifico capo, la questione viene rinviata ad altra sezione del giudice d'appello per la sola rideterminazione della pena, senza rinnovare l'intero giudizio di responsabilità.

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