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Sentenza

Sentenza n. 2233/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 9 giugno 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva annullato il diniego di trasferimento e disposto il trasferimento del militare presso il Comando regionale Puglia, sede di Bari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda il diniego, anche a seguito di riesame, dell’istanza di trasferimento di un luogotenente della Guardia di finanza, specialista di elicottero con qualificazione BSE, dalla Sezione aerea di Genova al Comando regionale Puglia, sede di Bari, nell’ambito del Piano nazionale degli impieghi per bandi 2022. Il diniego era stato motivato dal parere contrario dell’organo tecnico competente, fondato sulla carenza di personale BSE a Genova, sull’imminente introduzione dell’elicottero AW169 presso quella sede, sull’esperienza e sull’incarico di responsabilità rivestito dall’interessato e sulla diversa linea di volo operante a Bari, dove il militare avrebbe necessitato di ulteriore formazione per essere impiegato sulla linea AW139. A seguito dell’ordinanza cautelare del TAR, l’amministrazione aveva riesercitato il potere, confermando il diniego dopo un confronto comparativo con il militare trasferito a Bari, terzo classificato in graduatoria ma già abilitato sulla linea AW139 e proveniente da un reparto organizzato su linea bimotore. Il TAR aveva annullato il nuovo diniego ritenendo prevalente la posizione del ricorrente, primo classificato con punteggio significativamente superiore, e inadeguate le ragioni organizzative addotte. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’erronea prevalenza attribuita alla graduatoria, la mancata considerazione delle esigenze di servizio e della discrezionalità amministrativa e tecnica, l’erronea valorizzazione dei pareri della gerarchia intermedia e l’insussistenza di disparità di trattamento tra posizioni non comparabili. L’appellato ha eccepito anche l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a.; tale eccezione è stata respinta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. In via preliminare ha ritenuto specifici i motivi d’appello, poiché diretti a criticare la ratio decidendi della sentenza, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo passaggio motivazionale. Ha inoltre considerato abbandonati i motivi non esaminati dal TAR e non formalmente riproposti in appello. Nel merito, ha distinto il trasferimento d’autorità dal trasferimento a domanda: in quest’ultimo caso le esigenze personali e familiari assumono rilievo, ma l’accoglimento resta subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative dell’amministrazione. Il Piano nazionale degli impieghi vincola l’amministrazione al rispetto delle regole procedurali e dei criteri predeterminati, ma, per il personale munito di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni, prevede anche il parere vincolante dell’organo tecnico. La collocazione utile in graduatoria costituisce quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente: il parere tecnico favorevole rappresenta una condizione di procedibilità della domanda e una verifica ulteriore di compatibilità tecnico-funzionale. Il parere negativo, se adeguatamente motivato, preclude il trasferimento anche del candidato primo classificato. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali è limitato alla manifesta illogicità, contraddittorietà o al travisamento dei fatti; il TAR aveva invece sostituito la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. Il Consiglio di Stato ha ritenuto coerenti e analitiche le ragioni del diniego: deficit di personale BSE a Genova, transizione alla linea AW169, ruolo di responsabilità e specifiche abilitazioni del militare, nonché mancata immediata utilizzabilità a Bari sulla linea AW139. Ha escluso che l’identità numerica della carenza di organico presso due sedi rendesse comparabili le situazioni, poiché l’impatto organizzativo del trasferimento era diverso. Ha escluso altresì una contraddizione tra il parere favorevole del comando regionale e quello negativo dell’organo tecnico centrale, trattandosi di valutazioni espresse da organi con diversa prospettiva e competenza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni e per le oscillazioni giurisprudenziali, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Il principio di specificità dei motivi impone che l’appellante sottoponga a critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma non esige la confutazione analitica di ciascun singolo passaggio motivazionale.

    L’appello è ammissibile quando critica l’impianto motivazionale e il fondamento giuridico della sentenza, anche senza contestare separatamente ogni argomentazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi espressamente non esaminati dal T.a.r. non risultano formalmente riproposti dall’appellato e sono conseguentemente da considerarsi abbandonati.

    I motivi non esaminati in primo grado devono essere formalmente riproposti in appello; in mancanza, si considerano abbandonati.

  • art. 1349 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La peculiarità dell’ordinamento militare comporta l’assoggettamento strutturale del militare al potere di trasferimento d’autorità, esercitato in funzione delle preminenti esigenze organizzative e operative dell’amministrazione.

  • artt. 976 e 977 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplinano il trasferimento a domanda del personale militare, nel quale le esigenze personali e familiari dell’istante assumono rilievo, ma l’accoglimento è subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative dell’amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Le esigenze organizzative e operative dell’amministrazione costituiscono il limite esterno alla soddisfazione delle aspirazioni individuali nell’ambito delle procedure di mobilità del personale militare.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione integrale delle spese per ragioni eccezionali, ravvisate nella novità e complessità delle questioni e nelle oscillazioni giurisprudenziali.

Massime di principio

  • Nelle procedure di trasferimento a domanda del personale militare, la graduatoria di merito non attribuisce un diritto incondizionato al trasferimento: per il personale dotato di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni, l’accoglimento è subordinato anche al parere favorevole e vincolante dell’organo tecnico competente.
  • Quando la lex specialis prevede un parere tecnico vincolante per il personale specializzato, la collocazione utile in graduatoria costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per il trasferimento; il parere tecnico negativo, se adeguatamente motivato, può prevalere anche nei confronti del candidato primo classificato.
  • La valutazione tecnico-organizzativa dell’impiego del personale specializzato può considerare le specifiche abilitazioni possedute, le diverse linee di volo operanti nelle sedi, la concreta situazione degli organici, gli incarichi rivestiti e le esigenze formative, senza che ciò integri l’introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli di partecipazione previsti dal bando.
  • Il sindacato giurisdizionale sul parere tecnico relativo alla compatibilità del trasferimento è limitato alla verifica di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico competente.
  • La mera identità numerica delle carenze di organico presso due reparti non rende omogenee le rispettive situazioni organizzative: occorre valutare l’impatto concreto e differenziato che il trasferimento produce sulla funzionalità dei reparti coinvolti.
  • Nell’appello amministrativo, l’onere di specificità dei motivi è assolto quando l’appellante critica la ratio decidendi e il fondamento giuridico della sentenza, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo passaggio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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