Sentenza del 11/08/2017 n. 20042 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA operata dalla cooperativa su autofatture emesse nei confronti dei soci, sostenendo che le fatture non fossero state conservate in copia cartacea e che tale violazione degli obblighi di tenuta e conservazione escludesse il diritto alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Contestava inoltre la mancata regolarizzazione, mediante autofattura, delle prestazioni rese dai centri di raccolta del latte e le relative sanzioni. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di irregolarità meramente formali, in presenza di fatture effettivamente emesse, imposta sostanzialmente assolta e assenza di frodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, relativo alla motivazione per relationem della sentenza d'appello, perché il ricorso non trascriveva adeguatamente gli atti e i documenti necessari a dimostrare la contestata parzialità della definizione della violazione. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la mancata conservazione della copia cartacea delle fatture, quando l'esistenza delle fatture, il pagamento dell'IVA e la sostanza delle operazioni non siano contestati, costituisce una violazione formale che non può privare il contribuente del diritto alla detrazione. Il terzo motivo sulle sanzioni e il ricorso incidentale della contribuente sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 17.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere riconosciuto quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali dell'operazione, salvo frodi o condotte elusive, anche se sono stati omessi alcuni adempimenti formali.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25
Gli obblighi di registrazione e conservazione delle fatture hanno natura formale e non possono automaticamente comportare la perdita della detrazione quando l'Amministrazione disponga di elementi sufficienti per verificare l'effettiva operazione e l'assolvimento dell'imposta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 7
L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura.
Nel regime speciale previsto per le cooperative agricole, la cooperativa può emettere le fatture per conto dei soci produttori. La mancata disponibilità materiale di un'ulteriore copia cartacea non incide, di per sé, sull'esistenza dell'operazione e sul diritto alla detrazione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8
La norma disciplina le conseguenze sanzionatorie della mancata regolarizzazione delle operazioni non fatturate dal cedente o prestatore. Nel caso concreto, la questione sanzionatoria è rimasta assorbita dal rigetto della pretesa principale.
Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, lett. b)
La disposizione è stata richiamata dai giudici di merito in relazione alla definizione agevolata della violazione mediante pagamento parziale della sanzione, ma la Corte non ha dovuto esaminare definitivamente tale questione.
Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-95/07 e C-96/07, sentenza 8 maggio 2008
In applicazione del principio di neutralità fiscale, gli obblighi sostanziali prevalgono su quelli formali: l'Amministrazione non può negare la detrazione per una mera irregolarità documentale se i requisiti sostanziali risultano verificati e non vi è frode.
Massime di principio
- La perdita del diritto alla detrazione IVA non può essere fondata automaticamente su una mera irregolarità formale, come la mancata conservazione di una copia cartacea, se l'operazione è reale, l'imposta è stata assolta e l'Amministrazione può verificarne i requisiti sostanziali.
- Il contribuente deve comunque conservare e rendere disponibili i documenti fiscali: l'irregolarità formale può comportare sanzioni autonome, ma non necessariamente la perdita della detrazione.
- Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma opera soprattutto in assenza di frode, abuso o intento elusivo e quando l'Amministrazione disponga di informazioni sufficienti per controllare l'operazione.
- Una sentenza favorevole relativa a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altri anni: l'efficacia può operare solo per questioni giuridiche durevoli o per vizi del procedimento di verifica che rendano inutilizzabili i risultati dell'accertamento.
- Chi impugna in Cassazione deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti su cui fonda la censura; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
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