Sentenza n. 82/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1570/2025, pubblicata il 22.5.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 25.5.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito ad accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l'importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato in favore dei ricorrenti....omissis”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1570/2025, concernente l'accredito di € 500,00 per ciascun anno scolastico rivendicato sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1570/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 maggio 2025. La sentenza civile aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l'importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la regolarità processuale del ricorso, rilevando il rispetto del termine dimezzato per il deposito e dell'art. 114, comma 2, c.p.a., nonché la sussistenza della cosa giudicata, attestata dalla Cancelleria. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997, poiché la sentenza munita di formula esecutiva era stata notificata al Ministero il 25 maggio 2025. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, precisando che il giudizio è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e che il suo oggetto è limitato alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza estendersi a domande ulteriori o correlate. Ha rilevato che l'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'Amministrazione, dei suoi rappresentanti e funzionari. Poiché il Ministero non aveva adempiuto e non aveva contestato l'inadempimento, gli ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, per la sorte capitale e per rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'adozione degli atti necessari. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La norma consente di proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il TAR ne richiama il rispetto ai fini della regolarità del ricorso di ottemperanza, unitamente alla prova dell'esistenza della cosa giudicata.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso è stato applicato nella misura dimezzata prevista per il rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo deve essere rispettato anche prima dell'attivazione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
art. 91 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
art. 26 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la condanna alle spese nel giudizio amministrativo, liquidate secondo soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla decisione da eseguire.
- L'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento a una sentenza passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice; in tale ipotesi, per le funzioni commissariali non è dovuto alcun compenso, secondo quanto stabilito dalla decisione.
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