Sentenza del 04/11/2015 n. 22476 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE - Avviso di accertamento - Previa comunicazione da parte degli eredi di generalità ed indirizzi - Notifica all'ultimo domicilio fiscale del defunto - Nullità sanabile - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento notificato agli eredi per IRPEF e ILOR sul maggior reddito accertato nei confronti della I.C.M. & C. s.n.c., della quale il defunto era socio. L'avviso fu notificato il 23 dicembre 1997, impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, benché gli eredi avessero comunicato all'Ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la nullità della notifica insanabile. L'Agenzia ha proposto sei motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della doglianza secondo cui il vizio di notifica era stato rilevato d'ufficio; insufficienza della motivazione; violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione dell'avviso aveva sanato il vizio; gli altri tre motivi non sono specificati nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse implicitamente esaminato e respinto la censura dell'Ufficio; ha dichiarato inammissibile il secondo, perché privo della specifica indicazione richiesta dall'art. 366-bis c.p.c.; ha accolto il terzo, stabilendo che la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente agli eredi nonostante la preventiva comunicazione delle loro generalità e del domicilio fiscale, è nulla ma sanabile con l'impugnazione dell'atto, per raggiungimento dello scopo. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è stata cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via conclusiva la pretesa tributaria, che dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La Corte esclude l'omessa pronuncia quando la questione risulta implicitamente decisa attraverso l'esame della relativa doglianza.
Art. 366-bis c.p.c.
Per denunciare un vizio di motivazione occorre indicare chiaramente e sinteticamente il fatto controverso e le ragioni per cui l'insufficienza dedotta rende la motivazione inidonea a sostenere la decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Art. 156 c.p.c.
Deve ritenersi che ciò ha determinato un vizio di nullità della notificazione, come tale sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., a seguito della proposizione del ricorso da parte degli eredi medesimi.
La proposizione del ricorso da parte degli eredi sana la nullità della notificazione dell'avviso, perché dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel caso di atto impositivo intestato a soggetto deceduto, l'esecuzione della notifica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, presso il suo ultimo domicilio, impersonalmente e collettivamente agli eredi, nonostante questi abbiano effettuato, almeno trenta giorni prima, la comunicazione all'Ufficio delle proprie generalità e del domicilio fiscale, configura anch'essa una ipotesi di nullità della notificazione stessa, soggetta quindi al regime della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
Anche se gli eredi hanno previamente comunicato generalità e domicilio fiscale, la notifica impersonale e collettiva all'ultimo domicilio del defunto è nulla, ma non inesistente: il vizio può essere sanato secondo l'art. 156 c.p.c.
Massime di principio
- Se gli eredi hanno comunicato all'Ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale almeno trenta giorni prima, la notifica dell'atto impositivo impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto è viziata da nullità.
- La nullità della notifica non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto impositivo: se il contribuente o gli eredi ne hanno conoscenza e lo impugnano, la notificazione può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
- Va distinta la notifica nulla dell'atto indirizzato al defunto ma eseguita agli eredi dalla notifica indirizzata direttamente a un soggetto già deceduto: secondo la Corte, quest'ultima può integrare un'inesistenza insanabile, perché incide sull'esistenza stessa del rapporto tributario.
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