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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 1606 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Operazioni inesistenti - Prestazioni soggette a reverse charge - Indetraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 21, comma 7, d.p.r. 633/1972 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'indetraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le fatture riguardassero operazioni inesistenti. Le prestazioni erano tuttavia soggette al meccanismo del reverse charge, con registrazione simultanea dell'imposta sia a debito sia a credito. Il ricorrente ha quindi sostenuto che non vi fosse una detrazione effettiva dell'IVA, ma una neutralizzazione contabile dell'imposta.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta priva di fondamento giuridico. Nel reverse charge, l'IVA viene contabilizzata contemporaneamente in dare e in avere e, pertanto, si neutralizza. Non si tratta di una detrazione d'imposta in senso sostanziale; di conseguenza, l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 non può essere utilizzato per disconoscere, in capo all'acquirente, una detrazione che non produce un effettivo vantaggio fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    L'IVA indicata nella fattura è comunque dovuta anche se la fattura è emessa per operazioni inesistenti.

    La norma riguarda l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in fattura, ma non giustifica automaticamente la contestazione dell'indetraibilità in capo all'acquirente quando l'operazione è soggetta a reverse charge e l'imposta è contabilmente neutralizzata.

  • Meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge)

    Le operazioni soggette a reverse charge sono registrate contemporaneamente come IVA a debito e IVA a credito. L'effetto è una neutralizzazione contabile, non una detrazione d'imposta produttiva di un effettivo beneficio fiscale.

Massime di principio

  • Quando un'operazione soggetta a reverse charge è contestata come inesistente, occorre distinguere tra la regolarità sostanziale dell'operazione e l'effetto finanziario dell'IVA: se l'imposta è stata contabilizzata simultaneamente a debito e a credito, normalmente non vi è un vantaggio fiscale derivante dalla detrazione.
  • L'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 può fondare l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in una fattura, ma non determina automaticamente l'indetraibilità dell'IVA in capo all'acquirente in un'operazione soggetta a reverse charge.
  • Per valutare la fondatezza della ripresa fiscale bisogna verificare se l'operazione abbia generato un'effettiva detrazione o un danno per l'Erario; in assenza di tale effetto, la contestazione dell'indetraibilità può risultare priva di fondamento.
  • La neutralità contabile del reverse charge non esclude ogni possibile conseguenza fiscale: restano rilevanti l'inesistenza dell'operazione, eventuali profili sanzionatori, la deducibilità dei costi e la prova dell'effettiva prestazione.

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