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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1186

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l'approvazione UE della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, perché le informazioni di conferma richieste non consentono di verificare l'equivalenza delle specifiche del materiale tecnico né di trarre conclusioni sul profilo tossicologico. Di conseguenza, la Commissione modifica l'elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari interessati e per l'eventuale periodo di tolleranza.

Revoca dell'approvazione della sostanza attiva "repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo" nei prodotti fitosanitari e conseguente modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Incide sugli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati, e opera nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Revoca dell'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione conclude che le informazioni di conferma presentate dal notificante non sono sufficienti per verificare due profili essenziali: l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico commercializzato e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi tossicologici, nonché il profilo tossicologico della sostanza.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La sostanza era stata inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2008/127/CE ed era poi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con iscrizione nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 aveva subordinato il mantenimento dell'approvazione alla presentazione di ulteriori informazioni di conferma entro il 1° maggio 2013 e il 31 maggio 2014.

Il notificante ha trasmesso nel aprile 2013 le informazioni allo Stato membro relatore, la Grecia. Quest'ultima ha valutato la documentazione, incluse ulteriori informazioni presentate nel corso della procedura, e ha trasmesso nel novembre 2014 e nel novembre 2015 addenda al progetto di relazione di valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'EFSA. A seguito della consultazione con Stati membri, richiedente ed EFSA, e della relazione tecnica EFSA del 27 marzo 2015, la Commissione ha ritenuto che i dati non consentissero conclusioni affidabili sui punti richiesti.

Effetti normativi della revoca

L'articolo 1 dispone la revoca dell'approvazione della sostanza attiva. L'articolo 2 adegua di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la riga 250 dell'elenco delle sostanze attive approvate. Ne deriva che la sostanza non può più beneficiare dello status di sostanza attiva approvata nell'Unione.

Misure transitorie per gli Stati membri e periodo di tolleranza

Per consentire l'adeguamento amministrativo, l'articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva entro il 24 ottobre 2017. L'articolo 4 prevede che, se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo debba essere il più breve possibile e comunque concludersi entro il 24 ottobre 2018.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Revoca dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo è revocata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata mediante soppressione della riga 250 relativa alla sostanza attiva revocata.

Revoca delle autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva entro il 24 ottobre 2017.

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e in ogni caso terminare entro il 24 ottobre 2018.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivemercato interno

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