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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1370

Regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti

Normativa europea32017R1370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il modello uniforme del visto adesivo UE sostituendo l'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 con un nuovo layout dotato di maggiori elementi di sicurezza anti-contraffazione e anti-frode. Introduce inoltre una disciplina specifica per lo scambio di informazioni tecniche con Irlanda e Regno Unito, qualora tali Stati membri ne facciano richiesta per i rispettivi visti nazionali. È previsto un regime transitorio per l'utilizzo dei vecchi visto adesivi per sei mesi e un termine di applicazione differita legato all'adozione delle prescrizioni tecniche complementari.

Modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 introducendo un nuovo modello uniforme e più sicuro per il visto adesivo Schengen e aggiornando le regole di uso transitorio dei vecchi modelli.

Ambito di applicazione

Si applica ai visti adesivi rilasciati dagli Stati membri nell'ambito dell'acquis di Schengen, sostituendo il precedente allegato tecnico del regolamento (CE) n. 1683/95 con un nuovo disegno comune e nuove caratteristiche di sicurezza. Rileva anche per Irlanda e Regno Unito solo ai fini di specifiche modalità di scambio di informazioni tecniche, su loro richiesta, per il rilascio dei visti nazionali. Non si applica al Regno Unito e all'Irlanda in quanto tali, secondo le rispettive decisioni di opt-out/partecipazione richiamate dal regolamento.

Regolamento (UE) 2017/1370: modifica del modello uniforme per i visti

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1683/95, che istituisce il modello uniforme per i visti, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del visto adesivo. Il legislatore evidenzia nei considerando che il disegno comune in uso da circa venti anni è divenuto vulnerabile a contraffazioni e frodi, rendendo necessario un nuovo formato con elementi di sicurezza più moderni.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE, relativo alla politica dei visti. Il regolamento si colloca nell'ambito dell'acquis di Schengen e richiama espressamente le posizioni particolari di Regno Unito e Irlanda, nonché i collegamenti con Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein in quanto atti di sviluppo dell'acquis di Schengen. Viene inoltre affermato il rispetto dei diritti fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Modifiche all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1683/95

La modifica principale riguarda l'introduzione di un meccanismo di cooperazione tecnica con Irlanda e Regno Unito. Su richiesta di uno di tali Stati membri, la Commissione deve definire con lo Stato richiedente le modalità opportune per lo scambio delle informazioni tecniche di cui all'articolo 2, ai fini del rilascio dei visti nazionali. Se tali Stati chiedono tale collaborazione, i costi che non sono coperti conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sono sostenuti dallo Stato richiedente stesso.

Nuovo allegato: caratteristiche di sicurezza del visto adesivo

L'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito da un nuovo modello che dettaglia le caratteristiche di sicurezza e la struttura grafica del visto.

Tra gli elementi principali figurano:

  • immagine a colori del titolare con requisiti di sicurezza elevati;
  • elemento otticamente variabile, come Kinegram® o equivalente, con comparsa delle sigle "EU" ed "EUE" e linee cinematiche;
  • codice paese di tre lettere conforme al documento ICAO 9303, oppure acronimo "BNL" per Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, con inchiostro otticamente variabile;
  • diciture obbligatorie relative a "VISA", al nome dello Stato membro emittente e al relativo codice di località;
  • numeri identificativi del visto in due caselle distinte, con stampa nera orizzontale e rossa verticale;
  • immagini latenti delle sigle "EU" e del codice paese;
  • campi compilabili relativi a validità territoriale, periodo di soggiorno, tipo di visto, numero di passaporto, numero di ingressi, luogo e data di rilascio, cognome e nome, annotazioni;
  • zona a lettura ottica per agevolare i controlli alle frontiere esterne, con testo visibile contenente la dicitura "Unione europea" in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;
  • spazio per un eventuale codice a barre bidimensionale comune.

Regime transitorio

Per evitare interruzioni nel rilascio dei visti, il regolamento consente che i visti adesivi conformi al vecchio allegato restino utilizzabili per i visti rilasciati nei sei mesi successivi alla data di cui all'articolo 3, secondo comma. Ciò consente un passaggio graduale dal vecchio al nuovo modello.

Entrata in vigore, applicazione e destinatari

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l'applicazione da parte degli Stati membri è subordinata al termine di quindici mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95. Il testo precisa infine che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, secondo il regime tipico dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Sostituzione del modello uniforme del visto adesivo

L'articolo 1, punto 2, sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 con un nuovo allegato contenente le caratteristiche di sicurezza del visto adesivo. Il nuovo modello prevede elementi grafici e tecnici rafforzati, tra cui immagine a colori del titolare, elementi otticamente variabili, immagini latenti, numeri di visto prestampati in colori diversi e una zona per la lettura ottica e un eventuale codice a barre bidimensionale comune.

Scambio di informazioni tecniche con Irlanda e Regno Unito

L'articolo 1, punto 1, aggiunge all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1683/95 una previsione secondo cui, su richiesta dell'Irlanda o del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le modalità appropriate per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2, ai fini del rilascio dei visti nazionali. I costi non coperti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo n. 21 sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se avanzano la richiesta.

Regime transitorio per i vecchi visti adesivi

L'articolo 2 stabilisce che i visti adesivi conformi al precedente allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 possono ancora essere usati per i visti rilasciati durante un periodo di sei mesi dopo la data indicata all'articolo 3, secondo comma. Si tratta quindi di una finestra transitoria di utilizzo del vecchio modello prima della piena migrazione al nuovo formato.

Entrata in vigore e applicazione differita

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri devono applicarlo al più tardi quindici mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievistispazio di libertà, sicurezza e giustiziaacquis di schengencooperazione amministrativasicurezza dei documenti

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