Regolamento (UE) 2017/1233
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1233 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di un autoveicolo polivalente nuovo, con caratteristiche tecniche e strutturali tali da farlo rientrare nella voce 8703 della nomenclatura combinata, e precisamente nel codice NC 8703 32 19. La Commissione motiva la scelta valorizzando l’aspetto complessivo e le caratteristiche oggettive del veicolo, ritenuto destinato principalmente al trasporto di persone e non di merci. Prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un autoveicolo polivalente nuovo, costruito principalmente per il trasporto di persone, nel codice NC 8703 32 19.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia al singolo tipo di autoveicolo a motore polivalente ivi dettagliato, ai fini della sua classificazione nella nomenclatura combinata (NC). Opera nell’ambito doganale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Incide anche sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, che possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina altre categorie merceologiche oltre a quelle espressamente indicate nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1233 della Commissione stabilisce una classificazione doganale uniforme per un autoveicolo a motore polivalente descritto nell’allegato. La finalità è garantire un’applicazione coerente della nomenclatura combinata nell’Unione, in linea con il codice doganale dell’Unione e con le regole generali di interpretazione della NC.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87, che fissa le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Il provvedimento si fonda sull’esigenza di uniformare la classificazione delle merci tra gli Stati membri e di evitare difformità applicative in materia tariffaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla merce specificamente descritta nell’allegato: un autoveicolo nuovo, polivalente, a quattro ruote motrici, con motore ad accensione per compressione di cilindrata superiore a 1 500 cm3 e non superiore a 2 500 cm3, peso lordo totale di circa 2 800 kg e determinate caratteristiche interne ed esterne. Non ha portata generale su tutte le merci, ma solo sulla fattispecie merceologica descritta.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 impone la classificazione del veicolo nel codice NC 8703 32 19. La scelta deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo delle voci 8703, 8703 32 e 8703 32 19.
Ragioni della classificazione
L’allegato dettaglia i motivi per cui il veicolo non rientra nella voce 8704, riservata agli autoveicoli per il trasporto di merci. La Commissione rileva che le caratteristiche oggettive e l’aspetto generale sono quelli di un veicolo destinato principalmente al trasporto di persone, in particolare per la presenza di:
- seconda fila di sedili con attrezzature di sicurezza;
- quattro finestrini;
- portello scorrevole con finestrino per i passeggeri posteriori;
- elementi di comfort e rifiniture sia nella zona anteriore sia in quella posteriore.
La presenza di una barriera permanente tra la zona passeggeri e la zona merci non è ritenuta decisiva per escludere la voce 8703, essendo una caratteristica comune anche ad altri veicoli per trasporto persone, in particolare SUV.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La norma richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza operativa per gli operatori doganali e per i titolari di ITV.
Disposizioni principali
Classificazione del veicolo nell’NC 8703 32 19
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il veicolo descritto nell’allegato, la classificazione corretta è 8703 32 19.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento continuino a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
L’allegato spiega che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo dei codici 8703, 8703 32 e 8703 32 19. La Commissione esclude la voce 8704 perché le caratteristiche oggettive indicano un veicolo destinato principalmente al trasporto di persone: seconda fila di sedili con dispositivi di sicurezza, finestrini laterali, portello scorrevole con finestrino, elementi di comfort e rifiniture nelle zone passeggeri. La barriera permanente tra zona passeggeri e zona merci non è considerata decisiva.
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