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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1188

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R1188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC. La Commissione conclude che, in assenza di misure, è probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, tenuto conto della capacità inutilizzata cinese, dell’attrattiva del mercato UE e della vulnerabilità del settore europeo. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per alcuni esportatori cinesi e un’aliquota residuale per tutti gli altri.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carta fine patinata (CFP) originaria della Repubblica popolare cinese, classificata nei codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80, con i relativi codici TARIC indicati. Il dazio riguarda il prodotto in fogli o in rotoli, di peso tra 70 g/m2 e 400 g/m2 e con indice di bianchezza superiore a 84, con esclusione dei rotoli adatti all’impiego in presse a bobina e della carta e cartone a più strati. Le aliquote differenziate si applicano alle società espressamente elencate e, in via residuale, a tutte le altre società esportatrici cinesi; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188: dazio antidumping definitivo sulla carta fine patinata originaria della RPC

Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento di base (UE) 2016/1036 e in particolare dell’articolo 11, paragrafo 2, ritiene che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Procedura e contesto del riesame

Le misure antidumping originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011, mentre parallelamente era stato istituito un dazio compensativo definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011. Il riesame in previsione della scadenza è stato aperto con avviso del 13 maggio 2016, su istanza di cinque produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha esaminato il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 per il dumping e il periodo 1 gennaio 2012 - fine del PIR per l’analisi delle tendenze di pregiudizio.

Collaborazione delle parti, campionamento e uso dei dati disponibili

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato in modo pieno all’inchiesta; per questo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Sono stati effettuati campionamenti per i produttori esportatori, per i produttori dell’Unione e per gli importatori indipendenti; il campione definitivo dell’industria dell’Unione è risultato rappresentativo, coprendo oltre il 30 % della produzione totale dell’Unione. Come paese di riferimento per la determinazione del valore normale sono stati utilizzati gli Stati Uniti, ritenuti mercato competitivo e adeguato anche in continuità con l’inchiesta originaria.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è la carta fine patinata (CFP) in fogli o in rotoli, con peso tra 70 g/m2 e 400 g/m2 e brightness superiore a 84, classificata nei codici NC e TARIC indicati. Sono esclusi i rotoli adatti alle presse a bobina e la carta/cartone a più strati. La Commissione ha ritenuto simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto cinese oggetto del riesame, quello fabbricato e venduto in Cina, quello prodotto negli USA come paese di riferimento e quello fabbricato nell’Unione.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Poiché nel periodo di riesame le importazioni dalla RPC erano quasi nulle, non è stato possibile svolgere un’analisi significativa del dumping sulle vendite dirette nell’Unione. La Commissione ha quindi ricostruito i prezzi all’esportazione cinesi sulla base di vendite in paesi terzi geograficamente vicini all’Unione (Egitto, Russia e Turchia) e li ha confrontati con il valore normale determinato negli USA. Il margine di dumping medio ponderato è risultato pari al 58 %. La Commissione ha inoltre rilevato una capacità produttiva e una capacità inutilizzata molto rilevanti nella RPC, la facilità di riconversione produttiva verso la CFP e un previsto calo della domanda interna cinese, elementi che renderebbero probabile un dirottamento delle esportazioni verso il mercato UE in caso di eliminazione dei dazi.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

L’industria dell’Unione è stata ricondotta a un quadro di vulnerabilità: produzione e vendite sono diminuite, così come occupazione e capacità produttiva, mentre alcuni indicatori finanziari sono migliorati grazie a ristrutturazioni, riduzione dei costi e prezzi delle materie prime più favorevoli. Il consumo dell’Unione è calato del 10 % nel periodo in esame, ma il mercato UE è rimasto il più grande al mondo per la CFP. La Commissione ha ritenuto che, se le misure cessassero, gli esportatori cinesi venderebbero probabilmente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con conseguente pressione sui prezzi e deterioramento degli indicatori economici del settore europeo.

Interesse dell’Unione

Nel bilanciamento degli interessi ex articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è conforme all’interesse dell’Unione. L’industria UE ha beneficiato delle misure per recuperare redditività e finanziare la ristrutturazione; gli importatori non hanno fornito elementi tali da far prevedere effetti sproporzionati; gli utilizzatori e le associazioni dell’industria tipografica hanno segnalato impatti negativi, ma la Commissione li ha ritenuti limitati e non tali da prevalere sull’interesse dell’industria europea della carta.

Dispositivo finale

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFP originaria della RPC e conferma le aliquote specifiche per i due gruppi di imprese elencati, oltre all’aliquota residuale del 27,1 % per tutte le altre società. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Conferma del campo materiale e delle esclusioni

Il dazio riguarda la carta fine patinata composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, escluso il Kraft, in fogli o rotoli, di peso compreso tra 70 g/m2 e 400 g/m2 e con indice di bianchezza superiore a 84 (ISO 2470-1). Sono esclusi i rotoli adatti all’impiego in presse a bobina, definiti tramite il test ISO 3783:2006 con soglie inferiori a 30 N/m nel senso trasversale e inferiori a 50 N/m nel senso di macchina, nonché la carta e il cartone a più strati.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Per Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd si applica l’8 % (codice addizionale TARIC B001). Per Shangdong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd si applica il 35,1 % (codice TARIC B013). Per tutte le altre società si applica il 27,1 % (codice TARIC B999). Il dazio si calcola sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Motivi del mantenimento delle misure

La Commissione, applicando l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene probabile la reiterazione del dumping se le misure cessassero. Poiché i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, l’analisi si è basata sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e su informazioni provenienti dalla domanda, dalle parti interessate e da statistiche di mercato.

Valore normale, prezzo all’esportazione e margine di dumping

Il valore normale è stato determinato utilizzando gli Stati Uniti come paese di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati disponibili, in particolare fatture relative a vendite in Egitto, Russia e Turchia. Il confronto franco fabbrica, con adeguamenti per nolo e trasporto, ha portato a un margine di dumping medio ponderato del 58 % espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione.

Capacità produttiva cinese e attrattiva del mercato UE

La Commissione rileva un’elevata capacità inutilizzata nella RPC e la facilità di conversione da altre carte patinate senza legno alla CFP. Il mercato dell’Unione resta il più grande mercato mondiale per la CFP, con domanda ancora significativa e prezzi UE superiori ai prezzi di esportazione cinesi in mercati terzi vicini. In caso di abrogazione delle misure, è quindi probabile che le esportazioni cinesi si indirizzino verso l’Unione a prezzi di dumping.

Valutazione del pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione ha ridotto produzione, vendite, capacità e occupazione nel periodo esaminato, ma ha migliorato alcuni indicatori finanziari grazie a ristrutturazioni e riduzione dei costi. La Commissione conclude che, pur non sussistendo un notevole pregiudizio nel periodo di riesame, il settore è vulnerabile e una nuova pressione concorrenziale cinese causerebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

Il mantenimento delle misure è ritenuto conforme all’interesse dell’Unione. L’industria UE ha beneficiato delle misure per recuperare redditività e finanziare la ristrutturazione; gli importatori non hanno collaborato e non risultano effetti sproporzionati; gli utilizzatori e l’industria tipografica hanno rappresentato possibili impatti, ma la Commissione li considera limitati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commerciale

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