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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1187

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R1187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all'esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, la permanenza di sovvenzioni compensabili a favore dell'industria cinese della carta fine patinata e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Per questo istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto originario della RPC, mantenendo le misure già vigenti dal 2011. Le aliquote definitive sono differenziate per alcuni esportatori cooperanti e prevedono un'aliquota residua per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di carta fine patinata (CFP) originaria della Repubblica popolare cinese, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, in fogli o in rotoli, di peso compreso tra 70 g/m2 e 400 g/m2 e con indice di bianchezza superiore a 84 (ISO 2470-1), classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80. Sono esclusi i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina, definiti in base alla norma ISO 3783:2006, e la carta e il cartone a più strati. Il regolamento si applica in tutta l'Unione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, all'esito di un riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conclude che le sovvenzioni compensabili sono proseguite durante il periodo di riesame e che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è la carta fine patinata composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, esclusi carta o cartone Kraft, in fogli o in rotoli, di peso pari o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con indice di bianchezza superiore a 84 secondo la norma ISO 2470-1. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80, con i corrispondenti codici TARIC. Sono esclusi:

  • i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina, definiti tramite test ISO 3783:2006 con specifici valori di resistenza allo strappo superficiale;
  • la carta e il cartone a più strati.

Le misure si applicano alle importazioni originarie della RPC nell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Contesto procedurale

Le misure compensative originarie erano state istituite nel 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011; parallelamente era stato adottato un dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011. Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato il 13 maggio 2016 su domanda presentata da cinque produttori dell'Unione, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione complessiva dell'Unione.

La Commissione ha consultato il governo della RPC prima dell'apertura dell'inchiesta, ma non è stato possibile raggiungere una soluzione concordata. Nel corso dell'inchiesta sono stati raccolti dati per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, con analisi delle tendenze a partire dal 1° gennaio 2012 fino alla fine del periodo di riesame. La mancata collaborazione del governo cinese e di alcuni esportatori ha portato la Commissione a fare ricorso, ove necessario, ai migliori dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

Sovvenzioni esaminate e conclusioni sulla loro persistenza

La Commissione ha esaminato, in primo luogo, le sovvenzioni già compensate nell'inchiesta originaria e, in secondo luogo, alcune nuove sovvenzioni non precedentemente compensate.

Tra le sovvenzioni che la Commissione ritiene persistenti figurano in particolare:

  • prestiti preferenziali concessi da banche statali o soggetti equiparati a enti pubblici;
  • regimi fiscali preferenziali per società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie;
  • regimi fiscali preferenziali per le attività di ricerca e sviluppo;
  • esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate;
  • esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione sulle apparecchiature per progetti incoraggiati;
  • riduzioni dell'aliquota IVA per apparecchiature fabbricate nel paese;
  • vari programmi di sussidi pubblici;
  • fornitura di terreni e diritti d'uso del suolo a un corrispettivo inferiore all'adeguato.

Tra le nuove sovvenzioni esaminate figurano:

  • programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione tramite Sinosure, considerata ente pubblico;
  • riduzioni IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli.

La Commissione conclude che tali misure costituiscono sovvenzioni compensabili ai sensi del regolamento di base, poiché comportano un contributo finanziario o una rinuncia a entrate pubbliche, conferiscono un vantaggio e presentano specificità settoriale o di condizionalità all'esportazione.

Analisi dei principali regimi di sovvenzione

Prestiti preferenziali. La Commissione ritiene che il sistema finanziario cinese sia ancora distorto dall'intervento statale e che le banche statali agiscano come enti pubblici o, in subordine, come soggetti incaricati o diretti dal governo. Il sostegno al settore cartario è ricondotto a piani quinquennali, alla decisione n. 40 del Consiglio di Stato e al piano 2007 per l'industria cartaria, che qualificano il settore come "incoraggiato". La sovvenzione è considerata specifica e compensabile.

Regimi fiscali preferenziali. Il regolamento prende in considerazione il tasso ridotto del 15 % per imprese ad alta o nuova tecnologia, il trattamento fiscale agevolato per progetti di R&S e l'esenzione dei dividendi tra società residenti qualificate. In ciascun caso la Commissione qualifica il beneficio come rinuncia a entrate pubbliche specifica, accessibile solo a determinate categorie di imprese e settori.

IVA e dazi sulle apparecchiature. Sono confermate le misure di esenzione dall'IVA e dai dazi sulle importazioni di apparecchiature e le riduzioni IVA per apparecchiature fabbricate nel paese, in quanto legate a progetti incoraggiati o all'uso di beni nazionali.

Sussidi pubblici e terreni. La Commissione osserva che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di sussidi pubblici e della concessione di diritti d'uso del suolo a condizioni inferiori a quelle di mercato, coerentemente con il sostegno pubblico al settore cartario.

Assicurazione dei crediti all'esportazione. Sinosure viene qualificata come ente pubblico che attua politiche governative di promozione dell'export e offre coperture assicurative a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Le misure sono considerate specifiche perché legate alle esportazioni.

Riduzioni IVA per prodotti con fibre riciclate. La Commissione ritiene che anche questo regime abbia inciso sul settore della carta fine patinata, in quanto la normativa cinese include specificamente la carta fra i prodotti interessati.

Persistenza delle sovvenzioni e rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione conclude che i produttori cinesi di carta fine patinata hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il periodo di riesame e che, in assenza di misure, tali sovvenzioni continueranno con ogni probabilità in futuro. Dal lato del mercato, viene evidenziata una significativa capacità inutilizzata in Cina, la facilità di riconversione produttiva verso il prodotto interessato, il calo previsto della domanda interna cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione, che resta il più grande a livello mondiale.

Inoltre, i prezzi all'esportazione cinesi in mercati terzi geograficamente vicini all'Unione risultano inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato interno, con un teorico undercutting del 5,4 %. Ciò porta la Commissione a ritenere probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni sovvenzionate si riverserebbero nuovamente nel mercato dell'Unione esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria europea.

Situazione dell'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è composta da 10 produttori noti e rappresenta la quasi totalità del mercato europeo del prodotto simile. Nel periodo esaminato, consumo, produzione e vendite sono diminuiti in modo significativo, ma l'industria ha anche realizzato importanti ristrutturazioni, riducendo capacità e personale e migliorando l'utilizzo degli impianti.

Sul piano economico-finanziario, la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono migliorati rispetto al periodo precedente, anche grazie al calo dei costi delle materie prime e alle ristrutturazioni, pur in un contesto di domanda in contrazione. La Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio nel periodo di riesame, ma resta vulnerabile per effetto del continuo calo della domanda e degli elevati costi di ristrutturazione.

Interesse dell'Unione

La Commissione valuta l'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di base. Ritiene che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione, poiché consente di preservare prezzi sopra il livello di copertura dei costi e di finanziare gli investimenti di ristrutturazione. Quanto agli importatori, la loro mancata collaborazione e la marginalità delle importazioni cinesi inducono la Commissione a escludere effetti sproporzionati. Quanto agli utilizzatori, in particolare l'industria tipografica, la Commissione ritiene che l'impatto delle misure sia limitato.

Dispositivo finale

L'articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo, con aliquote differenziate per alcuni esportatori cinesi e un'aliquota residua per tutte le altre società. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure

La Commissione ha svolto un riesame ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 per verificare se la scadenza del dazio avrebbe comportato persistenza delle sovvenzioni e reiterazione del pregiudizio. Sulla base dei migliori dati disponibili, anche per la mancata collaborazione del governo della RPC e di vari operatori cinesi, ha concluso per la permanenza delle sovvenzioni e per il rischio di rientro di importazioni sovvenzionate nell'Unione.

Prodotto interessato ed esclusioni

Il prodotto interessato è la carta fine patinata, con specifiche tecniche puntualmente indicate dall'articolo 1 e dai considerando. Sono esclusi i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina e la carta/cartone a più strati.

Aliquote del dazio compensativo definitivo

L'articolo 1, paragrafo 2, fissa un dazio del 12 % per Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd (codice addizionale TARIC B001), del 4 % per Shangdong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd (codice TARIC B013), e del 12 % per tutte le altre società (codice TARIC B999).

Fondamento delle conclusioni antisovvenzioni

La Commissione ha ritenuto sussistenti diverse forme di sovvenzione compensabile: prestiti preferenziali; regimi fiscali preferenziali per imprese ad alta tecnologia e per attività di R&S; esenzione dei dividendi tra società residenti qualificate; esenzioni o riduzioni IVA e dazi su apparecchiature importate; riduzioni IVA su apparecchiature fabbricate nel paese; vari programmi di sussidi; fornitura di terreni e diritti d'uso del suolo a corrispettivo inferiore all'adeguato; programmi di assicurazione all'esportazione tramite Sinosure; riduzioni IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli.

Valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e interesse dell'Unione

La Commissione ha rilevato capacità produttiva inutilizzata significativa in Cina, attrattiva del mercato dell'Unione, prezzi cinesi inferiori in mercati terzi geograficamente vicini e vulnerabilità dell'industria dell'Unione, concludendo che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione del pregiudizio. Ha inoltre escluso che motivi di interesse dell'Unione ostino al mantenimento delle misure.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativisovvenzionicommercio internazionalepolitica commerciale

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