Regolamento (UE) 2017/1234
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1234 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale vincolante di una specifica merce composita nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa nell’Unione. Il prodotto, pur presentando elementi riconducibili a un monopattino, è classificato come valigia con superficie esterna di materie plastiche stampate, codice NC 4202 12 50. È inoltre previsto che eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un prodotto composito assimilabile a una valigia/trolley con funzione accessoria di monopattino.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, cioè al prodotto composito ivi dettagliato, ai fini della sua classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dell’Unione. Rileva per gli operatori doganali, gli importatori/esportatori e, in generale, per l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle misure tariffarie o di altra natura connesse alla classificazione NC. Non disciplina categorie merceologiche generali, ma solo la specifica merce descritta in allegato; resta ferma l’applicazione delle regole generali di interpretazione della NC. Prevede inoltre un regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1234 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, richiamando il codice doganale dell’Unione e le regole generali di interpretazione della NC, stabilisce la classificazione di una specifica merce composita descritta in allegato.
Finalità e contesto normativo
La ratio dell’atto è quella di evitare divergenze interpretative tra Stati membri nella classificazione tariffaria di merci analoghe. Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e si inserisce nel sistema della nomenclatura combinata previsto dal regolamento (CEE) n. 2658/87, le cui regole generali di interpretazione restano il criterio guida per la classificazione.
Ambito di applicazione
L’atto non ha portata generale su una categoria ampia di prodotti, ma riguarda esclusivamente la merce descritta nell’allegato: un prodotto composito costituito da una colonna verticale in alluminio, una tavola orizzontale pieghevole con ruota e freno, e una valigia in plastica stampata fissata alla colonna. Il prodotto è destinato a persone a partire dagli 8 anni di età e può essere usato sia come mezzo per trasportare la valigia su ruote sia, in modo accessorio, come monopattino.
Regola di classificazione stabilita
L’articolo 1 prevede che la merce descritta nell’allegato sia classificata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto in questione, il codice assegnato è 4202 12 50. La motivazione contenuta nell’allegato chiarisce che il bene va considerato un articolo composito, ma il suo carattere essenziale è dato dalla valigia, che serve al trasporto di merci; le parti riconducibili al monopattino sono considerate accessorie.
Esclusioni e qualificazione merceologica
L’allegato esclude espressamente la classificazione nella voce 8716, come altro veicolo, e nella voce 9503, come monopattino. La Commissione ritiene infatti che la funzione di trasporto delle merci nella valigia prevalga su ogni diversa funzionalità, sicché il bene deve essere trattato tariffariamente come valigia con superficie esterna di materie plastiche stampate.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 disciplina il rapporto con le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Se tali informazioni non sono conformi al regolamento, esse possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il termine è espressamente collegato all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e valore giuridico
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’NC
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto composito descritto nell’allegato, il codice assegnato è 4202 12 50.
Motivazione della classificazione
L’allegato spiega che il prodotto è un articolo composito la cui funzione principale è il trasporto di merci nella valigia; le componenti riconducibili al monopattino hanno carattere accessorio. Per tale ragione è esclusa la classificazione nelle voci 8716 o 9503 e la merce è classificata come valigia con superficie esterna di materie plastiche stampate.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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