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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34253/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Torino del 26 febbraio 2026, depositata il 5 marzo 2026, che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rescissione del giudicato relativa a sentenze di condanna. Ha richiamato le ragioni già esposte a sostegno della richiesta e chiesto l’annullamento dell’ordinanza. La Corte di cassazione ha rilevato che, benché il ricorrente avesse indicato date di notifica del provvedimento nel luglio 2026, la cancelleria aveva attestato che nessuna notifica era avvenuta in quel periodo e che il provvedimento impugnato era l’ordinanza del 26 febbraio 2026, già oggetto di tre precedenti ricorsi per cassazione dichiarati inammissibili. Il ricorso in esame era stato proposto personalmente, senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell’art. 613 c.p.p., che richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto e presentato da un difensore iscritto nell’albo speciale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato nel merito la richiesta di rescissione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato è inammissibile, dovendo essere presentato avvalendosi di un difensore iscritto nell’albo speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato, anziché tramite un difensore iscritto nell’albo speciale, è inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente quantificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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