Cassazione Penale, Ordinanza n. 04031/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a pena detentiva e pecuniaria per tentato furto aggravato in abitazione. Ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contestando la valutazione degli elementi probatori e la riconducibilità della condotta a suo carico. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge in tema di determinazione della pena e vizio di motivazione sul bilanciamento tra circostanze, censurando la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifici il primo e il secondo motivo, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva valorizzato elementi probatori ritenuti pienamente idonei, in particolare un'impronta digitale del pollice destro rinvenuta sul vetro dell'infisso, oltre ad altri dati fattuali richiamati in decisione. Ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento è espressione di discrezionalità di merito, censurabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, evenienze non ravvisate nel caso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte rileva che il motivo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione di merito e con gli elementi probatori valorizzati in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata per il vizio di motivazione; la Corte ne esclude la fondatezza per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare che l'inammissibilità ricorre anche quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
art. 125 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito.
art. 133 c.p.
richiamato implicitamente in tema di determinazione della pena e bilanciamento delle circostanze, nel senso che la scelta sanzionatoria di merito è sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando è aspecifico, cioè quando non si confronta con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e non indica puntualmente le ragioni di erroneità della decisione.
- Il risultato delle indagini dattiloscopiche può costituire da solo fonte di prova pienamente affidabile, anche se riferito a un solo dito, purché presenti un numero sufficiente di punti caratteristici e consenta di affermare la presenza dell'imputato nel luogo del reato, in assenza di spiegazioni alternative plausibili.
- La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti della mancanza di motivazione, della manifesta illogicità o dell'arbitrio; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il giudizio sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e sulla concreta determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e non illogica.
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