Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28155/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, contestata dalla stessa società sul presupposto del mancato superamento della soglia di fallibilità prevista dall'art. 1 l.f. Dopo un primo rigetto del reclamo, la Cassazione aveva cassato la precedente decisione di appello perché la motivazione non chiariva se il limite dell'indebitamento fosse stato superato nell'ultimo esercizio e perché la valutazione contabile risultava apodittica. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato il reclamo, ritenendo superata la soglia di euro 500.000 sulla base dei dati contabili al 31.12.2015 e delle annualità precedenti. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte sommato al passivo contabile debiti verso dipendenti e debiti tributari senza considerare che alcune poste erano già incluse nella situazione patrimoniale o contestate; 2) motivazione apparente e contraddittoria sui criteri di calcolo dell'indebitamento; 3) violazione dell'art. 1, comma 2, l.f. per mancato rispetto del principio secondo cui l'indebitamento va verificato al momento della dichiarazione di fallimento; 4) motivazione apparente sulla qualificazione di un debito verso un socio, ritenuto erroneamente computabile; 5) in subordine, violazione dell'art. 1, comma 2, lett. c, l.f. perché il debito verso il socio, asseritamente postergato, non avrebbe dovuto essere incluso nell'indebitamento rilevante, anche in quanto forma di finanziamento societario. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le doglianze miravano in realtà a un riesame del merito e delle valutazioni contabili, non consentito in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la censura sulla postergazione del debito introduceva una questione nuova non trattata in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che vi fosse un vero omesso esame di fatti decisivi o una motivazione apparente: le censure, pur formalmente incardinate su vizi motivazionali o violazioni di legge, tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione del quadro contabile e una rivalutazione delle poste di bilancio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la verifica dell'indebitamento, ai fini della fallibilità, è stata compiuta con riferimento alla data rilevante secondo il precedente principio di diritto già enunciato nel giudizio di cassazione, e che l'apprezzamento svolto dalla Corte territoriale era insindacabile in questa sede. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché diretto non a censurare l'assenza di motivazione, ma a contestare la qualificazione contabile del debito verso il socio. Il quinto motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile sia perché fondato su un diverso apprezzamento del merito sia perché introduceva una questione nuova sulla natura postergata del credito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 l.f.

    La soglia di indebitamento rilevante ai fini della fallibilità va verificata secondo i criteri richiamati dalla Corte, in relazione al momento rilevante per la dichiarazione di fallimento; la contestazione delle singole poste di bilancio non può tradursi in un riesame del merito in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare un preteso erroneo esame del contenuto della situazione patrimoniale; la contraddittorietà motivazionale richiamata dalla ricorrente non è più deducibile nella formulazione previgente del parametro invocato, quando non applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del contenuto delle scritture contabili o delle risultanze istruttorie.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia realmente priva di un percorso argomentativo comprensibile; non è sufficiente contestare che il giudice abbia tratto conclusioni non condivise dalla parte.
  • Le questioni non dedotte o non devolute nel precedente grado di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità, la contestazione delle singole poste di debito deve misurarsi con il dato contabile e con il momento rilevante individuato dalla legge e dal precedente giudicato rescindente; in cassazione resta precluso il riesame del merito della qualificazione contabile.
  • La postergazione di un credito, se dedotta come tema nuovo rispetto al giudizio di merito, non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.