Cassazione Penale, Sentenza n. 49554/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contestava la decisione di inammissibilità: si lamentava l'errata qualificazione della notifica del decreto di citazione a giudizio (notifica effettuata presso il difensore invece che al domicilio eletto dall'imputato) come nullità relativa anziché assoluta; si deduceva che la nullità era stata eccepita tempestivamente (nel primo atto utile, cioè nell'impugnazione della sentenza di appello) e che la Corte di Cassazione aveva commesso errori materiali e di fatto in ordine alla data di elezione del domicilio, alla conoscenza effettiva dell'atto, nonché sull'accertamento degli elementi del reato, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena (valutando il valore di precedente della sentenza di patteggiamento).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 18651/2015) secondo cui il rimedio straordinario ex art. 625-bis è limitato agli errori di fatto percettivi e non è idoneo a censurare valutazioni di diritto o di merito. La Corte ha inoltre ritenuto che le censure principali fossero questioni di diritto/valutazione (non correggibili con il rimedio straordinario) o eccezioni tardive rispetto al momento in cui andavano sollevate (mancanza di tempestiva eccezione sulla costituzione delle parti). Perciò il ricorso non è procedibile; la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è limitato agli errori di fatto 'percettivi' e non può essere utilizzato per censurare errori di diritto o valutazioni discrezionali del giudice; se la causa dell'errore comporta contenuto valutativo non è configurabile errore di fatto.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte lo ha applicato per fissare € 3.000,00.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle recidive/precedenti: la Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento conservi valore di precedente valutabile ai fini dell'art. 133 quando si decide sulla sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto 'percettivi' evidenziabili oggettivamente; questioni di diritto o valutazioni di merito non sono sindacabili con questo rimedio.
- Le nullità processuali relative (es. notifica in luogo diverso dal domicilio dichiarato) possono essere sanate se non eccepite immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti; pertanto è fondamentale sollevare eventuali nullità al primo momento utile della procedura.
- Se si contesta la conoscenza effettiva dell'atto (per es. per notifiche al difensore), occorre fornire prove concrete dell'impossibilità di contatto con il difensore o della manifesta volontà dell'imputato di ricevere gli atti altrove; altrimenti il giudice può ritenere che la notifica abbia assicurato la conoscenza dell'atto.
- Non usare il rito straordinario per rimettere in discussione valutazioni motivazionali del giudice (elemento soggettivo/oggettivo del reato, valutazione delle attenuanti, discrezionalità sulle misure); tali censure vanno proposte nei rimedi ordinari e, ove non più disponibili, non sono recuperabili con l'art. 625-bis.
- Il mancato rispetto dei termini o dei momenti processuali per eccepire nullità può comportare l'inammissibilità del rimedio e l'aggravio di spese e sanzioni pecuniarie; pertanto la tempestività nell'eccezione è cruciale.
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