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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24641/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società operante nella vendita di diamanti da investimento, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. I ricorrenti principali, quali soggetti interessati a contrastare la declaratoria di fallimento, hanno dedotto in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere integrato lo stato di insolvenza. In particolare, hanno censurato la valutazione di impraticabilità della prospettata continuità aziendale; la mancata considerazione del fatto che la sanzione AGCM era contestata; la rilevanza attribuita al panic selling e all'amministrazione giudiziaria; la sovrastima dei rischi da restituzioni e risarcimenti e dei costi di gestione dei reclami; l'omessa considerazione di debiti bancari sub judice, della facile liquidabilità del magazzino, di una polizza di investimento e dell'asserita inesigibilità del TFR. La curatela e l'ex amministratore hanno resistito con controricorso, proponendo anche ricorsi incidentali condizionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e non denunciassero un effettivo omesso esame di fatti storici decisivi. Ha affermato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, non già la diversa lettura delle prove o le argomentazioni difensive disattese dal giudice di merito, e che non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione. Conseguentemente, i ricorsi incidentali condizionati sono stati dichiarati inefficaci perché tardivi rispetto al termine breve di impugnazione decorrente dalla comunicazione telematica della sentenza ex art. 18, comma 14, l. fall. La Corte ha poi condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, legge fallimentare

    La Corte non ne riconsidera nel merito l'applicazione, perché le doglianze sono dichiarate inammissibili in quanto dirette a contestare la valutazione di merito sullo stato di insolvenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non consente di censurare la mera diversa valutazione delle prove o questioni difensive disattese.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia dei ricorsi incidentali condizionati proposti tardivamente.

  • artt. 325, secondo comma, e 327, primo comma, c.p.c.

    La tempestività dell'impugnazione incidentale va verificata rispetto ai termini ordinari di impugnazione, non rispetto al solo termine di cui all'art. 371, secondo comma, c.p.c.

  • art. 371, secondo comma, c.p.c.

    Il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non basta a rendere tempestivo un ricorso incidentale se sono già decorsi i termini brevi o lunghi per impugnare la sentenza.

  • art. 18, comma 14, legge fallimentare

    La comunicazione telematica del testo integrale della sentenza di reclamo fa decorrere il termine breve per ricorrere in cassazione.

  • art. 133, secondo comma, c.p.c.

    La regola generale sulla comunicazione telematica delle sentenze non impedisce, nella materia fallimentare, la decorrenza del termine breve prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 17 legge fallimentare

    Richiamato per evidenziare l'obbligo di sollecita comunicazione del provvedimento fallimentare da parte della cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile, sotto la veste del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., una critica diretta alla mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: il vizio riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La deduzione di omessa o insufficiente motivazione non è più scrutinabile nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. successivo alla riforma del 2012.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, i ricorsi incidentali condizionati tardivi perdono efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
  • Nella disciplina fallimentare, la comunicazione telematica integrale della sentenza di reclamo da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione previsto dalla legge speciale, indipendentemente dalla regola generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione incidentale occorre avere riguardo ai termini ordinari di impugnazione della sentenza, e non solo al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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