Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2017 n. 240 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRES - Investimenti ambientali -Detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi dell'impresa è stata accolta: la vendita a terzi dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non impedisce di usufruire della detassazione. La norma non richiede infatti che gli investimenti ambientali siano destinati esclusivamente all'autoconsumo o al funzionamento dell'impresa. Il ricorso risulta pertanto favorevolmente deciso per il contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la spettanza della detassazione prevista dall'art. 6 della legge n. 388/2000 per investimenti ambientali consistenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Amministrazione finanziaria contestava il beneficio sostenendo che l'energia prodotta fosse venduta a terzi e non utilizzata esclusivamente per il funzionamento dell'azienda. Il ricorrente sosteneva invece che la norma non imponesse tale limitazione e che la vendita dell'energia non escludesse la natura ambientale dell'investimento.

Norme richiamate

  • Art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Detassazione degli investimenti ambientali delle piccole e medie imprese

    La disposizione non limita il beneficio agli investimenti destinati esclusivamente all'autoconsumo o al funzionamento interno dell'impresa. La produzione di energia da fonti rinnovabili può quindi beneficiare della detassazione anche quando l'energia viene ceduta a terzi, purché siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Per accedere a un'agevolazione ambientale occorre verificare i requisiti espressamente previsti dalla norma, senza aggiungere limitazioni non contenute nel testo legislativo.
  • La vendita a terzi dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili non esclude di per sé la natura ambientale dell'investimento né il diritto alla detassazione.
  • L'utilizzo commerciale del risultato dell'investimento non è incompatibile con il beneficio fiscale, salvo che la legge richieda espressamente l'autoconsumo o una destinazione esclusiva al funzionamento dell'impresa.
  • Restano comunque necessari la qualificazione dell'investimento come ambientale, la corretta documentazione delle spese e il rispetto degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.