Sentenza del 15/02/2017 n. 240 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRES - Investimenti ambientali -Detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'impresa è stata accolta: la vendita a terzi dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non impedisce di usufruire della detassazione. La norma non richiede infatti che gli investimenti ambientali siano destinati esclusivamente all'autoconsumo o al funzionamento dell'impresa. Il ricorso risulta pertanto favorevolmente deciso per il contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detassazione prevista dall'art. 6 della legge n. 388/2000 per investimenti ambientali consistenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Amministrazione finanziaria contestava il beneficio sostenendo che l'energia prodotta fosse venduta a terzi e non utilizzata esclusivamente per il funzionamento dell'azienda. Il ricorrente sosteneva invece che la norma non imponesse tale limitazione e che la vendita dell'energia non escludesse la natura ambientale dell'investimento.
Norme richiamate
Art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Detassazione degli investimenti ambientali delle piccole e medie imprese
La disposizione non limita il beneficio agli investimenti destinati esclusivamente all'autoconsumo o al funzionamento interno dell'impresa. La produzione di energia da fonti rinnovabili può quindi beneficiare della detassazione anche quando l'energia viene ceduta a terzi, purché siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Per accedere a un'agevolazione ambientale occorre verificare i requisiti espressamente previsti dalla norma, senza aggiungere limitazioni non contenute nel testo legislativo.
- La vendita a terzi dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili non esclude di per sé la natura ambientale dell'investimento né il diritto alla detassazione.
- L'utilizzo commerciale del risultato dell'investimento non è incompatibile con il beneficio fiscale, salvo che la legge richieda espressamente l'autoconsumo o una destinazione esclusiva al funzionamento dell'impresa.
- Restano comunque necessari la qualificazione dell'investimento come ambientale, la corretta documentazione delle spese e il rispetto degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina applicabile.
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