Sentenza del 15/02/2017 n. 117 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) - Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali - Trasposizione entro i termini nel diritto interno - Assenza di efficacia diretta - Potere discrezionale degli Stati membri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il British Film Institute chiedeva il rimborso dell'IVA versata, con aliquota ordinaria, sui biglietti di ingresso alle proiezioni cinematografiche nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1996. Sosteneva che tali prestazioni costituissero servizi culturali esenti ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE, nonostante il Regno Unito avesse recepito la disposizione soltanto dal 1° giugno 1996. La questione era se la previsione di esenzione per "talune prestazioni di servizi culturali" fosse sufficientemente chiara e precisa da poter essere invocata direttamente dal contribuente in assenza di tempestiva trasposizione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la disposizione non ha efficacia diretta. L'espressione "talune prestazioni di servizi culturali" non impone agli Stati membri di esentare tutte le prestazioni culturali e lascia loro un potere discrezionale nel determinare quali prestazioni ammettere all'esenzione. Poiché tale discrezionalità incide sulla portata stessa dell'esenzione, la norma non è sufficientemente incondizionata e precisa per essere invocata direttamente dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza, in assenza di una normativa nazionale di recepimento, il British Film Institute non poteva fondare direttamente sulla direttiva la richiesta di rimborso dell'IVA. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare le ulteriori questioni relative al margine di discrezionalità degli Stati membri e alla direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE
talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato
La disposizione non contiene un elenco tassativo né impone l'esenzione di tutte le prestazioni culturali. L'uso del termine "talune" attribuisce agli Stati membri il potere di stabilire quali servizi culturali esentare; tale discrezionalità impedisce l'efficacia diretta della norma.
Articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2006/112/CE
La Corte ha indicato la disposizione come normativa successiva corrispondente, ma, avendo risolto la questione sulla base della sesta direttiva, non ha ritenuto necessario esaminarla separatamente.
Articoli 411 e 413 della direttiva 2006/112/CE
La direttiva 2006/112/CE ha abrogato e sostituito, dal 1° gennaio 2007, la precedente disciplina IVA contenuta nella sesta direttiva.
Massime di principio
- Una disposizione di direttiva può essere invocata direttamente contro lo Stato solo se è sufficientemente chiara, precisa e incondizionata; se lascia agli Stati membri la scelta della portata dell'esenzione, tale requisito non è soddisfatto.
- Il mancato o tardivo recepimento di una direttiva non consente al contribuente di applicare automaticamente un'esenzione quando la norma europea richiede scelte normative nazionali per individuare i beneficiari o le operazioni esenti.
- Nel settore delle esenzioni IVA, le disposizioni devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese, in via giudiziale, a tutte le attività appartenenti genericamente a una determinata categoria.
- Occorre distinguere tra il potere dello Stato di stabilire condizioni tecniche di applicazione di un'esenzione e il potere, più ampio, di decidere quali operazioni rientrino nell'esenzione: solo il primo può talvolta essere compatibile con l'efficacia diretta.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare anzitutto la normativa nazionale vigente nel periodo interessato e non può basarsi direttamente sulla direttiva se questa usa formule selettive come "talune" e demanda allo Stato la definizione delle prestazioni esenti.
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