Sentenza del 15/02/2017 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - verifica fiscale - dichiarazioni del contribuente - valore - ritrattazione successiva - limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni rese durante la verifica fiscale fossero state successivamente ritrattate e non potessero quindi essere utilizzate come prova dell'accertamento. La contestazione riguardava, in particolare, il valore delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, la possibilità di revocarle o smentirle e l'efficacia del processo verbale di constatazione. La ritrattazione, tuttavia, era intervenuta soltanto dopo circa tre anni e dopo l'avvio del processo tributario, mentre le dichiarazioni erano state confermate anche attraverso la presentazione di un'istanza di adesione.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. Le dichiarazioni rese durante la verifica sono state ritenute apprezzabili come confessioni stragiudiziali. Il processo verbale di constatazione, quale atto pubblico, fa fede ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni ricevute e ai fatti compiuti o percepiti dai verificatori nel corso delle operazioni. La partecipazione del contribuente alla verifica senza tempestive contestazioni è stata considerata sostanzialmente compatibile con l'accettazione delle operazioni e dei relativi risultati, senza necessità di un'accettazione espressa. La ritrattazione tardiva, intervenuta dopo tre anni e quando il giudizio era già iniziato, è stata giudicata inattendibile, anche perché il contribuente non aveva spiegato tempestivamente le ragioni o le condizioni che lo avrebbero indotto a rendere le dichiarazioni originarie.
Norme richiamate
Art. 2700 del codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il processo verbale di constatazione è fidefacente riguardo alle dichiarazioni rese e ai fatti avvenuti o constatati direttamente dai verificatori durante le operazioni di controllo. Ciò non impedisce ogni contestazione, ma rende necessaria una specifica e tempestiva confutazione, soprattutto quando si metta in discussione quanto attestato come avvenuto in presenza dei pubblici ufficiali.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal contribuente durante una verifica fiscale possono assumere valore probatorio rilevante, anche come confessioni stragiudiziali, soprattutto se sono riportate in un processo verbale di constatazione.
- La mancata contestazione durante le operazioni di verifica può essere valutata come comportamento concludente compatibile con l'accettazione delle attività svolte e dei risultati verbalizzati; non è sempre necessaria una dichiarazione espressa di accettazione.
- Una ritrattazione tardiva, effettuata solo dopo anni o dopo l'avvio del contenzioso, è generalmente meno credibile, salvo che il contribuente dimostri con elementi concreti errori, pressioni, equivoci o specifiche circostanze che giustifichino la dichiarazione originaria.
- Chi intende contestare il contenuto di un verbale o di una dichiarazione dovrebbe farlo tempestivamente, indicando con precisione i passaggi contestati e fornendo documentazione a sostegno.
- La sottoscrizione o la partecipazione alle operazioni non rende automaticamente incontestabile ogni valutazione giuridica contenuta nel verbale, ma rafforza il valore delle dichiarazioni e dei fatti direttamente attestati dai verificatori.
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