Sentenza del 15/02/2017 n. 421 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Area pertinenziale di un fabbricato posta in zona edificabile - Natura pertinenziale - Prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 817 cod. civ. - E' a carico del proprietario del fabbricato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta solo parzialmente. Il contribuente non ha dimostrato la natura pertinenziale dell'intera area, ma soltanto di una sua parte. Pertanto, il Comune ha correttamente assoggettato all'ICI la porzione di area non provata come pertinenziale, con conseguente riduzione della pretesa impositiva limitatamente alla parte effettivamente riconosciuta come pertinenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'intera area posta in zona edificabile fosse pertinenza del fabbricato principale e, quindi, non autonomamente tassabile ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992. La natura pertinenziale richiede, ai sensi dell'art. 817 c.c., sia un elemento oggettivo, consistente nella destinazione effettiva e concreta dell'area al servizio o ornamento del fabbricato, sia un elemento soggettivo, costituito dalla volontà del proprietario di creare un vincolo durevole di accessorietà. L'onere di provare entrambi i presupposti grava sul contribuente. La mera graffatura catastale non è sufficiente, avendo valore esclusivamente formale.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali
L'area pertinenziale non è autonomamente soggetta all'ICI quando sia effettivamente destinata al servizio o ornamento del fabbricato e sussista un durevole vincolo di accessorietà. La qualificazione non deriva automaticamente dalla situazione catastale.
Art. 817 del codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa
La pertinenzialità richiede congiuntamente una destinazione oggettiva dell'area al servizio o ornamento del fabbricato e la volontà soggettiva del proprietario di instaurare un vincolo durevole di accessorietà.
Cassazione civile, sentenza 21 settembre 2016, n. 18470
permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti
La prova della natura pertinenziale grava sul contribuente anche quando vi sia stata la graffatura catastale. La prova deve riguardare concretamente l'intera area per la quale si chiede l'esclusione dall'imposta.
Massime di principio
- Un'area situata in zona edificabile non è automaticamente esente da imposizione solo perché è collegata a un fabbricato: il proprietario deve dimostrarne la concreta funzione pertinenziale.
- La pertinenzialità richiede sia un collegamento materiale e funzionale con il fabbricato, sia la volontà di mantenere un vincolo stabile di servizio o ornamento.
- La graffatura catastale, l'accatastamento unitario o altre risultanze formali non provano da soli la natura pertinenziale.
- Se la prova riguarda soltanto una parte dell'area, l'esclusione dall'imposta opera esclusivamente per quella porzione; la parte restante può essere tassata autonomamente.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare l'uso effettivo dell'area, la sua conformazione, l'accesso, le recinzioni, gli strumenti urbanistici e ogni elemento idoneo a dimostrare il durevole rapporto di servizio con il fabbricato.
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