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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1093

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a)

Normativa europea32025R1093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 attua l’articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115, fornendo l’elenco dei paesi classificati a basso o ad alto rischio di produrre materie prime interessate non conformi al requisito di deforestazione zero. La classificazione incide sugli obblighi di dovuta diligenza degli operatori e dei commercianti, in particolare sull’uso della dovuta diligenza semplificata e sulla valutazione del rischio. L’atto conferma inoltre un livello standard per i paesi non elencati nell’allegato e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Classificazione dei paesi a basso o ad alto rischio ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione zero.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1115, agli operatori e ai commercianti che immettono sul mercato dell’Unione, mettono a disposizione sul mercato o esportano dall’Unione materie prime interessate e prodotti interessati (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno). Il regolamento individua i paesi di origine e di produzione da considerare a basso rischio o ad alto rischio; per tutti i paesi non inclusi nell’allegato resta un livello di rischio standard. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Classificazione dei paesi a basso o ad alto rischio ai fini del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione dà attuazione all’articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115, che disciplina la messa a disposizione sul mercato dell’Unione e l’esportazione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. L’atto adotta l’elenco dei paesi classificati a basso o ad alto rischio di produrre materie prime interessate non conformi alla condizione di essere a deforestazione zero, con effetti diretti sugli obblighi di dovuta diligenza di operatori e commercianti.

Finalità e contesto normativo

I considerando richiamano la finalità generale del regolamento (UE) 2023/1115: ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo. Il sistema è costruito su un approccio basato sul rischio, differenziato in funzione del paese di origine o di produzione, così da concentrare gli sforzi di controllo dove le criticità sono maggiori e alleggerire gli oneri nei casi di minore esposizione al rischio.

Criteri di classificazione dei paesi

La Commissione afferma di aver effettuato una valutazione obiettiva e trasparente, in linea con l’articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115. La classificazione si fonda principalmente sui più recenti dati quantitativi riconosciuti a livello internazionale e sulle evidenze scientifiche disponibili, con richiamo in particolare alla valutazione delle risorse forestali mondiali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Sono inoltre presi in considerazione gli ulteriori criteri previsti dall’articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b), c), d) ed e).

Effetti pratici per operatori, commercianti e autorità competenti

La classificazione ha una funzione operativa centrale nel sistema del regolamento (UE) 2023/1115:

  • orienta i controlli delle autorità competenti sui sistemi di dovuta diligenza e sulla conformità dei prodotti interessati, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3;
  • chiarisce quando può essere utilizzata la dovuta diligenza semplificata, ai sensi dell’articolo 13;
  • deve essere considerata dagli operatori e dai commercianti nella propria valutazione del rischio, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a).

Contenuto dell’allegato: paesi a basso e ad alto rischio

L’allegato contiene l’elenco dei paesi classificati a basso o ad alto rischio.

Tra i paesi a basso rischio figurano, tra gli altri, gli Stati membri dell’Unione e un’ampia serie di paesi terzi. Tra i paesi ad alto rischio sono invece espressamente indicati:

  • Bielorussia;
  • Federazione russa;
  • Myanmar/Birmania;
  • Repubblica popolare democratica di Corea.

Per i paesi non inclusi nell’allegato resta applicabile un livello standard di rischio.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti dell’Unione.

Disposizioni principali

Classificazione dei paesi per livello di rischio

L’articolo 1 stabilisce che i paesi a basso o ad alto rischio sono esclusivamente quelli indicati nell’allegato. Per tutti gli altri paesi non elencati permane un livello standard di rischio.

Effetti sulla dovuta diligenza e sui controlli

I considerando chiariscono che la classificazione è rilevante per l’approccio basato sul rischio previsto dal regolamento (UE) 2023/1115: incide sui controlli delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, sulla possibilità di applicare la dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’articolo 13 e sulla valutazione del rischio da parte di operatori e commercianti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a).

Criteri e metodologia di classificazione

La Commissione dichiara di aver effettuato una valutazione obiettiva e trasparente ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115, basata sui dati quantitativi e sulle fonti riconosciute a livello internazionale più recenti, in particolare le risorse forestali mondiali FAO, tenendo conto anche degli ulteriori criteri previsti dall’articolo 29, paragrafo 4. È richiamato inoltre il documento di lavoro dei servizi della Commissione come spiegazione della metodologia utilizzata.

Elenco dei paesi a basso rischio

L’allegato contiene un elenco molto ampio di paesi considerati a basso rischio, tra cui, a titolo esemplificativo, tutti gli Stati membri dell’Unione e numerosi paesi terzi. La qualificazione comporta la possibilità di applicare il regime di dovuta diligenza semplificata nei casi previsti dal regolamento (UE) 2023/1115.

Elenco dei paesi ad alto rischio

L’allegato indica come paesi ad alto rischio Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania e Repubblica popolare democratica di Corea.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteforestedue diligencecommercio internazionalemercato interno

Testo integrale

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