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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/928

Regolamento delegato (UE) 2025/928 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Normativa europea32025R0928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regime UE di controllo sul commercio di merci che possono essere impiegate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La modifica sostituisce integralmente gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125, ridefinendo gli elenchi delle merci vietate e di quelle soggette ad autorizzazione all’esportazione. L’intervento risponde all’evoluzione del mercato internazionale della sicurezza e degli usi impropri di attrezzature di contrasto.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125 aggiornando gli elenchi delle merci soggette a divieto o ad autorizzazione in relazione alla pena di morte e alla tortura.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori economici e alle autorità competenti degli Stati membri in materia di esportazione, importazione e transito di determinate merci elencate negli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125. L’allegato II riguarda merci la cui esportazione, importazione e transito sono vietati, mentre l’allegato III riguarda merci la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione; l’aggiornamento serve a sostituire integralmente tali allegati. Si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2025/928 della Commissione

Il regolamento aggiorna il quadro UE sul commercio di determinate merci che potrebbero essere impiegate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L’intervento si inserisce nel regolamento (UE) 2019/125 e, in particolare, esercita la delega di cui all’articolo 24 per sostituire integralmente gli allegati tecnici relativi agli elenchi delle merci vietate e di quelle soggette ad autorizzazione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che gli allegati del regolamento (UE) 2019/125 devono restare aggiornati per rispondere ai mutamenti del mercato internazionale della sicurezza e all’evoluzione degli impieghi e degli usi impropri delle attrezzature di contrasto. Il regolamento interviene dunque per adeguare la disciplina ai cambiamenti tecnologici e di mercato, agevolando nel contempo la consultazione da parte delle autorità competenti e degli operatori economici.

Ambito di applicazione del regolamento 2019/125 come aggiornato

Il sistema normativo si fonda su una distinzione netta tra due allegati:

  • l’allegato II, che riguarda merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e per le quali sono vietate esportazione, importazione e transito;
  • l’allegato III, che riguarda merci che potrebbero essere utilizzate per tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti e per le quali l’esportazione è soggetta ad autorizzazione.

Le disposizioni tecniche si applicano alle merci individuate tramite codici NC, con la precisazione che, quando un codice è preceduto da "ex", l’elenco riguarda solo una parte del corrispondente codice tariffario e la classificazione va ricavata congiuntamente dal codice e dalla descrizione della voce.

Modifica degli allegati e criterio dei componenti principali

Entrambi gli allegati prevedono una regola importante per i beni complessi, compresi gli impianti: se contengono componenti specificamente elencati che ne costituiscono l’elemento principale e che possono essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni, l’intero bene è sottoposto al regime di autorizzazione. La valutazione dell’elemento principale deve tener conto di quantità, valore, contenuto tecnologico e altre circostanze particolari.

Allegato II: merci vietate

L’allegato II, sostituito integralmente, elenca le merci soggette a divieto totale di esportazione, importazione e transito. Le categorie principali comprendono:

  • merci destinate all’esecuzione di esseri umani, come forche, ghigliottine, lame di ghigliottina, sedie elettriche, camere stagne per esecuzione mediante gas o sostanze letali e sistemi automatici per l’iniezione di droghe letali;
  • merci inidonee all’uso da parte dell’autorità incaricata dell’applicazione della legge a fini di contenzione, tra cui dispositivi a scarica elettrica indossabili, manette serrapollici e serradita, ceppi, combinazioni di cavigliere e barre, sistemi di catene, sedie di contenzione, tavoli e letti di contenzione, letti gabbia e letti retati, nonché cappucci e bende coercitive;
  • dispositivi portatili antisommossa o di autodifesa inidonei all’uso da parte delle autorità, compresi manganelli con chiodi, manganelli rinforzati, lathi, scudi con chiodi e giubbotti corazzati con spuntoni o seghettature;
  • fruste, comprese quelle a code multiple, con spine o uncini e il "sjambok";
  • armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti o proiettili a impatto, inidonei all’uso da parte delle autorità, incluse attrezzature fisse per ambienti chiusi, dispositivi montabili, cannoni ad acqua e munizioni/proiettili specificamente menzionati.

Sono presenti note che escludono, in alcuni casi, le merci di natura medico-tecnica e chiariscono la portata di alcune voci, ad esempio per le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

Allegato III: merci soggette ad autorizzazione per l’esportazione

L’allegato III, sostitutivo dell’originario allegato III del regolamento 2019/125, disciplina merci la cui esportazione richiede autorizzazione. Le categorie centrali sono:

  • merci destinate alla contenzione degli esseri umani, come anelli, bracciali o anelli singoli con meccanismo di chiusura, manette per le gambe e maschere antisputo, con esclusioni puntuali per le manette normali e per gli strumenti non rientranti nelle definizioni tecniche;
  • armi e dispositivi antisommossa o di autodifesa, tra cui armi portatili a scarica elettrica, kit di componenti essenziali per il loro assemblaggio, armi a scarica elettrica fisse o montabili, lanciatori di proiettili a impatto cinetico e relativi proiettili, lanciatori e dispositivi di diffusione di sostanze irritanti o a impatto, e munizioni contenenti più proiettili a impatto cinetico;
  • sostanze e miscele chimiche per l’applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa, incluse PAVA, oleoresina di capsicum (OC), miscele con almeno lo 0,3 % in peso di tali sostanze e solvente, materiale fisso o montabile di diffusione di agenti chimici, proiettili di grosso calibro contenenti agenti antisommossa e specifiche miscele maleodoranti formulate per produrre odori ripugnanti.

L’allegato contiene diverse esclusioni: ad esempio, non rientrano i dispositivi portatili individuali portati con sé per autodifesa, il materiale già controllato dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, i medicinali con autorizzazione all’immissione in commercio, e alcune miscele o preparati alimentari nei quali il PAVA o l’OC non costituiscano l’unico aroma. Per i proiettili di grosso calibro contenenti agenti antisommossa, il testo richiama anche la conformità alla Convenzione sulle armi chimiche.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, produce effetti immediati negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento, imponendo agli operatori e alle autorità doganali e di controllo di fare riferimento ai nuovi testi degli allegati II e III sostituiti.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2019/125 con il testo dell’allegato I del regolamento delegato e l’allegato III con il testo dell’allegato II. La finalità è mantenere aggiornato l’elenco delle merci soggette a divieto o autorizzazione, in considerazione degli sviluppi tecnologici e di mercato nel settore della sicurezza.

Divieti e controlli sulle merci dell’allegato II

L’allegato II, come sostituito, elenca merci la cui esportazione, importazione e transito sono vietati ai sensi del regolamento (UE) 2019/125. Vi rientrano, tra l’altro, strumenti per esecuzioni capitali, determinati sistemi di contenzione e dispositivi coercitivi, strumenti antisommossa non idonei all’uso da parte delle autorità di contrasto, fruste, e specifiche attrezzature o munizioni per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

Merci soggette ad autorizzazione all’esportazione

L’allegato III, come sostituito, elenca le merci per le quali l’esportazione è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/125. L’elenco comprende, tra l’altro, dispositivi di contenzione degli esseri umani, armi e dispositivi antisommossa o di autodifesa, sistemi elettrici portatili o fissi, lanciatori e munizioni a impatto cinetico, materiali e sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, PAVA, OC e miscele maleodoranti a fini antisommossa.

Note interpretative e criteri tecnici

Entrambi gli allegati contengono note introduttive sui codici NC e sul significato della dicitura "ex". È previsto che beni non specificamente elencati siano comunque soggetti ad autorizzazione se incorporano componenti elencati che costituiscano l’elemento principale e siano facilmente rimovibili. Nell’allegato III sono inoltre specificate regole per l’identificazione delle sostanze chimiche tramite nome, formula strutturale e numero CAS.

Definizioni e esclusioni puntuali

Le voci degli allegati precisano numerose esclusioni, ad esempio per merci di natura medico-tecnica, manette normali che rispettano determinati requisiti dimensionali, dispositivi individuali portati con sé per autodifesa, materiale soggetto al controllo dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, medicinali autorizzati ai sensi del diritto dell’Unione e alcune attrezzature non destinate ai fini dell’applicazione della legge.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalediritto doganalediritti umanicontrolli all’esportazionesicurezza

Testo integrale

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