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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/956

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/956 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/956 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, qualificandola come DOP. La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo è essenziale e contiene principalmente la decisione di iscrizione e la disciplina dell’entrata in vigore.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior» come DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, della denominazione «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior» quale denominazione di origine protetta (DOP). Produce effetti direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Rileva per gli operatori del settore interessati alla produzione e commercializzazione del prodotto tutelato, nei limiti della disciplina sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione della DOP «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior» nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/956 dà attuazione alla disciplina europea sulle indicazioni geografiche e completa la procedura di registrazione della denominazione portoghese «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior». La Commissione rileva che la domanda era stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni, rendendo possibile l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Presupposti normativi e procedura seguita

La Commissione adotta il provvedimento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dal Portogallo ed era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo la pubblicazione della domanda era avvenuta secondo il precedente regime di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mancanza di opposizioni

La Commissione afferma espressamente che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione. Il riferimento è all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’assenza di opposizioni costituisce il presupposto per procedere alla registrazione.

Effetto dispositivo: iscrizione della denominazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior» come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La conseguenza pratica è la protezione della denominazione nel quadro europeo dei regimi di qualità, con gli effetti connessi alla registrazione di una denominazione di origine protetta.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione era stata presentata dal Portogallo e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo motivo la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamato dal considerando.

Assenza di opposizioni

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Sal de Rio Maior / Flor de Sal de Rio Maior» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàtutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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