Regolamento (UE) 2025/929
Regolamento di esecuzione (ue) 2025/929 della Commissione, del 21 maggio 2025, che approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva il BIT come principio attivo esistente per i biocidi di tipo 6 e 13, sulla base della valutazione dell’ECHA e delle condizioni previste dal quadro normativo sui biocidi. L’approvazione è subordinata a requisiti specifici in materia di valutazione del prodotto, protezione degli utilizzatori, tutela delle acque e informazioni da riportare sugli articoli trattati. Il testo disciplina anche condizioni particolari per le miscele destinate agli utilizzatori non professionali e per le vernici contenenti BIT.
Approvazione dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13, con condizioni specifiche di impiego e di etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi contenenti 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, CE 220-120-9, CAS 2634-33-5) destinati ai tipi di prodotto 6 e 13 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda sia la fase di valutazione/approvazione del principio attivo, sia l’autorizzazione dei biocidi contenenti BIT e l’immissione sul mercato degli articoli trattati con BIT o che lo contengono, nell’Unione europea. Sono previste specifiche attenzioni per utilizzatori industriali, professionali e non professionali, per talune matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee, fanghi/sedimenti, impianti di trattamento reflui) e per articoli trattati e miscele destinate ai non professionali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’approvazione decorre dal 1° ottobre 2026 e scade il 30 settembre 2036.
Approvazione del BIT come principio attivo per biocidi di tipo 6 e 13
Il regolamento di esecuzione approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e recepisce le valutazioni dell’ECHA, svolte anche alla luce del regime transitorio applicabile alle domande completate entro il 1° settembre 2013 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento biocidi.
Il considerando evidenzia che, dopo una prima valutazione e un successivo riesame richiesto dalla Commissione nel 2023 per criticità sull’efficacia, il comitato sui biocidi ha adottato pareri riveduti nel 2024, concludendo che i prodotti contenenti BIT possono soddisfare le prescrizioni rilevanti, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.
Quadro normativo e iter di valutazione
Il BIT era già incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell’approvazione, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione è stata condotta con il coinvolgimento dell’autorità competente spagnola, designata Stato membro relatore, e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, mediante discussioni tecniche e pareri del comitato sui biocidi.
Il regolamento ricorda che, per le domande la cui valutazione da parte degli Stati membri era stata completata entro il 1° settembre 2013, continuano ad applicarsi le condizioni sostanziali di approvazione previste dalla direttiva 98/8/CE. Ciò spiega il richiamo, nelle condizioni dell’allegato, a obblighi e criteri di matrice sia "direttiva 98/8/CE" sia "regolamento (UE) n. 528/2012".
Condizioni sostanziali per i biocidi di tipo 6
Per i biocidi di tipo 6 contenenti BIT, la valutazione del prodotto deve concentrarsi non solo sugli usi già considerati nella valutazione del principio attivo, ma anche su eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione che non siano stati esaminati a livello UE. Le autorità competenti devono inoltre prestare particolare attenzione:
- agli utilizzatori industriali e professionali;
- agli utilizzatori non professionali esposti al BIT attraverso articoli trattati;
- agli impianti di trattamento delle acque reflue e alle acque superficiali per gli usi di preservazione di additivi utilizzati nella produzione di carta, tessile e cuoio;
- alle acque superficiali e sotterranee per i rilasci diretti connessi agli usi di preservazione di vernici e rivestimenti per uso all’aperto e di emulsioni di polimeri per vernici e rivestimenti per uso all’aperto.
Le autorità competenti degli Stati membri, oppure la Commissione in caso di autorizzazione dell’Unione, devono indicare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati, in conformità all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni per l’immissione sul mercato di articoli trattati e miscele
Il regolamento impone requisiti specifici per gli articoli trattati con BIT o che lo contengono. La persona responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta dell’articolo trattato riporti le informazioni richieste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Per le miscele diverse dalle vernici destinate a utilizzatori non professionali, è vietato immettere sul mercato prodotti che contengano BIT a concentrazioni tali da comportarne la classificazione come sensibilizzante cutaneo di categoria 1A, salvo che l’esposizione possa essere evitata con mezzi diversi dall’uso di dispositivi di protezione individuale.
Per le vernici destinate a utilizzatori non professionali, il regolamento richiede che:
- la vernice sia fornita con adeguati guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente;
- l’etichetta indichi che durante l’uso devono essere indossati guanti protettivi.
Condizioni sostanziali per i biocidi di tipo 13
Per i biocidi di tipo 13 contenenti BIT, la valutazione del prodotto deve anch’essa considerare con particolare attenzione esposizione, rischi ed efficacia rispetto a usi non contemplati nella valutazione del principio attivo. Devono essere esaminati in modo specifico:
- gli utilizzatori industriali o professionali;
- le acque superficiali;
- gli impianti di trattamento delle acque reflue;
- i sedimenti.
Anche per questi prodotti, le autorità competenti o la Commissione devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati.
Etichettatura degli articoli trattati
Per gli articoli trattati con BIT o che lo contengono, il regolamento ribadisce l’obbligo di assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Si tratta di un presidio essenziale per la corretta informazione lungo la catena di distribuzione e per l’uso sicuro del prodotto finale.
Dati tecnici del principio attivo e durata dell’approvazione
L’allegato identifica il BIT con i seguenti dati essenziali:
- nome comune: BIT (benzisotiazolinone);
- denominazione IUPAC: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one;
- numero CE: 220-120-9;
- numero CAS: 2634-33-5;
- purezza minima: 965 g/kg (peso a secco teorico calcolato).
L’approvazione decorre dal 1° ottobre 2026 e scade il 30 settembre 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo BIT
L’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) è approvato come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13, ai sensi dell’articolo 1 e con le condizioni indicate nell’allegato. L’approvazione riguarda il principio attivo esistente valutato nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 6
Per i biocidi contenenti BIT di tipo 6, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione UE del principio attivo. Va inoltre prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali, agli utilizzatori non professionali esposti tramite articoli trattati, agli impianti di trattamento delle acque reflue e alle acque superficiali per alcuni usi, nonché alle acque superficiali e sotterranee per usi all’aperto. Le autorità competenti degli Stati membri o la Commissione, nei casi di autorizzazione dell’Unione, devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni per l’immissione sul mercato di articoli trattati e miscele
La persona responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati con BIT o che lo contengono deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Per le miscele diverse dalle vernici destinate a utilizzatori non professionali, la miscela non deve contenere BIT a una concentrazione che comporti la classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1A, salvo che l’esposizione possa essere evitata con mezzi diversi dai DPI. Per le vernici destinate a utilizzatori non professionali, la fornitura deve includere guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e l’etichetta deve indicare l’obbligo di indossarli durante l’uso.
Condizioni specifiche per i biocidi di tipo 13
Per i biocidi contenenti BIT di tipo 13, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione UE del principio attivo. Devono essere considerati in modo particolare gli utilizzatori industriali o professionali, nonché le acque superficiali, gli impianti di trattamento delle acque reflue e i sedimenti. Anche in questo caso le autorità competenti o la Commissione devono indicare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare in etichetta per gli articoli trattati.
Immissione sul mercato di articoli trattati per il tipo 13
Per gli articoli trattati con BIT o che lo contengono, la persona responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Dati identificativi, purezza e periodo di validità dell’approvazione
L’allegato indica il nome comune BIT (benzisotiazolinone), la denominazione IUPAC 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, i numeri CE 220-120-9 e CAS 2634-33-5, e un grado minimo di purezza di 965 g/kg (peso a secco teorico calcolato). La data di approvazione è il 1° ottobre 2026 e la data di scadenza è il 30 settembre 2036.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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