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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/955

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/955 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Savolainen mustikkakukko (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/955 iscrive l’indicazione geografica "Savolainen mustikkakukko" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione dà seguito a una domanda presentata dalla Finlandia, già pubblicata in Gazzetta ufficiale, per la quale non è stata sollevata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE delle indicazioni geografiche dell’IGP "Savolainen mustikkakukko".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Savolainen mustikkakukko" come IGP e riguarda la sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri, essendo il regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; non contiene esclusioni settoriali o territoriali ulteriori. La procedura riguarda una domanda presentata dalla Finlandia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, senza opposizioni.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Savolainen mustikkakukko"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/955 della Commissione ha come finalità l’iscrizione dell’indicazione geografica "Savolainen mustikkakukko" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si inserisce nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Finlandia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi della disciplina previgente richiamata nei considerando. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’iscrizione.

Effetti giuridici dell’iscrizione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Savolainen mustikkakukko" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Ciò comporta il riconoscimento formale della protezione europea della denominazione secondo il regime delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e portata dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi, senza prevedere deroghe, termini ulteriori o disposizioni transitorie.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP nel registro UE

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Savolainen mustikkakukko" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Finlandia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

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