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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1072

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1072 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R1072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la mappatura europea delle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l'evoluzione epidemiologica più recente in alcuni Stati membri, con riallocazioni tra zone I, II e III, ampliamenti, soppressioni e ridefinizioni dei confini. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come modificato dal presente atto. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania. Le modifiche operano sul piano territoriale e sanitario, con effetto diretto negli Stati membri; il testo precisa che è rilevante ai fini del SEE. Restano fermi i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché le esclusioni e i ricalibramenti geografici espressamente indicati nei nuovi elenchi.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1072 della Commissione modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. L'intervento nasce dall'evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell'Unione e dall'esigenza di adattare le delimitazioni territoriali alle aree effettivamente interessate o a rischio di diffusione.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione richiama l'impatto sanitario ed economico della peste suina africana, capace di colpire suini detenuti e selvatici e di perturbare movimenti e scambi di animali e prodotti. Viene sottolineato che le zone soggette a restrizioni I, II e III devono essere definite sulla base della situazione epidemiologica locale, del rischio di diffusione e dei principi scientifici già indicati negli orientamenti della Commissione sulla PSA, in coerenza con il codice sanitario WOAH e con le informazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Base giuridica

L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Il regolamento modifica un atto di esecuzione già vigente, il regolamento (UE) 2023/594, che aveva istituito il sistema delle misure speciali di controllo e delle relative zone a restrizione nell'allegato I.

Ragioni delle principali modifiche territoriali

La Commissione evidenzia nuovi focolai in suini selvatici in Slovacchia e Polonia e un focolaio in suini detenuti in Lettonia, oltre a miglioramenti in alcune aree della Germania, Polonia e Slovacchia. In conseguenza di tali sviluppi:

  • alcune aree della Polonia e della Slovacchia vengono riclassificate da zona I a zona II;
  • un'area della Lettonia viene riclassificata da zona II a zona III per garantire la continuità territoriale;
  • alcune zone della Germania e della Polonia vengono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi;
  • vengono ridefiniti i confini di numerose aree per mantenere un adeguato livello di prevenzione.

Contenuto dell'allegato: zone I, II e III

L'allegato sostituito contiene un'elencazione molto dettagliata delle zone soggette a restrizioni per Stato membro e per livello di restrizione.

Per la zona I sono elencate aree in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Si tratta di delimitazioni territoriali precise, spesso riferite a comuni, frazioni, quartieri, linee infrastrutturali o porzioni di territorio amministrativo.

Per la zona II sono elencate aree in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cechia, Grecia e Croazia. In diversi casi le delimitazioni coprono intere regioni o province; in altri casi sono indicate porzioni di comuni o di distretti, con criteri geografici molto analitici.

Per la zona III sono elencate aree in Italia, Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Slovacchia e Lettonia. In Italia, le zone III riguardano in particolare ampie porzioni di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna; in Polonia, zone della parte nord-orientale e centrale del Paese; in Romania, numerosi județe e l'area di Bucarest; in Grecia, specifiche unità regionali e municipali; in Croazia, parte della Slavonia; in Slovacchia, alcuni distretti e comuni; in Lettonia, due aree territoriali puntualmente descritte.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto ha carattere vincolante in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediato impatto sulle misure di movimentazione, controllo e gestione del rischio nelle aree interessate.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per operatori, veterinari, allevatori e professionisti del settore agro-zootecnico, il regolamento assume rilievo immediato perché la classificazione delle aree determina il regime applicabile a movimentazioni di suini, prodotti e materiali connessi. La corretta identificazione della zona di appartenenza è quindi essenziale per verificare obblighi, limitazioni e possibili deroghe previste dal quadro UE sulla sanità animale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1072. Il nuovo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in più Stati membri.

Base giuridica e criteri epidemiologici

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Le variazioni territoriali si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA e sulle norme WOAH, tenendo conto delle giustificazioni fornite dagli Stati membri.

Rimodulazione delle zone in Germania, Polonia, Slovacchia e Lettonia

In base ai nuovi focolai e ai miglioramenti epidemiologici, alcune aree passano a una categoria più restrittiva e altre sono declassate o soppresse. In particolare: parte di aree della Polonia e della Slovacchia passa da zona I a zona II; un'area della Lettonia passa da zona II a zona III per garantire continuità territoriale; alcune zone del Brandeburgo (Germania) e della Masovia (Polonia) vengono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi; altre aree in Germania e Polonia vengono riclassificate tra zone I e II.

Aggiornamento dettagliato degli elenchi territoriali per Stato membro

L'allegato contiene elenchi analitici per ciascuno Stato membro interessato, con indicazione delle regioni, province, distretti, comuni, frazioni o porzioni di territorio incluse nelle zone I, II e III. Per l'Italia sono aggiornate principalmente aree di Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, oltre ad altre regioni; per la Cechia, Grecia e Croazia sono aggiornati specifici distretti e unità locali; per Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Slovacchia sono indicati territori regionali o amministrativi soggetti a restrizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleallevamentocontrollo delle malattiemercato internocommercio di animali e prodotti di origine animale

Testo integrale

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