Regolamento (UE) 2025/1085
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1085 della Commissione, del 22 maggio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riflettere la situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato sospende o limita l’ingresso nell’Unione per le nuove zone colpite; dall’altro ripristina l’autorizzazione all’ingresso per talune zone per le quali le autorità dei paesi interessati hanno fornito garanzie ritenute adeguate dalla Commissione. Le modifiche operano con urgenza per evitare perturbazioni degli scambi e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica gli elenchi di zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e del successivo aggiornamento della situazione sanitaria.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, limitatamente alle zone interessate da focolai di HPAI e alle zone per le quali la Commissione ha ritenuto ripristinabili le condizioni di ingresso. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1085 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori e zone dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, ed è adottata in risposta a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
La Commissione distingue tra zone per le quali l’ingresso deve essere sospeso o aggiornato a causa di nuovi focolai e zone per le quali, sulla base di informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure di contenimento adottate, l’ingresso può essere nuovamente autorizzato.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento richiama l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429. In base a tale impianto, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’inclusione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi applicabili.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 disciplina proprio tali elenchi; in particolare:
- l’allegato V riguarda il pollame e il materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Motivi delle modifiche
La Commissione prende atto che:
- il Canada ha notificato due nuovi focolai di HPAI nel pollame in Manitoba e nell’Isola del Principe Edoardo, confermati il 7 maggio 2025 e il 15 maggio 2025;
- gli Stati Uniti hanno notificato cinque nuovi focolai in Florida, Illinois, New Jersey, North Dakota e South Dakota, confermati tra il 2 e il 13 maggio 2025;
- le autorità veterinarie dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale;
- Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione sanitaria e sulle misure di contenimento, incluse le operazioni di pulizia e disinfezione.
La Commissione conclude che, per alcune zone, le garanzie fornite sono sufficienti a consentire il ripristino dell’autorizzazione all’ingresso; per le nuove zone colpite, invece, occorre sospendere l’ingresso per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento 2021/404 viene modificato nella parte 1, sezione B, e nella parte 2.
Per il Canada:
- le righe relative alle zone CA-2.257 e CA-2.258 sono sostituite;
- sono aggiunte le nuove zone CA-2.266 e CA-2.267.
Per il Regno Unito:
- sono aggiornate le zone GB-2.353, GB-2.361, GB-2.370 e GB-2.374-GB-2.378.
Per gli Stati Uniti:
- sono aggiornate numerose zone già elencate, tra cui US-2.693, US-2.709, US-2.725, US-2.726, US-2.738, US-2.767, US-2.783-US-2.785, US-2.792, US-2.799, US-2.803, US-2.804, US-2.808, US-2.818, US-2.827, US-2.831, US-2.832, US-2.843, US-2.845, US-2.846, US-2.850, US-2.852-US-2.854, US-2.857, US-2.858, US-2.865, US-2.876, US-2.890, US-2.903-US-2.909, US-2.913, US-2.914, US-2.916, US-2.919, US-2.921, US-2.924, US-2.940, US-2.941, US-2.955, US-2.963-US-2.965, US-2.970, US-2.976-US-2.978, US-2.989-US-2.990, US-2.995, US-2.998, US-2.1000, US-2.1005, US-2.1006 e US-2.1014;
- sono aggiunte le nuove zone US-2.1030-US-2.1034.
La parte 2 dell’allegato V contiene le descrizioni territoriali delle nuove zone. Per il Canada sono indicati i comuni coinvolti nelle zone di protezione e sorveglianza; per gli Stati Uniti le nuove zone sono descritte come aree circolari con raggio di 10 km, individuate mediante coordinate GPS.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV viene modificato in modo speculare per quanto riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Canada e il Regno Unito si aggiornano le stesse zone già richiamate per l’allegato V, con l’indicazione, oltre a N, P1, anche della categoria GBM nelle corrispondenti righe.
Per gli Stati Uniti si aggiornano le medesime zone elencate per l’allegato V, con identico schema di revisione e con l’aggiunta delle nuove zone US-2.1030-US-2.1034.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento comporta:
- la necessità di verificare, per ogni partita in importazione, la zona di provenienza esatta all’interno di Canada, Regno Unito e Stati Uniti;
- l’adeguamento delle procedure doganali e sanitarie alle nuove sospensioni o riaperture;
- la verifica della documentazione sanitaria coerente con le zone e le date indicate negli allegati aggiornati.
Per gli operatori italiani e dell’Unione, l’impatto principale riguarda la commerciabilità delle partite provenienti dalle zone colpite da HPAI e la conseguente necessità di aggiornare i controlli di conformità prima dell’immissione nel mercato dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di ingresso per pollame e prodotti correlati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi di paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Canada: nuove zone soggette a restrizione e aggiornamento di zone già elencate
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le voci del Canada sono modificate per riflettere i focolai nelle province di Manitoba e Isola del Principe Edoardo. Sono aggiunte le zone CA-2.266 e CA-2.267, mentre le righe relative alle zone CA-2.257 e CA-2.258 sono sostituite. Nell’allegato V, parte 2, e nell’allegato XIV, parte 2, sono inserite le descrizioni territoriali delle nuove zone, con zone di protezione di 3 km e zone di sorveglianza di 10 km.
Regno Unito: aggiornamento delle zone per il ripristino dell’ingresso
Le voci relative al Regno Unito negli allegati V e XIV sono aggiornate per le zone GB-2.353, GB-2.361, GB-2.370 e GB-2.374-G B-2.378, sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate. Le modifiche riflettono il venir meno della situazione che aveva determinato la sospensione dell’ingresso per tali zone.
Stati Uniti: nuove restrizioni e aggiornamento di numerose zone
Per gli Stati Uniti, gli allegati V e XIV vengono modificati in modo esteso. Sono aggiornate numerose zone già elencate e sono aggiunte le nuove zone US-2.1030, US-2.1031, US-2.1032, US-2.1033 e US-2.1034, collegate ai focolai in Illinois, North Dakota, New Jersey, Florida e South Dakota. Nell’allegato V, parte 2, e nell’allegato XIV, parte 2, sono riportate le descrizioni delle nuove zone con raggio circolare di 10 km e coordinate GPS.
Motivazione sanitaria e proporzionalità delle misure
La Commissione fonda le modifiche sulle notifiche di focolai di HPAI e sulle misure di contenimento adottate, inclusi zonizzazione con almeno 10 km, abbattimento totale, pulizia e disinfezione. Per alcune zone la situazione è ritenuta non più tale da giustificare la sospensione, per altre invece si impone la sospensione dell’ingresso per tutelare la sanità animale nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando 16 evidenzia l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi.
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