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Ordinanza

Ordinanza n. 210/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del verbale di gara n.3 del 27 novembre 2025, comunicato il 1 dicembre 2025, relativo alla gara avente ad oggetto “Adeguamento ed efficientamento degli impianti dell’amministrazione centrale, anche ai fini del Building Information di Ateneo” CIG: B77FF46A51, con il quale la commissione ha disposto l’esclusione della NG s.r.l. dalla gara ai sensi dell’art. 95 comma 1 lettera b), dell’art. 95 comma 1 lettera e) e art. 98 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023; b) della nota prot.163931 del 1 dicembre 2025 con la quale è stata comunicata l’esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1) lettera d) del Codice; c) dell’aggiudicazione della gara ad altro operatore economico ove intervenuta; d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per omessa dichiarazione di un rapporto di parentela con il capo-progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

NG s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di gara con cui la commissione ne ha disposto l'esclusione, la comunicazione dell'esclusione, l'eventuale aggiudicazione ad altro operatore e gli atti connessi. L'esclusione è stata adottata ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettere b) ed e), e 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023, con comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del medesimo Codice. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la società, prima graduata, non aveva dichiarato il rapporto di parentela di terzo grado tra il proprio legale rappresentante e un ingegnere dell'Ufficio Tecnico Servizi Ingegneria Architettura dell'Università, il quale, per il lotto controverso, aveva svolto le funzioni di capo-progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. La ricorrente ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ma il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, considerando apparentemente legittima la valutazione della stazione appaltante in materia di conflitto di interessi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che non sussistessero i presupposti per una favorevole delibazione del fumus boni iuris. In particolare, in questa fase sommaria, ha ritenuto che la stazione appaltante avesse fatto buon governo dei principi in materia di conflitto di interessi e che fosse legittima l'esclusione della società, prima graduata, dopo l'accertamento del rapporto di parentela di terzo grado, non dichiarato, tra il legale rappresentante dell'impresa e il dipendente universitario che aveva svolto un ruolo tecnico rilevante nella progettazione e nel coordinamento della sicurezza. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul periculum in mora, risultando decisiva l'insussistenza del fumus. Il giudizio di merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 95, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa dell'esclusione dalla procedura di gara.

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell'esclusione dalla procedura di gara.

  • art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disposizione posta a fondamento dell'esclusione.

  • art. 90, comma 1, lettera d), d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la comunicazione dell'esclusione alla concorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'accertamento di un rapporto di parentela non dichiarato tra il legale rappresentante dell'impresa concorrente e il dipendente della stazione appaltante che abbia svolto funzioni di capo-progettista e coordinatore della sicurezza può giustificare, in via sommaria, l'esclusione dalla gara per ragioni connesse al conflitto di interessi.
  • La stazione appaltante può disporre l'esclusione di un concorrente prima graduato quando accerti un rapporto di parentela rilevante e non dichiarato con un soggetto interno all'amministrazione che abbia svolto un ruolo tecnico significativo nella progettazione della prestazione oggetto dell'appalto.
  • L'insussistenza del fumus boni iuris è sufficiente, nella valutazione cautelare, a negare la sospensione degli atti di esclusione, anche senza una specifica valutazione favorevole dell'ulteriore requisito del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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