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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19019/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una impresa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 9.112,40 nei confronti di una consumatrice. La destinataria dell'ingiunzione proponeva opposizione davanti al Tribunale di Verona, eccependo l'incompetenza territoriale di quel giudice in favore del Tribunale di Roma, invocando la competenza inderogabile del foro del consumatore ex art. 66-bis del codice del consumo e chiedendo anche la revoca del decreto. Il Tribunale di Verona accoglieva l'eccezione e dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente Roma perché, al momento del deposito del ricorso monitorio, la consumatrice risultava residente in Roma secondo il certificato storico di residenza. L'impresa creditrice proponeva quindi regolamento necessario di competenza, sostenendo che dovesse contare la residenza effettiva e non quella anagrafica, che la consumatrice non avrebbe allegato la residenza effettiva, che al momento della notificazione del decreto la stessa risultava residente a Bussolengo, e che non fosse rilevante il domicilio eletto in opposizione presso difensori di altro foro; lamentava inoltre che il Tribunale, dichiarandosi incompetente, non avesse disposto la prosecuzione del giudizio nel merito sulla pretesa creditoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona e la competenza del Tribunale di Roma. Ha ribadito che, nei procedimenti monitori, la competenza territoriale si determina con riguardo al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; nel caso concreto, alla data del deposito la consumatrice risultava residente a Roma. Ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione della residenza anagrafica, presunta coincidente con quella effettiva, nonché insufficiente la prova contraria offerta dalla creditrice. Quanto alla mancata prosecuzione del merito da parte del Tribunale di Verona, la Corte ha affermato che la declaratoria di incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo implica la caducazione del decreto e che il merito potrà essere esaminato solo dal giudice competente dopo rituale riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto inoltre l'onere del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.c.

    La competenza si determina con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

  • art. 66-bis d. lgs. n. 206/2005

    Per le controversie civili soggette al codice del consumo la competenza territoriale inderogabile spetta al giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

  • art. 643 c.p.c.

    La norma rileva per la pendenza della lite e per gli effetti sostanziali e processuali della notificazione del ricorso e del decreto, ma non priva di efficacia gli atti compiuti nella fase monitoria ai fini della determinazione della competenza.

  • art. 50 c.p.c.

    Se il giudice dichiara l'incompetenza senza indicare la prosecuzione, opera la disciplina sussidiaria sulla riassunzione entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, a pena di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametra l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti iniziati con ricorso per decreto ingiuntivo, la competenza territoriale va verificata con riferimento alla data del deposito del ricorso monitorio, poiché la fase di opposizione è solo eventuale e non incide sul radicamento iniziale della competenza.
  • Nel foro del consumatore, la competenza territoriale inderogabile si radica nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore esistente al momento del deposito del ricorso; la residenza anagrafica fa presumere la residenza effettiva, salvo prova contraria da parte di chi la contesta.
  • La parte che intenda superare le risultanze anagrafiche deve offrire prova contraria idonea, non essendo sufficiente un mero richiamo a elementi presuntivi non ritenuti decisivi dal giudice di merito.
  • La declaratoria di incompetenza pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la caducazione implicita del decreto e non consente al giudice adito di decidere il merito della pretesa creditoria, che dovrà essere esaminata dal giudice ritenuto competente dopo la rituale riassunzione.
  • L'eventuale omissione, nel provvedimento declinatorio di competenza, di indicazioni espresse sulla translatio iudicii non impedisce l'operatività della disciplina generale sulla riassunzione del processo.
  • rami】 ["Processo civile", "Consumatori"],"materie":["Competenza","Decreto ingiuntivo","Clausole vessatorie"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}』】}]}]】}]}]}]})】}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}】}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}】}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{
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Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della prova

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