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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06746/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione della società alla definizione agevolata dei carichi ex L. n. 197/2022, della rinuncia al ricorso e dell'effettivo pagamento delle somme dovute. Poiché il carico definito riguardava proprio la cartella scaturita dall'atto di contestazione oggetto del presente giudizio, la Corte ha dichiarato il giudizio estinto, disponendo la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un atto di contestazione con cui l'ufficio fiscale aveva rilevato la mancata presentazione delle garanzie previste per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA di gruppo relativo all'anno 2012 e aveva irrogato la sanzione corrispondente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, confermando la legittimità dell'atto. In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina richiamata dalla CTR, lamentando che il giudice d'appello avesse fondato la decisione per relationem su precedenti di legittimità concernenti fattispecie diverse; con il secondo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo al mancato assolvimento della prova di resistenza sull'eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nel corso del giudizio la contribuente documentava però di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, con rinuncia al ricorso, e produceva la prova del versamento dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata come base dell'obbligo di prestare le garanzie per l'utilizzo in compensazione del credito IVA di gruppo.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma richiamata come fondamento della sanzione irrogata per la violazione contestata.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare la violazione e falsa applicazione di legge asseritamente commessa dalla CTR.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 73, co. 3

    Norma richiamata nel primo motivo, insieme al D.M. 13 dicembre 1979, per contestare il ragionamento della CTR basato su precedenti ritenuti non pertinenti.

  • D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, co. 3

    Norma richiamata nel primo motivo, in collegamento alla disciplina invocata dalla contribuente.

  • L. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252

    Disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, sulla quale la società ha fondato la richiesta di estinzione.

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 236

    “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”

    La Corte applica la norma nel senso che l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della prova dei pagamenti effettuati.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e documenta il perfezionamento della procedura con l'effettivo pagamento delle somme dovute, il giudizio relativo al medesimo carico deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo, in caso di rottamazione o definizione agevolata, presuppone non solo la dichiarazione di adesione e l'impegno alla rinuncia, ma anche la prova dell'avvenuto versamento richiesto dalla legge.
  • Se il credito iscritto a ruolo definito agevolmente deriva dallo stesso atto oggetto del giudizio, la sopravvenuta definizione del carico travolge l'interesse alla prosecuzione della lite.
  • Le censure di merito o di motivazione restano assorbite quando interviene una causa estintiva del processo per effetto di definizione agevolata perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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