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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20779/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui una società ha chiesto il pagamento di compensi pattuiti in una scrittura privata del 18 giugno 2002, relativa a prestazioni da svolgere in connessione con lo sfruttamento del biogas prodotto da una discarica e con il mantenimento dei rapporti tecnico-commerciali e della direzione lavori. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la controparte non avesse mai eseguito le prestazioni dedotte, che non fosse stata provata l’esistenza della concessione presupposta dal rapporto e che le fatture fossero state da essa restituite perché contestate. Il tribunale ha accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto provata sia l’esistenza della concessione sia la persistenza del rapporto e l’esecuzione delle prestazioni, valorizzando documenti provenienti dalla società proprietaria dell’impianto, schede di rilievo e letture dei contatori. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., 1460 e 2697 c.c., sostenendo che il credito non fosse stato provato e che la controparte non avesse allegato né dimostrato le prestazioni poste a base della pretesa; ha inoltre prospettato omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’esistenza di un diverso rapporto contrattuale con la società proprietaria dell’impianto e la circostanza che i report fossero stati inviati solo a quest’ultima; 2) nullità per violazione degli artt. 2725, 2729 e 2739 c.c., censurando l’uso di presunzioni e del comportamento processuale per dimostrare la concessione, che – secondo la ricorrente – essendo collegata a un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, avrebbe potuto essere provata solo per iscritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla prova della concessione: il comportamento processuale della parte non può sostituire la prova scritta quando si voglia dimostrare un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam; tuttavia, nel caso concreto, la concessione tra la società proprietaria dell’impianto e la ricorrente non era il fatto costitutivo diretto della pretesa, ma un mero fatto storico rilevante ai fini del diverso rapporto tra le parti del giudizio, e quindi poteva essere provato con i mezzi ordinari e anche per presunzioni. Ha inoltre dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, rilevando che la ricorrente aveva mutato in cassazione il contenuto dell’eccezione di inadempimento rispetto a quanto dedotto nei gradi di merito, e comunque che la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente sul valore probatorio della documentazione prodotta. È stata respinta anche la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale aveva esaminato i report richiamati e la censura si risolveva in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per incardinare le censure di nullità, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte verifica la specificità dei motivi e distingue tra errori di diritto e rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro della dedotta nullità, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’utilizzo di prove e documenti; la Corte esclude che la decisione di merito abbia violato la regola di disponibilità delle prove.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in relazione all’eccezione di inadempimento; la Corte osserva che l’eccezione non può essere mutata in cassazione rispetto a quanto dedotto nei gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che la valutazione delle prove spettava al giudice di merito e che, nel caso concreto, la prova del credito è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 2725 c.c.

    la Corte ribadisce che i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam non possono essere provati con mezzi diversi dalla scrittura; ma precisa che tale limite opera solo quando il contratto sia invocato come fonte di diritti tra i contraenti, non quando sia solo un fatto storico rilevante nel giudizio tra parti diverse.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare l’uso di presunzioni; la Corte ritiene legittimo il ricorso a presunzioni poiché la concessione costituiva un fatto storico.

  • art. 2739 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di prova e presunzioni; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per il provvedimento di esibizione dei documenti da parte del terzo proprietario dell’impianto, utilizzati dalla Corte d’appello per ricostruire i fatti.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel vaglio di ammissibilità, perché taluni profili difensivi non risultavano specificamente riproposti in appello.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale fonte della modifica al testo unico sulle spese di giustizia che prevede l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La prova di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam richiede, se quel contratto è posto a fondamento di diritti tra i contraenti, la produzione della relativa scrittura; il comportamento processuale delle parti e le presunzioni non possono sostituire tale prova.
  • Lo stesso contratto soggetto a forma scritta può tuttavia essere considerato, in un giudizio tra soggetti diversi dai contraenti, come mero fatto storico rilevante: in tale diversa prospettiva, la sua esistenza può essere dimostrata con i mezzi ordinari di prova e anche per presunzioni.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito mutare la base fattuale o il contenuto dell’eccezione svolta nei gradi di merito per costruire una nuova censura; la questione così prospettata è inammissibile se implica nuovi accertamenti di fatto.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, in realtà, sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, ma può soltanto verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non apparente e rispettosa dei limiti del ragionevole e del plausibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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