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Sentenza

Sentenza n. 2857/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190; - delle note dei concessionari aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.

Giustizia amministrativa201504419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 di ripartizione tra i concessionari del prelievo straordinario di 500 milioni di euro e note dei concessionari di addebito della quota alla società gestore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di apparecchi)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, operatore nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi Awp di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), TULPS, ha impugnato il decreto direttoriale con cui l’Agenzia ha censito gli apparecchi Awp e Vlt riferibili ai singoli concessionari e ha ripartito tra questi il prelievo straordinario previsto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, nonché le note con cui i concessionari hanno addebitato alla ricorrente la quota del prelievo. Quanto al decreto, ha dedotto carenza ed eccesso di potere, sostenendo che l’Agenzia avrebbe ecceduto i compiti di ricognizione e determinazione delle modalità di versamento, individuando autonomamente i presupposti applicativi del prelievo; illogicità per l’assoggettamento degli apparecchi Awp sulla base della mera autorizzazione, anche se non operativi; irragionevolezza per l’equiparazione tra Awp e Vlt nonostante la diversa redditività; violazione della legge per omessa disciplina della ripartizione interna alla filiera. Quanto alle note dei concessionari, ha contestato la modifica unilaterale dei rapporti contrattuali e l’applicazione di un parametro tale da trasferire sui gestori la quasi totalità del prelievo, senza rinegoziazione. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, per violazione degli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost., assumendo l’insufficiente determinatezza della disciplina, la lesione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, la natura sostanzialmente espropriativa del prelievo e l’incidenza sproporzionata sulla libertà di iniziativa economica. In udienza ha chiesto anche la sospensione del giudizio e una consulenza tecnica d’ufficio sull’impatto del prelievo sui bilanci.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, osservando che i giudizi analoghi davanti al Consiglio di Stato erano ormai stati definiti e che la controversia, pendente dal 2015, doveva essere decisa anche in ossequio al principio di ragionevole durata del processo. Ha respinto la richiesta di CTU perché nei motivi di ricorso non era stata specificamente dedotta l’insostenibilità del prelievo per il bilancio della società né era stato fornito un principio di prova; la CTU non può supplire a carenze argomentative e probatorie della parte. Quanto alle note dei concessionari, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l’addebito pro quota riguardi rapporti interni di natura privatistica e contrattuale tra concessionari e gestori, estranei alla sfera di potere dell’Amministrazione e non riconducibili alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.; la domanda può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto al decreto dell’Agenzia, il ricorso è stato respinto. Il decreto si è mantenuto nei limiti della legge, limitandosi a censire gli apparecchi Awp e Vlt, a ripartire i 500 milioni tra i concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno e a stabilire le modalità di versamento. L’Agenzia non era autorizzata a disciplinare il riparto interno alla filiera, regolato direttamente dalla legge n. 190/2014 e, per il 2015, dalla disciplina interpretativa sopravvenuta della legge n. 208/2015. Le questioni costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate. La disciplina legislativa determina il presupposto del prelievo, il suo ammontare complessivo e i criteri di riparto esterno e interno; il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella scelta dei presupposti e della misura dei tributi. Non è irragionevole assumere come indice l’immissione in commercio e l’astratta idoneità operativa e reddituale degli apparecchi, senza differenziare Awp e Vlt. La disciplina sopravvenuta ha inoltre limitato il prelievo alla sola annualità 2015 e ne ha previsto l’incidenza interna in proporzione ai compensi contrattuali. È stata esclusa la natura espropriativa, poiché il prelievo non annienta né svuota il contenuto economico della proprietà degli apparecchi. È stata infine esclusa la violazione dell’art. 41 Cost., anche perché la ricorrente non ha dimostrato, neppure in termini iniziali, che l’onere compromettesse concretamente l’esercizio dell’attività economica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che ... operano nella gestione e raccolta del gioco ...

    La norma istituisce un prelievo straordinario di 500 milioni di euro e attribuisce all’Agenzia il compito di censire gli apparecchi riferibili ai concessionari e di stabilire le modalità di versamento; il riparto tra concessionari avviene in proporzione al numero degli apparecchi.

  • art. 1, commi 920-921, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015

    Il prelievo è stato limitato alla sola annualità 2015 e il suo onere interno alla filiera deve essere ripartito proporzionalmente ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali già vigenti per tale annualità, senza necessità di rinegoziazione.

  • art. 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Le lettere a) e b) individuano, rispettivamente, gli apparecchi Awp e Vlt rilevanti ai fini della ricognizione e del riparto esterno del prelievo.

  • art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non comprende le controversie meramente privatistiche sui rapporti interni tra concessionario e gestore, prive di collegamento con l’esercizio di poteri amministrativi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio profili di inammissibilità o difetto di giurisdizione, assegnando alle parti la possibilità di interloquire.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione facoltativa del giudizio per pendenza di altra controversia è rimessa alla valutazione del giudice e non è più giustificata quando la controversia pregiudicante sia stata definita.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge determina il presupposto, l’ammontare complessivo e i criteri di riparto del prelievo.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non è irragionevole per il solo fatto di trattare unitariamente apparecchi Awp e Vlt, poiché il prelievo assume come indice l’astratta idoneità operativa e reddituale degli apparecchi.

  • art. 53 Cost.

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei presupposti e della misura del prelievo, purché la scelta non sia arbitraria o manifestamente irragionevole.

  • art. 41 Cost.

    La deduzione di un’incidenza sulla libertà di iniziativa economica richiede la dimostrazione concreta, almeno sulla base di un principio di prova, che il prelievo comprometta seriamente l’attività imprenditoriale.

  • art. 42 Cost.

    Un prelievo non ha natura sostanzialmente espropriativa se non comporta l’annientamento o un’eccessiva compressione delle facoltà economiche inerenti alla proprietà.

  • art. 1, comma 2, Allegato III, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio colpito da perenzione ultraquinquennale mediante tempestiva istanza di fissazione dell’udienza.

Massime di principio

  • Quando una legge tributaria attribuisce all’amministrazione il compito di censire i beni o gli apparecchi rilevanti e di definire le modalità di versamento, l’amministrazione non può modificare i presupposti sostanziali del prelievo né introdurre criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge; è invece legittimo il provvedimento che si limita alla ricognizione e al riparto secondo i parametri legislativi.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non si estende alle controversie relative all’addebito di somme tra concessionario e altri operatori della filiera quando tali rapporti siano regolati da contratti di diritto privato e la controversia non coinvolga l’esercizio di un potere amministrativo. La domanda deve essere proposta davanti al giudice ordinario, con possibilità di translatio iudicii nei termini di legge.
  • La sopravvenuta disposizione interpretativa che disciplina retroattivamente la ripartizione di un prelievo tra gli operatori della filiera deve essere applicata al rapporto controverso; ove previsto dalla legge, l’onere interno va ripartito in proporzione ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali già vigenti per l’annualità di riferimento.
  • La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge individua il presupposto del prelievo, il suo ammontare complessivo e i criteri essenziali di riparto, anche se demanda all’amministrazione attività meramente ricognitive ed esecutive.
  • La diversa redditività economica di categorie di beni o apparecchi non rende automaticamente irragionevole una disciplina tributaria uniforme, se il legislatore ha individuato un indice di capacità contributiva non arbitrario, collegato all’immissione in commercio e all’astratta idoneità operativa o reddituale del bene.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per colmare l’assenza, nell’atto introduttivo, di una specifica deduzione sull’insostenibilità economica della misura impugnata o di un principio di prova sui fatti posti a fondamento della censura.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionaleOnere della prova e principio dispositivo

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