Cassazione Penale, Sentenza n. 3032/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Lombardo per gravi indizi di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). Il ricorso articolava otto motivi: 1) contestazione della qualificazione della bancarotta come "reato proprio" in assenza di coindagati dichiarati falliti; 2) censura sulla supposizione che fossero state distratte poste non appartenenti alla massa fallimentare (in particolare lavori/subappalti) e sul significato dell'esito dell'azione revocatoria; 3) carenza di prova dell'elemento soggettivo e della natura distrattiva di "blocchi di lavori" (mancanza di valore patrimoniale degli elementi contestati); 4) insufficienza degli indizi circa gli estremi del reato di riciclaggio (assenza di dissimulazione e di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita e mancanza di elemento soggettivo); 5) contestazione della ricostruzione temporale (atti posti in essere dopo il sequestro senza coinvolgimento dell'amministratore giudiziario) e reiterazione delle obiezioni sui "blocchi di lavori"; 6) carenza di prova circa il ruolo, il contributo causale e il nesso eziologico rispetto al dissesto (bancarotta impropria); 7) violazione degli obblighi e doveri dell'amministratore (artt. 2484 e ss. c.c.) e mancata identificazione di condotte tipiche di abuso o infedeltà gestionale; 8) mancanza di concreto pericolo di recidiva e violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Dopo ampia ricostruzione, ha rilevato contraddizioni e difetti di logica nell'ordinanza impugnata: l'assegnazione discrezionale di singoli lavori/subappalti configura, di per sé, una mera aspettativa commerciale e non la distrazione di poste patrimoniali già appartenenti al fallimento, ragion per cui non può automaticamente integrarsi la bancarotta distrattiva. Tuttavia, la Corte ha chiarito che la ripetuta e funzionalmente coordinata assegnazione dei lavori, valutata nella sua unitarietà e nel fine perseguito (svuotamento progressivo dell'impresa sequestrata), può assumere rilevanza sotto il profilo della bancarotta impropria (art. 223 n.2 L. fall.) e, in particolare contesto, concorrere anche nella lesione dell'attivo fallimentare di altra procedura (Dosian) qualora la prima costituisca un asset del fallimento. La Corte ha altresì evidenziato l'insufficienza di argomentazione dell'ordinanza sul profilo della commistione fra le due procedure e sull'attribuzione chiara e coerente delle condotte alle specifiche fattispecie. Sul piano cautelare, la decisione ha censurato la motivazione che giustificava la misura alla luce delle carenze probatorie e dell'illogicità riscontrata, con conseguente accoglimento parziale del ricorso e rimessione degli atti al giudice competente per nuova valutazione. In sintesi: la Cassazione ha ritenuto insufficienti e contraddittorie, in parte, le ragioni poste a fondamento della misura cautelare e delle qualificazioni penali contestate, ordinando il riesame.
Norme richiamate
art. 147 L. fall.
Richiamato dalla difesa per sostenere che non si può configurare reato proprio di bancarotta in assenza di soggetti dichiarati falliti; la Corte verifica la rilevanza della qualifica soggettiva per la fattispecie e le ricadute sulla imputazione.
art. 216 L. fall.
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ribadisce che occorre provare la diminuzione effettiva della massa attiva e l'appartenenza preventiva della posta al patrimonio del fallito.
art. 223 L. fall.
Norma sulla bancarotta impropria da operazioni dolose: la Corte la applica per qualificare, ove ricorra pluralità di atti coordinati e infedeli nelle funzioni gestorie, una condotta astrattamente idonea a cagionare il dissesto.
art. 2740 cod. civ.
Principio della responsabilità patrimoniale: richiamato come criterio per valutare l'interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio e la rilevanza delle distrazioni.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio: la Corte osserva che per integrare il reato occorrono elementi di dissimulazione/occultamento della provenienza illecita e la consapevolezza; gli indizi devono essere specificati.
art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante art. 416-bis.1 citata)
Aggravante mafiosa: la Corte prende in considerazione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e la loro valutazione, ritenendole idonee a sostenere l'ipotesi aggravante se ritenute credibili e corroborate.
artt. 2484, 2485, 2486 e 2482-bis cod. civ.
Richiamati dalla difesa in relazione ai doveri degli amministratori in situazioni di crisi; la Corte richiede che venga specificato quale concreto adempimento o abuso sia stato lesivo e quale ruolo abbiano avuto i presunti amministratori di fatto.
art. 2598 n.3 cod. civ.
Norma sulla concorrenza sleale: la Corte segnala che lo sviamento di commesse può rilevare civilisticamente come illecito di concorrenza sleale, se non integra bancarotta distrattiva.
art. 2634 cod. civ.
Richiamata come possibile inquadramento alternativo (atto contrario ai doveri d'ufficio) qualora la condotta consista in atti di gestione lesivi anziché in distrazioni di beni già patrimoniali.
artt. 2901 e ss. cod. civ., artt. 142 e 143 CCI, artt. 321 e 322 c.p.p., art. 125 c.p.p.
Norme richiamate dalla difesa in ordine alla titolarità dei diritti e alla correttezza nell'individuazione degli oggetti di possibile rivendicazione/revocatoria; la Corte richiede che la ricostruzione dimostri l'effettiva appartenenza patrimoniale delle poste contestate.
Massime di principio
- La semplice perdita o deviazione occasionale di commesse/appalti non costituisce automaticamente "distrazione" di beni patrimoniali ai fini della bancarotta distrattiva: occorre provare che i diritti oggetto di atto erano già parte integrante e valorizzabile del patrimonio del soggetto fallito.
- La bancarotta impropria (art. 223 n.2 L. fall.) può ricorrere quando emerge una pluralità di atti formalmente leciti ma funzionalmente concatenati e diretti ad abusare delle funzioni gestorie, con efficacia causale sul dissesto; la valutazione richiede un esame sistematico della serie di condotte.
- L'esito di un'azione revocatoria non "ripristina" automaticamente il bene nel patrimonio del fallito, ma attribuisce al curatore una legittimazione ad agire sull'asset per soddisfare i creditori: ciò ha rilievo nel collegare condotte di terzi con l'attivo fallimentare.
- Per il reato di riciclaggio è necessaria prova di elementi specifici di dissimulazione o ostacolo all'identificazione della provenienza illecita e della consapevolezza dell'autore; la mera ricezione di somme non giustifica automaticamente il reato se integrata da concorso nell'atto presupposto.
- Le misure cautelari personali (es. arresti domiciliari) devono poggiare su motivazioni coerenti e non contraddittorie: se la ricostruzione degli addebiti è equivoca o misturata tra fattispecie diverse senza chiara individuazione degli elementi, la misura può essere ritenuta ingiustificata o non proporzionata.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono sostenere circostanze aggravanti (es. collegamenti mafiosi) se valutate attendibili e corroborate da elementi esterni; tuttavia il giudice deve esplicitare le ragioni della loro credibilità alla luce del contesto probatorio.
- Nel dubbio tra qualificazioni penali (distrazione patrimoniale vs. abuso gestionale vs. illecito civile), è necessario delineare con precisione l'oggetto materiale delle condotte e il nesso causale con il dissesto per evitare piani accusatori incongruenti.
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