Sentenza del 26/01/2015 n. 1298 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva annullato gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. La contestazione riguardava la mancata allegazione agli avvisi della deliberazione della Giunta comunale con cui erano stati determinati i valori venali minimi dei terreni edificabili per zone omogenee. Il Comune ha sostenuto che tale deliberazione, avendo natura normativa o regolamentare ed essendo soggetta a pubblicazione, fosse già legalmente conoscibile e non dovesse necessariamente essere allegata all'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda gli atti necessari a comprendere le ragioni dell'accertamento, ma non si estende agli atti normativi o regolamentari, come le deliberazioni comunali, già conoscibili attraverso la pubblicazione prevista dalla legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato riguarda i soli atti necessari per sostenere le ragioni della decisione.
L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso riguarda gli atti necessari a rendere comprensibili sia i presupposti giuridici sia quelli fattuali della pretesa tributaria. Sono però esclusi gli atti irrilevanti e quelli a contenuto normativo o regolamentare già legalmente conoscibili tramite pubblicazione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
La deliberazione comunale che determina i valori venali di riferimento dei terreni edificabili ai fini ICI costituisce un atto generale di natura normativa o regolamentare; la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, purché l'atto sia stato regolarmente pubblicato.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La norma consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il Comune ha utilizzato tale motivo per contestare l'interpretazione data dalla CTR all'obbligo di allegazione.
Cassazione, ordinanza 25 luglio 2012, n. 13105
È stato affermato che la deliberazione della Giunta comunale determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI, basata sui valori venali di mercato delle aree edificabili, non rientra tra gli atti esterni necessariamente da allegare all'avviso quando sia conoscibile per effetto della pubblicazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari devono essere allegati o riprodotti gli atti richiamati che siano indispensabili per comprendere concretamente la pretesa fiscale, soprattutto quando contengano elementi fattuali o valutazioni specifiche riferite al contribuente.
- Gli atti generali, normativi o regolamentari, incluse le deliberazioni comunali regolarmente pubblicate, normalmente non devono essere allegati all'avviso perché si presumono legalmente conoscibili.
- La mancata allegazione di una delibera comunale non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare se la delibera sia un atto generale pubblicato oppure un documento necessario a provare presupposti specifici della pretesa.
- La pubblicazione dell'atto non esonera l'amministrazione dall'indicare nell'avviso gli elementi essenziali dell'accertamento, come il bene interessato, il valore applicato, il periodo d'imposta e il metodo di calcolo.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve dimostrare che l'atto non era realmente conoscibile, non era stato regolarmente pubblicato oppure era indispensabile per comprendere la motivazione concreta dell'accertamento.
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