Cassazione Civile, Ordinanza n. 30391/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva agito contro la banca chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente, previa declaratoria di nullità delle condizioni applicate e rideterminazione del saldo. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e rideterminando il saldo, mentre in appello la banca cessionaria aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale ha ritenuto che la società non avesse prodotto il contratto originario di conto corrente e che la domanda fosse formulata in modo ambiguo tra nullità del contratto e nullità di singole clausole, con conseguente insussistenza dei presupposti per spostare sulla banca l’onere di provare l’esistenza e il contenuto del contratto. La corte d’appello ha inoltre accolto la domanda della banca di pagamento del residuo derivante da un successivo finanziamento e ha ritenuto assorbita la questione relativa alla clausola compromissoria nei rapporti con la banca cedente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole probatorie, sostenendo che sin dall’atto introduttivo avevano contestato la mancata pattuizione scritta di tutte le condizioni del rapporto e non solo singole clausole, con conseguente onere della banca di produrre il contratto; 2) nullità del finanziamento del 2012, perché operazione priva di causa o simulata, in quanto destinata solo a ripianare il saldo negativo del conto corrente senza reale funzione di mutuo e senza effettiva traditio della somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che i ricorrenti non avessero riportato in ricorso, in modo autosufficiente, i passaggi processuali idonei a dimostrare che la domanda originaria fosse fondata sulla radicale inesistenza di un contratto scritto, e non soltanto sulla nullità di singole clausole; pertanto la censura si risolveva in una richiesta di riesame dell’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Sul secondo ha osservato che la doglianza sulla nullità del finanziamento come mutuo solutorio introduceva una questione nuova, non ritualmente prospettata nei gradi di merito e priva dei necessari fatti costitutivi emergenti dagli atti; inoltre la reiezione del primo motivo rendeva irrilevante la premessa che non vi fosse alcun debito da ripianare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L’onere probatorio dipende dalla corretta individuazione del fatto costitutivo dedotto in giudizio; se la domanda è ambigua e non chiarisce se si contesti l’esistenza del contratto o solo singole clausole, non si può automaticamente spostare sulla banca l’onere di produrre il contratto originario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per censurare, in realtà, l’interpretazione della domanda o una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 117 T.U.B.
È richiamato dalla parte ricorrente come norma che imporrebbe la forma scritta e la pattuizione delle condizioni contrattuali; la Corte non accoglie la tesi per difetto di chiara allegazione processuale.
art. 118 T.U.B.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare le condizioni applicate al rapporto; la Corte non entra nel merito della doglianza per la ragione processuale sopra indicata.
art. 1418 c.c.
È invocato per sostenere la nullità del finanziamento, ma la Corte reputa la censura nuova e non proponibile per la prima volta in cassazione, in difetto di adeguata allegazione dei fatti costitutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di ripetizione di indebito bancario, la distribuzione dell’onere della prova dipende dall’esatta qualificazione della domanda: se il correntista contesta la radicale inesistenza del contratto scritto, l’istituto deve provare il titolo; se invece si contestano solo singole clausole o condizioni applicate, resta centrale la specifica allegazione del cliente.
- La parte che impugna per violazione di legge una sentenza che ha interpretato la domanda o le allegazioni non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli atti: deve trascrivere e indicare in modo autosufficiente i passaggi processuali decisivi che dimostrino l’errore di diritto.
- Una questione di nullità negoziale non può essere introdotta in cassazione come tema nuovo se i fatti costitutivi non risultano dagli atti e non sono stati ritualmente dedotti nei precedenti gradi di merito.
- La censura di nullità di un finanziamento qualificato come mutuo solutorio richiede una precisa allegazione dell’assenza della traditio o della diversa causa concreta del contratto; in mancanza, la doglianza resta inammissibile o infondata sul piano processuale.
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per ottenere una rivalutazione del contenuto delle domande o delle prove già apprezzate dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
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