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Ordinanza

Ordinanza n. 7912/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento del 21 maggio 2025 emesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata Italiana in Colombo, notificato in pari data, di rigetto della richiesta del visto n. 20250003460 del 29 aprile 2025 nonché della revoca, per mancata conferma da parte del datore di lavoro, del nulla osta n. P-PO/L/Q/2024/100379 rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato;

Giustizia amministrativa202513899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo e la revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato. Dopo la declinatoria di competenza del TAR Toscana, il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Lazio. Le Amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della società e per mancata legalizzazione della procura conferita all'estero, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e l'infondatezza del ricorso. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale del proprio giudice, osservando la connessione tra l'impugnazione della revoca del nulla osta e quella del conseguente diniego di visto.

La decisione

Il TAR Lazio ha ritenuto che la revoca del nulla osta costituisca il provvedimento presupposto e che il diniego di visto ne rappresenti lo sviluppo necessario. Applicando gli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 31 c.p.c., nonché i principi di economia processuale e simultaneus processus, ha individuato nella domanda contro la revoca del nulla osta la domanda principale, capace di attrarre quella contro il diniego di visto. La competenza territoriale deve quindi radicarsi presso il giudice della circoscrizione in cui ha sede l'autorità che ha adottato l'atto presupposto, ossia lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato; il TAR competente è pertanto il TAR Toscana. Il Collegio ha sollevato d'ufficio regolamento successivo di competenza davanti al Consiglio di Stato, senza definire nel merito le ulteriori eccezioni e censure. In applicazione dell'art. 15, commi 6 e 7, c.p.a., ha comunque esaminato la domanda cautelare e l'ha respinta, poiché i ricorrenti non avevano allegato alcun pregiudizio grave e irreparabile per il tempo necessario alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 5, 6 e 7, c.p.a.

    solleva regolamento successivo di competenza d’ufficio e chiede al Consiglio di Stato di regolare la competenza indicando come competente il TAR Toscana; rigetta la domanda cautelare

    Il giudice adito può sollevare d’ufficio il regolamento successivo di competenza; pur dovendo pronunciarsi sulla cautelare, può rigettarla quando manchi l’allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La disciplina della connessione prevista dal codice di procedura civile si applica al processo amministrativo nei limiti richiamati dal codice.

  • art. 31 c.p.c.

    In presenza di connessione, la domanda principale attrae quella accessoria, concentrando la competenza presso il giudice competente per la domanda principale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando il diniego di visto per ingresso per lavoro subordinato costituisce lo sviluppo necessario della revoca del nulla osta al lavoro, le due impugnazioni sono connesse e devono essere trattate unitariamente.
  • In caso di connessione tra l'impugnazione dell'atto presupposto e quella dell'atto conseguente, la domanda relativa all'atto presupposto è principale e attrae quella relativa all'atto conseguente, secondo i principi di economia processuale e simultaneus processus.
  • La competenza territoriale per le domande connesse relative alla revoca del nulla osta e al conseguente diniego di visto si radica presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il nulla osta o il provvedimento di revoca presupposto.
  • Il giudice amministrativo, pur sollevando d'ufficio regolamento successivo di competenza, deve pronunciarsi sulla domanda cautelare ai sensi dell'art. 15, comma 6, c.p.a.; la cautelare è respinta quando il ricorrente non alleghi uno specifico pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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