Sentenza del 16/11/2017 n. 4831 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Immobili destinati a produzione esclusiva di rifiuti speciali - Assoggettabilità TARSU - Esclusione - TIA - assoggettabilità Iva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente è stata accolta: gli immobili che producono esclusivamente rifiuti speciali sono esclusi dalla TARSU sin dall’origine, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993, senza obbligo di dichiarazione. La TIA, avendo natura tributaria e non essendo collegata a un rapporto sinallagmatico di natura commerciale, non è assoggettabile a IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda immobili destinati esclusivamente ad attività produttive di rifiuti speciali. Il ricorrente ha sostenuto che tali immobili non dovessero essere assoggettati alla TARSU, poiché la produzione esclusiva di rifiuti speciali comporta l’esclusione originaria dal tributo senza necessità di presentare una specifica dichiarazione. È stata inoltre contestata l’applicazione dell’IVA sulla TIA, in quanto tale prelievo ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa nell’ambito di un rapporto sinallagmatico.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993
Gli immobili che producono esclusivamente rifiuti speciali sono esclusi dalla TARSU.
L’esclusione opera direttamente per legge, sin dall’origine, quando l’immobile è destinato esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali; non è quindi necessaria una dichiarazione del contribuente per ottenere l’esenzione.
Disciplina della TIA
La TIA è qualificata come entrata tributaria e non come corrispettivo contrattuale. Perciò manca il rapporto sinallagmatico necessario per l’applicazione dell’IVA.
Massime di principio
- Quando un immobile produce esclusivamente rifiuti speciali, l’esclusione dalla TARSU opera per legge e non dipende dalla presentazione di una dichiarazione, purché l’esclusività della produzione sia effettivamente dimostrabile.
- Se nello stesso immobile sono prodotti anche rifiuti urbani o assimilati, l’esclusione totale non opera automaticamente: può essere necessario distinguere le superfici e verificare la disciplina applicabile.
- La natura tributaria di un prelievo esclude, in linea generale, l’applicazione dell’IVA, perché manca un corrispettivo dovuto in cambio di una prestazione resa nell’ambito di un rapporto contrattuale.
- Per contestare efficacemente il tributo è opportuno documentare la destinazione produttiva dei locali, il ciclo aziendale e la tipologia dei rifiuti generati, dimostrando che si tratta esclusivamente di rifiuti speciali.
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