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Circolare

Circolare numero 197 del 11-11-2016

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà del Trentino di cui al D.I. n 96077/2016. Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale, occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del D.lgs n. 148/2015. Indice: 1. Il quadro normativo. 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà. 2.1 Finalità. 2.2 Campo di applicazione. 2.2.1 Datori di lavoro per i quali non siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 148/2015. 2.2.2 Datori di lavoro per i quali siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 148/2015. 3. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo. 4. Prestazioni. 5. Assegno ordinario. 5.1 Cause di intervento. Criteri istruttori. 5.2 Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari. 5.3 Misura della prestazione. 5.4 Durata della prestazione. 5.5 Durata massima complessiva della prestazione. 5.6 Contribuzione correlata. 5.7 Condizioni di accesso al Fondo. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento. 6.1 Istruttoria della domanda di concessione dell’assegno ordinario. 6.2 Delibera di concessione. 6.3 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni. 7. Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa. 8. Assegno ordinario e altre prestazioni. 9. Assegno ordinario e ferie. 10. Ricorsi amministrativi. 11. Equilibrio finanziario dei fondi. 12. Monitoraggio della spesa. 13. Finanziamento delle prestazioni. a) Contributo ordinario. b) Contributo addizionale. c) Contributo straordinario per finanziamento prestazioni di assegno straordinario. 14. Adempimenti Procedurali. 14.1 Codifica aziende. 14.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 15. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituzione e il funzionamento del Fondo di solidarietà del Trentino, recepito presso l’INPS con decreto interministeriale n. 96077/2016, e fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili per la contribuzione ordinaria e per l’assegno ordinario. Vengono definiti campo di applicazione, requisiti occupazionali, organi di gestione, prestazioni, termini di domanda, modalità di pagamento, regime di cumulo con altre attività, limiti di durata e tetti aziendali, nonché gli adempimenti di codifica aziendale e le regole contabili e contributive.

Istruzioni su contribuzione e assegno ordinario del Fondo di solidarietà del Trentino

Fondo di solidarietà del Trentino: istituzione, campo di applicazione e istruzioni operative

La circolare disciplina il Fondo di solidarietà del Trentino, istituito presso l’INPS in attuazione dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 e recepito con D.I. n. 96077/2016. Il provvedimento fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili relative alla contribuzione ordinaria di finanziamento e all’assegno ordinario, con riferimento anche alla gestione dei rapporti con il Fondo di integrazione salariale e con eventuali altri fondi di solidarietà bilaterali.

Quadro normativo e istituzione del Fondo

Il Fondo nasce dall’accordo collettivo provinciale del 21 dicembre 2015 tra le principali associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del Trentino, recepito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2016 ed entrato in vigore il 18 agosto 2016. La circolare richiama il quadro del D.Lgs. n. 148/2015, in particolare gli articoli 26 e 40, evidenziando che il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento è disciplinato, per quanto compatibile, dalle regole dei fondi di solidarietà bilaterali.

Finalità del Fondo

Il Fondo è destinato a garantire tutela al personale dipendente dei datori di lavoro privati non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale o nei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, purché sia rispettato il requisito occupazionale territoriale. Le finalità comprendono:

  • il sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
  • gli interventi in occasione di processi di agevolazione all’esodo;
  • il finanziamento di programmi formativi di riqualificazione;
  • la possibile erogazione, con successivi decreti, di prestazioni integrative della NASpI.

Ambito di applicazione soggettivo e requisito occupazionale

Il Fondo opera nei confronti dei datori di lavoro privati che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Il decreto istitutivo precisa che il requisito occupazionale va calcolato considerando tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, con vincolo di subordinazione sia interno sia esterno all’azienda; ogni dipendente vale come una unità, a prescindere da qualifica o tipologia contrattuale.

La verifica del requisito è effettuata:

  • in sede di avvio del Fondo, con riferimento al mese di luglio 2016;
  • a regime, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente, con validità per l’intero anno successivo;
  • per i datori di lavoro che iniziano l’attività in corso d’anno, con riferimento al primo mese di attività.

Il datore di lavoro deve accertare l’esistenza o il venir meno del requisito e comunicarlo alla sede INPS competente. In caso di attività plurime, autonome sul piano funzionale, gestionale e organizzativo e classificate in settori diversi, ai fini del 75% vanno sommati tutti i lavoratori occupati nelle posizioni aperte relative alle attività considerate.

Rapporti con il Fondo di integrazione salariale e con altri fondi

Per i datori di lavoro che non hanno fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, l’adesione al Fondo del Trentino esclude contestualmente l’obbligo contributivo al Fondo di integrazione salariale. Tale effetto decorre, in fase di avvio, dal primo giorno del mese di istituzione del Fondo, quindi dall’agosto 2016, ovvero dal primo gennaio dell’anno in cui il requisito occupazionale si realizza in dicembre dell’anno precedente.

I datori di lavoro che operano in settori per i quali esiste già un fondo di solidarietà bilaterale possono aderire al Fondo del Trentino solo in via facoltativa, purché soddisfino il requisito occupazionale del 75%. La facoltà è riconosciuta anche ai datori di lavoro con 1-5 dipendenti operanti in settori per i quali i fondi nazionali richiedano il superamento della soglia di cinque dipendenti. In tali casi, l’adesione al Fondo del Trentino comporta l’uscita dal fondo di provenienza dal periodo di paga in corso alla data di adesione.

È prevista anche la possibilità di uscire dal Fondo del Trentino e aderire a fondi di solidarietà bilaterali nazionali costituiti successivamente all’entrata in vigore del decreto istitutivo; in tal caso, la disciplina del Fondo del Trentino cessa dal primo giorno del mese successivo all’adesione al nuovo fondo.

Natura giuridica, organi e gestione finanziaria

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. È soggetto all’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie; gli interventi sono quindi concessi solo previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse acquisite.

Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, è composto da:

  • sei esperti designati dalle organizzazioni datoriali stipulanti;
  • sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti;
  • due rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia;
  • un rappresentante dirigente della Provincia autonoma di Trento.

I componenti devono possedere i requisiti di competenza e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 148/2015; il Comitato è nominato con decreto ministeriale, dura quattro anni e ciascun componente può essere confermato per non più di due mandati. Il presidente è eletto dal Comitato tra i suoi membri. Alle riunioni partecipano il collegio sindacale INPS e il direttore generale o suo delegato con voto consultivo.

Le decisioni del Comitato possono essere sospese dal direttore generale dell’INPS se presentano profili di illegittimità; il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro cinque giorni e sottoposto al presidente dell’INPS, che entro tre mesi decide se confermare o annullare la decisione.

Prestazioni del Fondo

Il Fondo eroga:

  • assegni ordinari per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, esclusa l’intemperie stagionale, o straordinaria;
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito in caso di esodo agevolato, per lavoratori che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro cinque anni;
  • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Per gli assegni ordinari e straordinari è inoltre prevista la contribuzione correlata, versata trimestralmente dal Fondo alla gestione di iscrizione del lavoratore, secondo i criteri dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.

Assegno ordinario: causali e criteri istruttori

L’assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
  • crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto;
  • contratti di solidarietà.

La circolare richiama, per la valutazione delle causali, i criteri già individuati per CIGO e CIGS nei relativi decreti ministeriali e nelle circolari ministeriali e INPS richiamate nel testo. Per le domande occorre fare riferimento ai criteri istruttori previsti per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, secondo la causale invocata.

Beneficiari e requisito di anzianità

L’assegno ordinario spetta esclusivamente ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano maturato almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale si richiede la prestazione.

Sono esclusi:

  • dirigenti;
  • dipendenti pubblici;
  • lavoratori a domicilio;
  • altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

Ai fini del computo dei 90 giorni sono considerati anche:

  • i periodi di ferie, festività, infortuni e, secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, maternità obbligatoria;
  • il sabato, quando l’orario è articolato su cinque giorni settimanali;
  • il riposo settimanale.

In caso di cambio di qualifica, il periodo di anzianità presso l’unità produttiva si considera unitariamente. In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., si computa anche il periodo trascorso presso l’imprenditore alienante; analogamente, nel passaggio di lavoratore nell’ambito di attività appaltata, si considera il periodo di impiego svolto nell’attività stessa. Il requisito dei 90 giorni non è richiesto per i trattamenti relativi ad eventi oggettivamente non evitabili.

Misura dell’assegno ordinario e massimali

L’importo dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale ed è ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, pari al 5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo.

La prestazione è calcolata secondo le medesime modalità applicabili alla CIGO ed è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro il limite dell’orario contrattuale.

Per il 2016 i massimali richiamati sono i seguenti:

  • retribuzione fino a € 2.102,24: massimale lordo € 971,71, netto € 914,96;
  • retribuzione superiore a € 2.102,24: massimale lordo € 1.167,91, netto € 1.099,70.

Tali importi sono rivalutati annualmente dal 1° gennaio in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Durata della prestazione e limiti quantitativi

L’assegno ordinario può essere autorizzato:

  • per un massimo di 13 settimane per ogni unità produttiva;
  • entro il limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile.

Se l’impresa ha già fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, una nuova domanda per la medesima unità produttiva può essere presentata solo dopo 78 settimane di normale attività lavorativa. Il limite di 26 settimane nel biennio mobile non si applica agli eventi oggettivamente non evitabili, salvo il caso delle imprese edilizie, lapidee e affini indicate nel testo.

Resta comunque fermo il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, calcolato con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda. In caso di contratto di solidarietà, la riduzione media oraria non può superare il 60% e, per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva non può eccedere il 70% nell’arco dell’intero periodo del contratto.

Durata massima complessiva e contratti di solidarietà

Per ciascuna unità produttiva, l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. La circolare richiama anche il chiarimento ministeriale secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima, i trattamenti per contratto di solidarietà si computano per metà per la parte non eccedente i 24 mesi.

Domanda, termini e decorrenza della prestazione

L’accesso all’assegno ordinario è preceduto dalla procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015; per la causale del contratto di solidarietà è richiesto un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le domande vanno presentate alla Sede di Trento:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione.

Tali termini hanno natura ordinatoria: la presentazione anticipata rende la domanda irricevibile, mentre la presentazione tardiva fa slittare la decorrenza della prestazione. In caso di ritardo, l’assegno non può coprire periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda, e il datore di lavoro deve comunicare le ore non indennizzabili mediante il modulo richiamato nella circolare. È inoltre precisato che le domande possono essere presentate anche successivamente alla piena operatività del Fondo, che coincide con la nomina del Comitato amministratore.

Istruttoria, delibera e autorizzazione

La Sede di Trento istruisce la domanda verificando:

  • completezza della domanda;
  • appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
  • rispetto dei termini di presentazione;
  • proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto;
  • completezza degli allegati;
  • coerenza della durata della prestazione;
  • integrabilità della causale;
  • sufficienza delle risorse del Fondo;
  • compatibilità dei lavoratori.

Completata l’istruttoria, la Sede predispone la proposta di delibera e la relazione da inviare al Comitato amministratore. La concessione è deliberata dal Comitato a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. I ricorsi contro le deliberazioni sono decisi dal medesimo Comitato in unica istanza.

Dopo la delibera, la Sede rilascia l’autorizzazione e la comunica all’azienda, anche tramite il cassetto bidirezionale. Nella fase iniziale il pagamento dell’assegno ordinario avviene esclusivamente in forma diretta, con utilizzo del mod. SR41; successivamente il Fondo potrà operare anche tramite conguaglio secondo le istruzioni che saranno rese disponibili. Il datore di lavoro deve erogare l’assegno ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, salvo poi recuperarlo mediante conguaglio o rimborso.

Pagamento diretto, conguaglio e decadenza

Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni anticipate non sono ammessi, a pena di decadenza, decorso il termine di sei mesi:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
  • oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successiva alla fine di tale periodo.

Oltre il termine, il conguaglio non è più operabile né con denuncia ordinaria né con flussi di regolarizzazione. Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Assegno ordinario e reddito da lavoro

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato. Il divieto di cumulo può operare in forme di incumulabilità parziale o assoluta, secondo i criteri richiamati dalla circolare INPS n. 130/2010.

L’obbligo di comunicazione preventiva dell’attività lavorativa continua a gravare sul lavoratore, salvo che la comunicazione obbligatoria sia effettuata dal datore di lavoro tramite UNILAV o UNILAV SOMM. Per il lavoro autonomo, invece, la comunicazione resta in capo al lavoratore.

Il lavoro accessorio è interamente cumulabile con l’assegno ordinario entro il limite di € 3.000 netti annui per anno civile, rivalutabili ISTAT. Oltre tale soglia, si applicano le regole ordinarie sulla compatibilità e il lavoratore deve rendere la comunicazione preventiva, a pena di decadenza.

Assegno ordinario e altre prestazioni; ferie

Durante la percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga l’assegno al nucleo familiare né il trattamento di fine rapporto, perché non previsti dal decreto istitutivo. Per infortunio sul lavoro, malattia e maternità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di CIGO.

L’accesso all’assegno ordinario è subordinato al previo utilizzo di tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, comprese le ferie residue, che devono quindi essere fruite prima di ricorrere al trattamento.

Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, che decide in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.

Equilibrio finanziario, tetto aziendale e monitoraggio della spesa

Il Fondo deve mantenere il bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità. Le prestazioni sono quindi subordinate alla costituzione di riserve finanziarie e al rispetto di un tetto aziendale: per ciascun datore di lavoro, l’importo delle prestazioni non può superare quattro volte la contribuzione ordinaria dovuta, tenendo conto di quanto già deliberato a suo favore.

In via transitoria, per gli eventi di sospensione o riduzione decorrenti:

  • nel 2016 e 2017 il limite è pari a 10 volte la contribuzione ordinaria;
  • nel 2018 a 8 volte;
  • nel 2019 a 7 volte;
  • nel 2020 a 6 volte;
  • nel 2021 a 5 volte;
  • dal 2022 in poi a 4 volte.

Il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alle aliquote contributive sulla base del bilancio tecnico di previsione ad otto anni; in assenza di adeguamento contributivo, l’INPS non eroga prestazioni eccedenti la disponibilità. Il monitoraggio della spesa tiene conto delle risorse disponibili e degli importi effettivamente fruiti; le somme non utilizzate tornano nella disponibilità del Fondo dopo la conclusione delle prestazioni o il decorso dei termini decadenziali.

Finanziamento del Fondo

Il Fondo è finanziato da tre tipi di contribuzione:

  • Contributo ordinario: pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 0,30% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori. Per gli apprendisti è dovuto solo per il contratto di apprendistato professionalizzante. Il contributo decorre dal periodo di paga in corso al 18 agosto 2016. Il 25% del gettito è riservato al finanziamento di future prestazioni integrative in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

  • Contributo addizionale: dovuto dal datore di lavoro quando si ricorre all’assegno ordinario, nella misura del 4% sulle retribuzioni perse dai lavoratori interessati; è elevato all’8% se la fruizione supera 13 settimane nel biennio. Il recupero avviene con le modalità previste per i contributi addizionali della CIG.

  • Contributo straordinario: dovuto per il finanziamento dell’assegno straordinario in caso di esodo agevolato, in misura pari al fabbisogno necessario a coprire assegni e contribuzione correlata.

Codifica aziendale e versamenti arretrati

I datori di lavoro interessati sono identificati dal codice di autorizzazione 7V, che dal periodo di paga in corso all’entrata in vigore del decreto significa "Datore di lavoro iscritto al Fondo di solidarietà del Trentino". Il codice 7V è incompatibile con i codici di altri fondi di solidarietà, salvo i casi di facoltà di adesione a fondi settoriali o di uscita dal Fondo Trentino descritti nella circolare.

I datori di lavoro devono presentare alla sede INPS competente la dichiarazione di responsabilità sul requisito occupazionale tramite il cassetto previdenziale aziende e il modello SC89. In fase di avvio la domanda va presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione della circolare; a regime, la dichiarazione riferita al mese di dicembre va presentata entro gennaio. Se il requisito permane, la dichiarazione non va ripresentata l’anno successivo; se viene meno, il datore di lavoro deve comunicarlo entro gennaio.

Per il periodo agosto-novembre 2016 il contributo ordinario va versato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, utilizzando il codice M159 e indicando imponibile e contribuzione dovuta. È prevista anche la possibilità di recuperare, con codice L220, i contributi ordinari indebitamente versati al Fondo di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro che risultino iscritti al Fondo del Trentino.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce la gestione contabile TN – Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – e la contabilità separata TNR – Gestione assicurativa a ripartizione. Vengono creati specifici conti per:

  • contributi ordinari di competenza dell’anno in corso e degli anni precedenti;
  • contributi ordinari non riscossi;
  • assegni ordinari e relativi debiti verso i beneficiari;
  • trattenute del 5,84% che restano nella disponibilità del Fondo;
  • recuperi e crediti per prestazioni;
  • contribuzione figurativa correlata agli assegni ordinari;
  • rimborso dei contributi versati al Fondo di integrazione salariale.

Le istruzioni contabili per assegni straordinari e programmi formativi saranno fornite separatamente in una successiva circolare.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

L’articolo 40 del D.Lgs. 148/2015 consente l’istituzione, con il sostegno delle province autonome, di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale. In attuazione di tale previsione, l’accordo provinciale del 21 dicembre 2015 ha istituito il Fondo di solidarietà del Trentino, recepito dal D.I. n. 96077/2016 e pubblicato in G.U. n. 180 del 3 agosto 2016. La circolare detta le istruzioni per contribuzione ordinaria e assegno ordinario dal momento di entrata in vigore del decreto, ossia 18 agosto 2016.

Ambito di applicazione e requisito occupazionale

Il Fondo tutela i datori di lavoro privati non coperti da CIGO o da altri fondi di solidarietà bilaterali, purché occupino almeno il 75% dei dipendenti in unità produttive situate in provincia di Trento. Il requisito va verificato considerando tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio, e, in presenza di attività plurime autonome, tutti i lavoratori delle posizioni aperte. A regime la verifica avviene sulla situazione di dicembre dell’anno precedente; per i nuovi datori di lavoro, sul primo mese di attività.

Adesione, uscita e rapporti con altri fondi

Per i datori di lavoro che non hanno un fondo bilaterale di settore, il venir meno del requisito occupazionale comporta la revoca dell’iscrizione al Fondo Trentino e il ritorno al FIS; per i datori di lavoro già coperti da altri fondi settoriali, l’adesione al Fondo del Trentino è facoltativa se ricorre il requisito del 75%. L’adesione o l’uscita produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla variazione o, nei casi indicati, dal periodo di paga in corso alla data di adesione. È inoltre possibile transitare verso fondi nazionali costituiti successivamente.

Natura giuridica, organi e vincoli finanziari

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione INPS con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. È soggetto al bilancio in pareggio, non può erogare prestazioni senza adeguate risorse e deve predisporre un bilancio tecnico di previsione ad otto anni. La gestione è affidata a un Comitato amministratore composto da rappresentanti delle parti sociali, dei Ministeri e della Provincia autonoma di Trento, con durata quadriennale e funzioni di proposta, vigilanza, concessione delle prestazioni e decisione sui ricorsi.

Prestazioni previste e assegno ordinario

Il Fondo eroga assegni ordinari per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, assegni straordinari per esodo agevolato e finanziamento di programmi formativi; potranno essere previste in futuro prestazioni integrative NASpI. L’assegno ordinario, disciplinato per quanto compatibile dalla normativa CIGO, spetta ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti con almeno 90 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva, ed è escluso per dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori a domicilio.

Misura, durata e limiti dell’assegno ordinario

L’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione globale persa, con riduzione del 5,84% a carico del Fondo, e soggetto ai massimali CIGO vigenti nel 2016. La prestazione è autorizzabile fino a 13 settimane per unità produttiva e fino a 26 settimane nel biennio mobile; in caso di 26 settimane consecutive occorrono 78 settimane di ripresa lavorativa prima di una nuova domanda sulla medesima unità. La durata massima complessiva è di 24 mesi in un quinquennio mobile, con computo particolare per i contratti di solidarietà.

Domanda, istruttoria, delibera e pagamento

L’accesso richiede la preventiva consultazione sindacale prevista per la CIGO; per il contratto di solidarietà è necessario un contratto collettivo aziendale. La domanda va presentata alla Sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione, con allegata documentazione sindacale. L’istruttoria verifica requisiti soggettivi, termini, causali, capienza del Fondo e compatibilità dei lavoratori; la concessione è deliberata dal Comitato amministratore. In fase di prima applicazione il pagamento avviene esclusivamente in forma diretta, tramite mod. SR41, con successivo passaggio al conguaglio quando operativo.

Cumulo con attività lavorativa e altre prestazioni

Durante la percezione dell’assegno ordinario il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate in cui svolge lavoro autonomo o subordinato. L’attività lavorativa deve essere comunicata secondo le regole di compatibilità e, per il lavoro autonomo, l’obbligo incombe al lavoratore. L’assegno è invece integralmente cumulabile con il lavoro accessorio entro 3.000 euro annui netti; oltre tale soglia opera la disciplina ordinaria sulla cumulabilità. Il Fondo non eroga assegno al nucleo familiare né TFR, mentre per malattia, infortunio e maternità si applicano, ove compatibili, le regole CIGO.

Contribuzione, codifica aziendale e adempimenti Uniemens

Il finanziamento avviene con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (0,30% datore e 0,15% lavoratore) sulla retribuzione imponibile di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti; per gli apprendisti vale solo l’apprendistato professionalizzante. In caso di ricorso all’assegno ordinario è dovuto un contributo addizionale del 4%, elevato all’8% oltre 13 settimane nel biennio, calcolato sulle retribuzioni perse. Ai datori di lavoro aderenti è attribuito il codice di autorizzazione 7V; per il periodo agosto-novembre 2016 il versamento arretrato del contributo ordinario va effettuato con codice M159, e sono previste modalità di recupero per chi abbia versato al FIS invece che al Fondo del Trentino.

Aspetti contabili e monitoraggio

La circolare istituisce la gestione contabile TN e la contabilità separata TNR. Vengono creati conti specifici per contributi ordinari, contributi non riscossi, assegni ordinari, trattenute del 5,84%, recuperi e contribuzione correlata. Il monitoraggio della spesa si basa sulle risorse disponibili e sugli importi effettivamente fruiti; le somme autorizzate ma non utilizzate tornano nella disponibilità del Fondo dopo la chiusura delle autorizzazioni o decorso il termine decadenziale per il conguaglio o per l’invio degli SR41.

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