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Circolare

Circolare numero 193 del 08-11-2016

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte al Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite modalità di versamento, costi del servizio, criteri contabili, obblighi informativi delle strutture INPS e clausole di salvaguardia, oltre alla durata della convenzione e alle facoltà di recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per l’esposizione del nuovo codice causale "W444" e per l’utilizzo dei conti contabili dedicati.

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione tra INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il testo definisce il perimetro della riscossione, i criteri di imputazione delle somme, i costi del servizio, le modalità di versamento all’associazione e le relative istruzioni contabili e operative.

Quadro generale e base convenzionale

La convenzione è richiamata come stipulata il 10 ottobre 2016 e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, in attuazione della legge 4 giugno 1973, n. 311. Essa consente all’INPS di riscuotere i contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, a favore dell’associazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi.

Modalità di riscossione

La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare sottolinea che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta, per l’Istituto, alcun obbligo di riscossione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. È inoltre precisato che l’INPS non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro con riguardo a tali versamenti.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un importo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, relativi alla convenzione.

Versamento delle somme riscosse all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale del S.Na.P.E.L., senza interessi né ulteriori titoli, le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti dagli UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.

Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a euro 50,00. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità per eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità dei propri compiti istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene un’estesa clausola di esonero di responsabilità dell’INPS nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per l’applicazione del negozio giuridico. L’Istituto è esonerato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusi quelli relativi alla possibile restituzione delle somme versate a titolo di contributo di assistenza contrattuale. L’associazione si obbliga a rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute qualora l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva inoltre di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’associazione perde i requisiti di legge richiesti per la stipula o se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alla responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione se richiesta. La sede del S.Na.P.E.L. è indicata in via D’Annunzio n. 18, Salice Salentino (LE).

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese aderenti al S.Na.P.E.L. è attribuito il codice di nuova istituzione "W444". Nel flusso UNIEMENS, le imprese devono validare il nuovo codice causale "W444", avente significato "Ass. Contr. S.Na.P.E.L.", e il relativo elemento previsto dalla procedura. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25585, di nuova istituzione.

La procedura contabile genera contestualmente la scrittura in partita doppia GPA35585 a GPA11585, per un importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25585. I saldi dei conti GPA25585 e GPA35585 devono concordare costantemente; per garantirne la concordanza, nonché quella tra risultanze contabili e somme derivanti dalla ripartizione delle denunce contributive ricevute via UNIEMENS, i conti devono essere movimentati, con codice documento "95", esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una copia va all’ufficio competente per la contabilità della sede; una copia resta agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11585; allo stesso conto vanno addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11585 a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere al S.Na.P.E.L. un rendiconto con: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento e per le quali sono state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11585, GPA25585 e GPA35585 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto e base normativa della convenzione

La convenzione, stipulata il 10 ottobre 2016 tra INPS e S.Na.P.E.L. e richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione è effettuata dall’INPS per conto dell’associazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi.

Modalità di riscossione e natura del contributo

I contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte sono riscossi unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS.

Determinazione dell’importo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Costi del servizio e facoltà di recesso dell’associazione

Il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e, a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e gli altri oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.

Versamento delle somme e gestione degli acconti

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio di riscossione e senza interessi o altri titoli aggiuntivi. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche rendono disponibili i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a euro 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a euro 50,00.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, comprese le ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, nei limiti della normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale W444

Alle imprese aderenti al S.Na.P.E.L. è attribuito il codice di nuova istituzione "W444". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale "W444", con significato "Ass. Contr. S.Na.P.E.L.", e il relativo elemento previsto dalla procedura. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25585 di nuova istituzione. La procedura genera una scrittura in partita doppia GPA35585 a GPA11585 per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25585; i saldi dei due conti devono concordare costantemente e devono essere movimentati, con codice documento "95", soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti contabili delle sedi e rendicontazione

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11585; allo stesso conto vanno addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese (conto GPA24042 in avere) e di imposta di bollo, se dovuta, (conto GPA25228 in avere). L’eventuale saldo del conto GPA11585 a fine esercizio è ripreso in carico nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali trasmettono al S.Na.P.E.L. un rendiconto contenente l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte, delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.

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