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Circolare

Circolare numero 195 del 10-11-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene sulla non cumulabilità tra trattamento stipendiale e pensione prevista dal DPR n. 1092/1973 per le pensioni delle gestioni esclusive percepite in costanza di lavoro presso lo Stato, le amministrazioni o gli enti pubblici. Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale e dell’assenza di un adeguamento legislativo, l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro, dispone il riconoscimento integrale della tredicesima e/o dell’indennità integrativa speciale, anche senza ricorso. Vengono indicati i criteri operativi per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare, per le domande degli interessati, per la liquidazione degli arretrati con accessori nei limiti della prescrizione quinquennale, e per la gestione dei giudizi e dei ricorsi amministrativi pendenti tramite autotutela e DicaWeb.

Corresponsione integrale di tredicesima mensilità e/o indennità integrativa speciale sulle pensioni in cumulo con attività lavorativa

Corresponsione della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni in costanza di attività lavorativa

La circolare affronta il tema della non cumulabilità, prevista dal DPR n. 1092/1973, tra trattamento stipendiale e pensione per le pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite mentre l’interessato continua a lavorare presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o enti pubblici. L’Istituto, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e dell’assenza di un intervento legislativo di adeguamento, stabilisce un orientamento operativo volto al riconoscimento integrale degli emolumenti interessati.

Quadro normativo e pronunce della Corte costituzionale

Le disposizioni richiamate sono l’art. 97, primo comma, e l’art. 99, comma 5, del DPR n. 1092/1973. Tali norme sono state dichiarate illegittime, rispettivamente, con le sentenze della Corte costituzionale n. 232 del 18-27 maggio 1992 e n. 566 del 13-22 dicembre 1989.

La Corte ha precisato, con riferimento all’art. 97, comma 1, che il legislatore non aveva determinato la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità. Quanto all’art. 99, comma 5, è stata rilevata la mancata fissazione di un limite dell’emolumento per le attività cui la disposizione si riferisce; sotto tale limite è stato ritenuto ammissibile il cumulo integrale tra trattamento pensionistico e retribuzione, senza sospensione dell’indennità integrativa speciale. La Corte ha inoltre rimesso al legislatore la riformulazione della disciplina nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Indirizzo amministrativo adottato dall’Istituto

In presenza del vuoto legislativo successivo alle pronunce costituzionali e del persistere di una giurisprudenza consolidata, l’Istituto ritiene necessario adottare una soluzione amministrativa che consenta il riconoscimento degli emolumenti in questione anche in assenza di ricorsi da parte degli interessati.

La soluzione è stata condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero vigilante ha aderito all’impostazione per tre ordini di ragioni:

  • dopo la sentenza della Corte costituzionale, in assenza di un intervento legislativo, l’adeguamento alla pronuncia non può che avvenire tramite il riconoscimento integrale del diritto agli emolumenti;
  • non è legittimo, in via amministrativa, operare una interpretazione adeguatrice della normativa che conduca a una diversa applicazione della legge;
  • le norme sull’incumulabilità risultano superate dall’evoluzione legislativa che ha eliminato il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Decorrenza dell’applicazione e domande degli interessati

Per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare, la tredicesima mensilità e/o l’indennità integrativa speciale devono essere corrisposte integralmente.

Dalla medesima data, gli interessati possono presentare domanda alla sede Inps che gestisce la pensione per ottenere la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale sulla pensione goduta in costanza di attività lavorativa dipendente.

Ripristino delle somme e accessori di legge

Ricevuta la domanda, la sede competente deve provvedere al ripristino degli importi non corrisposti di indennità integrativa speciale e/o tredicesima mensilità. Il pagamento deve comprendere:

  • il valore capitale;
  • gli interessi legali;
  • l’eventuale rivalutazione monetaria, secondo la normativa vigente.

Il riconoscimento è effettuato nei limiti della prescrizione quinquennale.

Cause giudiziarie pendenti

Per le controversie già pendenti, le sedi devono riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità con gli accessori di legge, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.

La documentazione che attesta l’adempimento deve essere depositata nel giudizio, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Ricorsi amministrativi pendenti e autotutela

Con riguardo ai ricorsi amministrativi ancora pendenti e gestiti mediante l’applicativo DicaWeb, la circolare precisa che tali ricorsi vanno considerati innanzitutto come istanze di riesame del provvedimento impugnato, ossia del diniego alla corresponsione degli emolumenti.

In coerenza con la circolare n. 155/2013, in ogni fase dell’istruttoria deve essere verificata d’ufficio la sussistenza dei presupposti per adottare un provvedimento in autotutela.

I ricorsi in corso di istruttoria, compresi quelli già trasmessi all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali, devono essere restituiti tramite DicaWeb alla competente Direzione provinciale, che provvede:

  • ad adottare in autotutela la lettera-provvedimento di ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o tredicesima mensilità;
  • a riconoscere il valore capitale, gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata alla data della originaria istanza oggetto del diniego;
  • a definire amministrativamente il ricorso come RRA per autotutela;
  • a comunicare l’esito all’interessato.

Punti principali

Quadro normativo e pronunce della Corte costituzionale

Le disposizioni del DPR n. 1092/1973 che prevedevano la non cumulabilità tra stipendio e pensione, in particolare l’art. 97, primo comma, e l’art. 99, comma 5, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 232 del 18-27 maggio 1992 e n. 566 del 13-22 dicembre 1989. La Corte ha evidenziato che il legislatore non aveva determinato il limite di retribuzione oltre il quale non compete la tredicesima e non aveva stabilito il limite dell’emolumento per le attività cui si riferisce l’indennità integrativa speciale, ritenendo ammissibile, sotto tale soglia, il cumulo integrale tra pensione e retribuzione.

Scelta amministrativa dell’Istituto

In assenza di interventi legislativi successivi e considerata una giurisprudenza consolidata, l’Istituto decide di adottare una soluzione amministrativa che riconosca gli emolumenti in esame senza attendere la proposizione di ricorsi da parte degli interessati. La soluzione è stata condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha ritenuto non praticabile una mera interpretazione adeguatrice in via amministrativa e ha richiamato l’evoluzione normativa che ha eliminato il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Decorrenza del riconoscimento integrale

Per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare, la tredicesima mensilità e/o l’indennità integrativa speciale devono essere corrisposte integralmente. Dalla stessa data gli interessati possono presentare domanda alla sede Inps che gestisce la pensione per ottenere il ripristino della corresponsione degli emolumenti non riconosciuti in costanza di attività lavorativa dipendente.

Liquidazione degli arretrati e limiti prescrizionali

Acquisita la domanda, la sede provvede al ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o tredicesima mensilità, riconoscendo il valore capitale e gli accessori previsti dalla normativa vigente, ossia interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Il riconoscimento avviene nei limiti della prescrizione quinquennale.

Gestione delle cause pendenti

Nei casi in cui vi sia una causa ancora pendente, le sedi devono riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima con gli accessori di legge, sempre nei limiti della prescrizione. La documentazione che attesta l’avvenuto adempimento va depositata in giudizio per ottenere la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Ricorsi amministrativi pendenti e procedura DicaWeb

I ricorsi amministrativi pendenti in materia, per i quali è stato esteso l’uso dell’applicativo DicaWeb, devono essere considerati anzitutto istanze di riesame del provvedimento di diniego. In ogni fase dell’iter deve essere verificata d’ufficio la possibilità di adottare un provvedimento in autotutela, come previsto dalla circolare n. 155/2013. I ricorsi già istruiti, compresi quelli trasmessi all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali, devono essere restituiti tramite DicaWeb alla competente Direzione provinciale, che adotta in autotutela la lettera-provvedimento di ripristino degli importi e definisce amministrativamente il ricorso (RRA per autotutela), dando comunicazione all’interessato.

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