Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 196 del 11-11-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’interpretazione del Ministero del Lavoro del 26 ottobre 2016 e modifica in parte le istruzioni precedenti sui destinatari della disciplina eccezionale di pensionamento prevista dall’art. 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011. Precisa che il beneficio può spettare anche a soggetti che al 28 dicembre 2011 non lavoravano nel settore privato, purché abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti contributivi richiesti con contribuzione da lavoro dipendente privato. Disciplina inoltre il trattamento delle domande già presentate, dei riesami, dei ricorsi amministrativi e delle controversie giudiziarie pendenti.

Chiarimenti sui destinatari della pensione anticipata/di vecchiaia ex art. 24, comma 15-bis, D.L. 201/2011

Chiarimenti sui destinatari della disciplina eccezionale di pensionamento ex art. 24, comma 15-bis, D.L. 201/2011

La circolare interviene per recepire la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13672 del 26 ottobre 2016 e per adeguare, in parte, le istruzioni già fornite con la circolare n. 35 del 2012 e con il messaggio n. 219 del 2013. L’obiettivo è chiarire chi possa beneficiare della particolare disciplina pensionistica prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato e come debbano essere trattate le domande già presentate, i riesami e i contenziosi pendenti.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, prevede in via eccezionale che:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno 35 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2012 e con diritto al trattamento secondo la tabella B della legge n. 243/2004 possano accedere alla pensione anticipata al compimento di 64 anni;
  • le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 almeno 20 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età possano conseguire la pensione di vecchiaia, se più favorevole, con accesso non inferiore a 64 anni.

La circolare richiama queste previsioni per precisarne l’ambito soggettivo di applicazione alla luce del nuovo orientamento ministeriale.

Estensione dei destinatari della norma

La parte centrale del documento riguarda la ridefinizione della nozione di lavoratore dipendente del settore privato ai fini del beneficio. In base all’interpretazione ministeriale, la disciplina può essere applicata anche a soggetti che, alla data del 28 dicembre 2011, non erano occupati alle dipendenze di un datore di lavoro privato, purché abbiano comunque maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti richiesti grazie a contribuzione riconducibile a rapporti di lavoro dipendente privato.

Sono quindi ricompresi anche coloro che, alla data di entrata in vigore della riforma:

  • svolgevano lavoro autonomo;
  • prestavano attività presso una pubblica amministrazione;
  • erano privi di occupazione.

Resta però imprescindibile che il requisito contributivo e anagrafico utile sia stato raggiunto con contribuzione maturata in qualità di dipendente del settore privato.

Requisiti contributivi e limiti al computo

Per i lavoratori, il requisito contributivo deve corrispondere al minimo richiesto per la pensione di anzianità secondo la tabella B della legge n. 243 del 2004, calcolato con la sola contribuzione da lavoro dipendente privato. Per le lavoratrici, il requisito è quello minimo per la pensione di vecchiaia, sempre con contribuzione accreditata come dipendente privato.

La circolare precisa inoltre che non possono essere considerati utili, ai fini del requisito richiesto dalla norma, i seguenti periodi o accrediti:

  • contribuzione volontaria;
  • contribuzione figurativa maturata per eventi estranei al rapporto di lavoro dipendente privato;
  • riscatto non collegato ad attività lavorativa.

La norma non si applica ai soggetti che abbiano raggiunto la contribuzione prescritta tramite attività svolta fuori dal settore privato, anche se tali periodi abbiano generato versamenti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Decorrenza del trattamento e contribuzione in gestioni autonome

I soggetti che rientrano nella disciplina possono accedere alla pensione al compimento dei 64 anni, con riferimento agli adeguamenti alla speranza di vita, sempre che i requisiti siano stati perfezionati entro il 31 dicembre 2012.

La circolare mantiene inoltre ferma la possibilità di valorizzare, in sede di liquidazione della pensione, l’eventuale contribuzione presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati anche i requisiti richiesti nella gestione autonoma nella quale si matura il diritto. Se l’interessato non intende utilizzare tale contribuzione in liquidazione, può richiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali dell’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.

Trattazione delle domande, riesami e ratei arretrati

Le domande di pensione già presentate e non ancora definite, così come quelle nuove, devono essere esaminate applicando i criteri della circolare. Per le domande già definite in modo non conforme, l’interessato può chiedere il riesame se non è intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 639 del 1970.

In caso di riesame ammissibile, devono essere riconosciuti anche i ratei pregressi, nei limiti della prescrizione. Se invece il termine di decadenza è decorso:

  • non è possibile proporre ricorso o istanza di riesame contro il diniego;
  • resta comunque ammissibile una nuova domanda, in forza dell’indisponibilità del diritto previdenziale;
  • la decorrenza della prestazione sarà fissata con riferimento alla nuova domanda, senza pagamento di arretrati.

Ricorsi amministrativi e giudizi pendenti

I ricorsi amministrativi ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti applicando i nuovi criteri interpretativi. La circolare prevede, ove opportuno, la possibilità di chiedere la cessazione della materia del contendere.

Punti principali

Quadro normativo e aggiornamento interpretativo

La circolare richiama l’articolo 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che prevede una disciplina eccezionale di accesso al pensionamento per lavoratori dipendenti del settore privato. Vengono richiamate anche le istruzioni già fornite con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 e con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, ha superato precedenti indicazioni restrittive, ammettendo un’interpretazione più favorevole della nozione di lavoratore dipendente del settore privato.

Soggetti ammessi anche se non in attività nel privato al 28 dicembre 2011

La disciplina si applica anche a chi, alla data del 28 dicembre 2011, svolgeva lavoro autonomo, lavorava presso una pubblica amministrazione oppure era disoccupato, purché risultasse in possesso, entro il 31 dicembre 2012, del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesti dalla norma, maturati però in qualità di lavoratore dipendente del settore privato.

Requisiti per i lavoratori e le lavoratrici interessati

Per i lavoratori, è richiesto il possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità secondo la tabella B allegata alla legge n. 243/2004, con contribuzione accreditata come dipendente del settore privato. Per le lavoratrici, è richiesto il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, sempre con sola contribuzione da lavoro dipendente privato. Il diritto si perfeziona se tali requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2012 e la pensione decorre al compimento dei 64 anni, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita.

Esclusioni dal computo della contribuzione utile

Ai fini del requisito contributivo utile per l’accesso non si computano i periodi di contribuzione volontaria, la contribuzione figurativa maturata per eventi estranei al rapporto di lavoro dipendente privato e la contribuzione da riscatto non correlata ad attività lavorativa. La norma non si applica inoltre ai soggetti che abbiano maturato la contribuzione richiesta tramite attività lavorativa non svolta nel settore privato, anche se tale attività ha generato versamenti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Uso di contribuzione in gestioni autonome e supplemento

Resta ferma, per chi accede al trattamento in base a questa disciplina, la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione anche eventuale contribuzione accreditata presso gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a condizione che siano perfezionati i requisiti vigenti nella gestione autonoma in cui si consegue il diritto. Se la contribuzione autonoma non viene utilizzata per la liquidazione, l’interessato può chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali dell’articolo 7 della legge n. 155/1981.

Domande di pensione, riesami e ratei pregressi

Le domande non ancora definite e quelle di nuova presentazione devono essere valutate secondo i nuovi chiarimenti. Le domande già definite in modo difforme possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, solo se non sia intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970; in tal caso vanno corrisposti, nei limiti della prescrizione, i ratei arretrati. Dopo la decadenza non è possibile un ricorso o istanza di riesame contro il diniego, ma resta possibile presentare una nuova domanda, con decorrenza dalla nuova domanda e senza arretrati.

Ricorsi amministrativi e contenzioso giudiziario pendente

I ricorsi amministrativi ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei criteri indicati nella circolare, con possibile richiesta di cessazione della materia del contendere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.