Circolare numero 199 del 15-11-2016
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.lgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all’operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali introdotta dal d.lgs. 148/2015, con particolare attenzione alla contribuzione addizionale per CIG e fondi di solidarietà, alle modalità di conguaglio tramite UniEmens e alle regole transitorie. Vengono inoltre precisati i termini per le regolarizzazioni, la decorrenza delle nuove aliquote e i casi in cui continua ad applicarsi la disciplina previgente, soprattutto per le CIGS avviate in una fase di transizione normativa.
Indicazioni operative su contribuzione addizionale e regolarizzazioni UniEmens per gli ammortizzatori sociali ex d.lgs. 148/2015
Contribuzione addizionale e regolarizzazioni UniEmens nella riforma degli ammortizzatori sociali
La circolare interviene a completamento delle prime istruzioni applicative della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, chiarisce come vada gestita la contribuzione addizionale per cassa integrazione e fondi di solidarietà, quali siano i termini per il conguaglio tramite UniEmens e in quali casi continuino ad applicarsi le regole previgenti.
Quadro generale e finalità operative
L’Istituto richiama la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, con la quale erano state fornite le prime indicazioni sulla nuova disciplina, e segnala che sono in corso gli interventi di adeguamento della dichiarazione contributiva UniEmens. Tali interventi servono a consentire la gestione degli adempimenti informativi connessi alla nuova disciplina in materia di cassa integrazione, anche in deroga, e dei fondi di solidarietà.
La circolare precisa che, nelle more del completamento delle nuove modalità dichiarative, restano ferme le istruzioni già rese note per le autorizzazioni successive al d.lgs. 148/2015, mentre per la cassa integrazione in deroga la disciplina del contributo addizionale è rinviata alla circolare n. 56 del 29 marzo 2016, paragrafo 2.2.
Nuova disciplina della contribuzione addizionale
La riforma ha modificato la base di calcolo della contribuzione addizionale prevista dall’art. 5 del d.lgs. 148/2015, ancorandola alla cosiddetta "retribuzione persa", ossia alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate. Contestualmente, è stato rimodulato il sistema delle aliquote, che varia in funzione dell’intensità di utilizzo dei trattamenti in un quinquennio mobile.
Per i fondi di solidarietà, la contribuzione addizionale è anch’essa calcolata sulla base della "retribuzione persa", ma l’aliquota resta quella stabilita dai decreti istitutivi dei singoli fondi.
Conguaglio dei trattamenti e adeguamento dei sistemi aziendali
La circolare anticipa che con un successivo provvedimento saranno pubblicate le nuove istruzioni UniEmens, comprensive:
- dei codici da utilizzare per il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale già anticipati ai lavoratori dalle aziende;
- delle modalità per calcolare e versare la contribuzione addizionale dovuta per lavoratori sospesi o con orario ridotto.
Per consentire l’adeguamento dei sistemi paghe e contributi, e in applicazione della delibera dell’Istituto 26 marzo 1993, n. 3, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, il conguaglio delle somme anticipate e il versamento del contributo addizionale potranno essere effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della circolare che definirà le nuove modalità operative.
Decadenza dal diritto al conguaglio
In assenza dei codici necessari per il conguaglio, la decadenza dal diritto a operare il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori, prevista dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. 148/2015, decorrerà dal giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare applicativa. Il posticipo è giustificato dalla necessità di consentire alle aziende l’adeguamento dei sistemi informativi e contabili.
La precisazione vale esclusivamente per i trattamenti soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 148/2015.
Decorrenza della nuova aliquota e regime transitorio
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del d.lgs. 148/2015, le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto, salvo diversa previsione. Ne deriva che la nuova misura del contributo addizionale si applica alle istanze presentate dal 24 settembre 2015, anche se riferite a eventi di sospensione o riduzione anteriori.
Per contro, se la domanda è stata presentata entro il 23 settembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina previgente anche per periodi successivi a tale data.
Con riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, la circolare recepisce i chiarimenti ministeriali e conferma che resta applicabile la normativa precedente nei casi in cui ciò sia necessario a salvaguardare programmi già concordati e avviati prima dell’entrata in vigore del decreto. In particolare:
- per le proroghe di trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, se le domande relative al primo anno sono state presentate entro il 23 settembre 2015;
- per le istanze relative al secondo anno di programmi di cessazione biennale di attività presentate dopo il 24 settembre 2015;
- per i casi in cui consultazione sindacale o verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario siano intervenuti prima del 24 settembre 2015 e le istanze CIGS siano state presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.
In tali ipotesi, i trattamenti autorizzati non sono soggetti alla nuova disciplina del contributo addizionale ex art. 5 del d.lgs. 148/2015.
Computo delle soglie di 52 e 104 settimane
Ai fini del superamento delle soglie di 52 e 104 settimane, che determinano l’aumento delle aliquote del contributo addizionale, devono essere computati i trattamenti per i quali l’istanza sia stata presentata a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardano eventi antecedenti.
Non devono invece essere considerati:
- i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015 se inseriti in domande presentate prima di tale data;
- per le integrazioni salariali straordinarie, i trattamenti rientranti nel regime transitorio disciplinato dalla circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e dalla nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, poiché riconducibili alla normativa previgente.
Regolarizzazioni e variazione dell’aliquota in corso mese
Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art. 5 del d.lgs. 148/2015 devono provvedere alla regolarizzazione senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare richiamata in premessa.
Infine, la circolare chiarisce che, se il superamento dei limiti di durata avviene nel corso del mese e comporta il passaggio a un’aliquota più elevata, la nuova aliquota del 9%, 12% o 15% si applica a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.
Punti principali
Contesto e finalità della circolare
La circolare si inserisce nel quadro delle prime istruzioni già fornite con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e chiarisce ulteriori profili operativi e contributivi della riforma degli ammortizzatori sociali. L’obiettivo è consentire una corretta applicazione della nuova disciplina, anche tramite la revisione della dichiarazione contributiva UniEmens.
Contribuzione addizionale per CIG e fondi di solidarietà
Per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale è ricalibrata sulla base della cd. "retribuzione persa". Per la CIGS la misura dell’aliquota varia in funzione dell’utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile; per i fondi di solidarietà l’aliquota è quella prevista dai relativi decreti istitutivi. Fino a nuove istruzioni amministrative, restano ferme le modalità di dichiarazione contributiva già comunicate.
Conguaglio dei trattamenti e termini di regolarizzazione
Le nuove istruzioni UniEmens, che saranno rese note con successiva circolare, comprenderanno i codici per il conguaglio dei trattamenti anticipati dalle aziende e le modalità di calcolo e versamento della contribuzione addizionale. Per consentire l’adeguamento dei sistemi paghe, il conguaglio e il versamento del contributo addizionale saranno ammessi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare che detta le nuove regole.
Decadenza dal conguaglio e posticipo del termine
In assenza dei codici necessari al conguaglio, la decadenza dal diritto a operare il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori interviene solo dopo il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare applicativa. Il posticipo vale esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 148/2015.
Decorrenza delle nuove aliquote e disciplina transitoria
La nuova misura del contributo addizionale si applica ai trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015, anche se riferiti a eventi iniziati prima di tale data. Se l’istanza è stata presentata entro il 23 settembre 2015, continua invece ad applicarsi la normativa previgente, anche per periodi successivi. Per alcune ipotesi di CIGS già concordate o avviate prima dell’entrata in vigore del decreto, la circolare conferma il mantenimento del regime precedente.
Regole specifiche per la CIGS nella fase di transizione
Restano soggette alla disciplina previgente le proroghe per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà se le domande del primo anno sono state presentate entro il 23 settembre 2015, nonché le istanze per il secondo anno dei programmi di cessazione biennale presentate dopo il 24 settembre 2015. Inoltre, se consultazione sindacale, accordo e sospensioni/riduzioni sono intervenuti prima del 24 settembre 2015 e le istanze CIGS sono state presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015, i trattamenti autorizzati non sono soggetti alla nuova contribuzione addizionale.
Computo delle settimane ai fini dell’aumento dell’aliquota
Per verificare il superamento delle soglie di 52 e 104 settimane, che determinano l’aumento dell’aliquota addizionale al 9%, 12% e 15%, devono essere considerati i trattamenti per i quali l’istanza sia stata presentata dal 24 settembre 2015 in avanti, anche se riguardano eventi precedenti. Non si computano invece i periodi successivi al 24 settembre 2015 se inseriti in domande presentate prima di tale data, né i trattamenti di CIGS ricadenti nel regime transitorio previgente.
Regolarizzazioni e applicazione dell’aliquota nel corso del mese
Le aziende devono regolarizzare il versamento del contributo addizionale ex art. 5 del d.lgs. 148/2015 senza oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare richiamata. Se il passaggio di aliquota avviene nel corso del mese per superamento dei limiti di durata, la nuova aliquota si applica dai periodi di competenza del mese successivo.
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