Circolare numero 198 del 14-11-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto del D.lgs. 148/2015 e dell’adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo disposto dal D.I. n. 95269/2016, anche le prestazioni integrative del Fondo soggiacciono al termine decadenziale di sei mesi per la richiesta di rimborso o conguaglio. Vengono distinti i criteri di decorrenza del termine a seconda che i trattamenti siano stati richiesti/conclusi prima o dopo le date di riferimento (24/09/2015 e 6/06/2016) e vengono forniti esempi applicativi. Si precisa inoltre che le domande tardive non possono essere accolte né istruite, restando fermi gli effetti della precedente deliberazione n. 271/2014 per le posizioni già definite o pendenti nei limiti indicati.
Termini di decadenza per il rimborso/conguaglio delle prestazioni integrative del Fondo del trasporto aereo
Termini di decadenza per il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo del trasporto aereo
La circolare interviene per chiarire l’applicazione del termine decadenziale di sei mesi alle domande di rimborso o conguaglio delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo, alla luce del D.lgs. n. 148/2015 e del successivo decreto interministeriale n. 95269/2016. Il documento distingue con precisione le diverse decorrenze del termine in funzione della data di richiesta e conclusione dei trattamenti e della data della delibera concessiva.
Quadro normativo generale
Il D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, entrato in vigore il 24/09/2015, al titolo II disciplina i Fondi di solidarietà. In particolare, l’art. 39, comma 1, stabilisce che ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 si applicano le medesime disposizioni previste dall’art. 7, commi da 1 a 4, relative alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale.
L’art. 7, comma 3, prevede che, per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24/09/2015, o per quelli richiesti prima ma non ancora conclusi entro tale data, la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione oppure, se successiva, dalla data del provvedimento di concessione. Per i trattamenti conclusi prima del 24/09/2015, i sei mesi decorrono da tale data.
Adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo
Con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs. 148/2015.
Per effetto di tale adeguamento e in virtù del richiamo operato dall’art. 39, comma 1, del decreto legislativo, il termine decadenziale di sei mesi si applica anche alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo.
Decorrenza della nuova disciplina del Fondo
La nuova disciplina di adeguamento del Fondo decorre dal 6 giugno 2016, cioè dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale. Tale data è stata confermata dal Ministero del lavoro con nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016 ed è richiamata dalla Circolare INPS n. 132/2016.
Termine di decadenza per le prestazioni integrative di CIGS
Fermo restando che le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti da accordi stipulati dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’INPS, l’individuazione del termine di decadenza per il rimborso delle prestazioni integrative anticipate dalle aziende segue le seguenti regole:
- per le prestazioni integrative di CIGS richieste a partire dal 6 giugno 2016, o richieste prima ma non concluse entro tale data, la domanda di rimborso va presentata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione;
- se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS, la domanda di rimborso va presentata entro sei mesi dalla data della deliberazione;
- per i trattamenti integrativi su CIGS richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, i sei mesi decorrono da tale data, con conseguente decadenza delle eventuali richieste presentate dopo il 6 dicembre 2016.
Criterio generale per il computo dei sei mesi
La circolare riassume che il termine di sei mesi decorre dalla data posteriore tra:
- la data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 95269/2016, per i trattamenti integrativi richiesti e conclusi prima di tale data;
- la data del provvedimento di concessione, se la deliberazione del Fondo è successiva alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS;
- la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, se la deliberazione è precedente a tale termine.
Esempi applicativi
Il documento riporta tre casi esemplificativi:
- Esempio 1: periodo di concessione CIGS dal 16/04/2016 al 15/06/2016, delibera del Fondo il 21/06/2016; la decorrenza dei sei mesi è il 30/06/2016, con termine di decadenza al 30/12/2016 e ultima data utile per il rimborso nel mese di dicembre 2016.
- Esempio 2: stesso periodo di concessione, ma delibera del Fondo il 09/07/2016; la decorrenza dei sei mesi è il 09/07/2016, con termine di decadenza al 09/01/2017 e ultima data utile per il rimborso nel mese di gennaio 2017.
- Esempio 3: periodo di concessione CIGS dal 22/02/2016 al 07/04/2016, delibera del Fondo il 20/05/2016; la decorrenza dei sei mesi è il 06/06/2016, con termine di decadenza al 06/12/2016 e ultima data utile per il rimborso nel mese di dicembre 2016.
Conseguenze del mancato rispetto dei termini
Le domande di rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, pervenute oltre i termini decadenziali non possono essere accolte né istruite.
Effetti della deliberazione n. 271 del 22 dicembre 2014
Restano comunque invariati gli effetti giuridici prodotti dalla deliberazione n. 271 del 22 dicembre 2014 del previgente Fondo Speciale del trasporto aereo. La delibera, salve le posizioni individuali pendenti oggetto di verifiche in corso, ha disposto:
- la cessazione degli effetti finanziari delle delibere per prestazioni relative a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2012;
- la conclusione definitiva degli effetti finanziari delle delibere per prestazioni relative a periodi di competenza fino al 1° gennaio 2013, una volta decorsi 24 mesi dall’ultimo giorno del periodo autorizzato.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
Il D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, in vigore dal 24/09/2015, all’art. 39, comma 1, estende ai Fondi di solidarietà bilaterali le medesime regole dell’art. 7, commi 1-4, in materia di erogazione e rimborso delle prestazioni di integrazione salariale. L’art. 7, comma 3, introduce un termine di decadenza di sei mesi per la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
Decorrenza del termine per i trattamenti soggetti al D.lgs. 148/2015
Per i trattamenti richiesti dal 24/09/2015, o richiesti prima ma non conclusi entro tale data, il rimborso va chiesto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione oppure, se successiva, dalla data del provvedimento di concessione. Per i trattamenti conclusi prima del 24/09/2015, il termine di sei mesi decorre dal 24/09/2015.
Adeguamento del Fondo del trasporto aereo
Con il D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e la riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo è stato adeguato, dal 1° gennaio 2016, alla disciplina del D.lgs. 148/2015. Per effetto di tale adeguamento, il termine decadenziale di sei mesi si applica anche alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo.
Data di entrata in vigore della nuova disciplina del Fondo
La nuova disciplina di adeguamento del Fondo decorre dal 6 giugno 2016, ossia dal decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale, come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016 e richiamato dalla Circolare INPS n. 132/2016.
Domande di rimborso per CIGS e criteri di decorrenza
Per le prestazioni integrative di CIGS richieste dal 6 giugno 2016, o richieste prima ma non concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo di concessione; se la deliberazione del Fondo interviene dopo tale periodo di paga, il termine decorre dalla data della deliberazione. Per i trattamenti richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di sei mesi decorre da tale data e le richieste successive al 6 dicembre 2016 sono decadute.
Esempi applicativi riportati
La circolare riporta tre esempi: 1) concessione CIGS 16/04/2016-15/06/2016 e delibera Fondo 21/06/2016, con decadenza al 30/12/2016; 2) stesso periodo di concessione ma delibera Fondo 09/07/2016, con decadenza al 09/01/2017; 3) concessione 22/02/2016-07/04/2016 e delibera Fondo 20/05/2016, con decorrenza dei sei mesi dal 06/06/2016 e decadenza al 06/12/2016.
Esito delle domande oltre termine
Le domande di rimborso delle prestazioni integrative del Fondo relative a trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate oltre il termine decadenziale non possono essere né accolte né istruite.
Salvezza degli effetti della deliberazione n. 271/2014
Restano invariati gli effetti giuridici della deliberazione n. 271 del 22 dicembre 2014 del previgente Fondo Speciale del trasporto aereo. Tale delibera ha disposto, fatte salve le posizioni individuali pendenti oggetto di verifiche, la cessazione degli effetti finanziari delle delibere per prestazioni relative a periodi fino al 31 dicembre 2012 e la conclusione definitiva degli effetti finanziari per prestazioni relative a periodi fino al 1° gennaio 2013, una volta decorsi 24 mesi dall’ultimo giorno del periodo autorizzato.
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