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Circolare

Circolare numero 71 del 22-3-2001

Integrazioni e correzioni alla circolare n. 44 del 20/2/2001 relativamente all'importo dei contributi per i lavoratori domestici di gennaio 2001 e da febbraio 2001 a dicembre 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rettifica l’orientamento precedente sui datori di lavoro domestico non soggetti alla CUAF, chiarendo che anche per essi trova applicazione l’esonero dello 0,40% previsto dall’art. 120, comma 2, della legge n. 388/2000, da imputare prioritariamente a maternità e disoccupazione. Contestualmente corregge le tabelle contributive già pubblicate per il 2001, distinguendo tra importi validi per gennaio e quelli applicabili da febbraio a dicembre, e indica le modalità di versamento nel primo trimestre 2001 con un unico bollettino. Vengono inoltre richiamate le cautele di compilazione del bollettino e l’uso delle caselle relative alle settimane retribuite.

Modifica degli importi contributivi 2001 per i lavoratori domestici e riconoscimento dell'esonero 0,40%

Modifica degli importi contributivi 2001 per i lavoratori domestici e riconoscimento dell'esonero 0,40%

La circolare interviene a rettifica della precedente circolare n. 44 del 20 febbraio 2001, sia sul piano interpretativo sia su quello degli importi contributivi dovuti per l’anno 2001 dai datori di lavoro domestico. Viene inoltre fornita una nuova versione delle tabelle contributive e vengono richiamate le modalità operative per il versamento del primo trimestre 2001.

Esonero dello 0,40% e ambito di applicazione

La circolare modifica l’orientamento espresso nel paragrafo dedicato ai "datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf". Sulla base degli orientamenti forniti dai Ministeri del Tesoro e del Lavoro, viene chiarito che i datori di lavoro domestico rientrano nella previsione dell’art. 120, comma 2, della legge n. 388/2000 in quanto appartenenti a un settore destinatario della disciplina CUAF.

Ne consegue che ai datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina CUAF è riconosciuto l’esonero dello 0,40%, da imputare con priorità:

  • ai contributi per maternità pari allo 0,24%,
  • ai contributi per disoccupazione pari allo 0,16%.

Correzione delle tabelle contributive 2001

La circolare effettua anche un errata corrige delle tabelle A) e B) già contenute nella circolare n. 44/2001, sostituendole integralmente.

Le nuove tabelle riportano, per i lavoratori domestici:

  • la retribuzione oraria effettiva;
  • la retribuzione oraria convenzionale;
  • il contributo orario con CUAF;
  • il contributo orario senza CUAF.

Le cifre indicate tra parentesi corrispondono alla quota a carico del lavoratore. Sono inoltre richiamati gli allegati contenenti i coefficienti di ripartizione.

Contributi relativi al mese di gennaio 2001

Per il mese di gennaio 2001 si applica la tabella A), che sostituisce quella della precedente circolare. La tabella distingue gli importi in base alla fascia di retribuzione oraria effettiva e al numero di ore settimanali.

Per la fascia di 24 ore settimanali sono previsti tre scaglioni:

  • fino a L. 11.590;
  • da L. 11.591 a L. 14.150;
  • oltre L. 14.150.

Per oltre 24 ore settimanali è previsto un importo dedicato. Per ciascun caso sono riportati i valori in lire e in euro, con distinzione tra contributo con CUAF e senza CUAF.

Contributi da febbraio a dicembre 2001

Per il periodo successivo, dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001 fino a dicembre 2001, si applica la tabella B), anch’essa sostitutiva della precedente tabella pubblicata.

Anche in questo caso gli importi sono articolati per fasce di retribuzione e per orario settimanale, con differenziazione tra:

  • contributo con CUAF;
  • contributo senza CUAF.

La tabella va utilizzata per i contributi dovuti a partire dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001, mentre per le settimane antecedenti continua a valere la tabella A).

Modalità di versamento per il primo trimestre 2001

Per il versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001, i datori di lavoro domestico devono effettuare un unico conteggio complessivo, applicando:

  • la tabella A) per i contributi dovuti fino alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001;
  • la tabella B) per i contributi dovuti dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001.

Il totale deve essere indicato in un unico bollettino di versamento.

Compilazione del bollettino e adempimenti operativi

Le Agenzie sono invitate a richiamare l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di compilare correttamente il bollettino. In particolare, occorre:

  • indicare se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre, annerendo la casella "SI";
  • in alternativa, indicare quante settimane sono state retribuite in ciascun mese annerendo le corrispondenti caselle.

Gli stessi dati devono essere riportati sul retro del bollettino. Inoltre, sulla ricevuta da consegnare al lavoratore, il datore di lavoro deve apporre la propria firma.

Allegati richiamati

La circolare segnala che gli allegati n. 1 e n. 3 contengono le tabelle con i contributi aggiornati, mentre gli allegati n. 2 e n. 4 contengono le tabelle dei coefficienti di ripartizione. Gli allegati sono richiamati come parte integrante della rettifica operata.

Punti principali

Rettifica sull'esonero dello 0,40% per i datori di lavoro domestico

Viene modificato il precedente orientamento contenuto nella circolare n. 44 del 20 febbraio 2001. In base agli orientamenti dei Ministeri del Tesoro e del Lavoro, i datori di lavoro domestico rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina CUAF ai fini dell’art. 120, comma 2, della legge n. 388/2000. Di conseguenza, anche i datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina CUAF beneficiano dell’esonero dello 0,40%, da imputare prioritariamente sui contributi per maternità (0,24%) e disoccupazione (0,16%).

Errata corrige alle tabelle contributive 2001

La circolare sostituisce le tabelle A) e B) della circolare n. 44/2001 con nuove tabelle di contributi orari per i lavoratori domestici. Sono corretti sia gli importi in lire sia quelli in euro, con indicazione distinta tra contributi con CUAF e senza CUAF, nonché della quota a carico del lavoratore riportata tra parentesi. Sono richiamati anche gli allegati contenenti i coefficienti di ripartizione.

Contributi per il mese di gennaio 2001

Per il mese di gennaio 2001 si applicano gli importi della tabella A), sostitutiva di quella precedentemente diffusa. Gli importi variano in base alla retribuzione oraria effettiva e alla fascia di ore settimanali. Per 24 ore settimanali sono indicati tre scaglioni retributivi; per oltre 24 ore settimanali è previsto un importo specifico. Le cifre tra parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.

Contributi da febbraio a dicembre 2001

Per il periodo dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001 fino a dicembre 2001 si applicano gli importi della tabella B), anch’essa sostitutiva di quella della circolare n. 44/2001. Anche qui i contributi sono differenziati per fasce di retribuzione e per presenza o meno della CUAF, con indicazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi e con una tabella separata dei coefficienti di ripartizione in allegato.

Versamento contributivo del primo trimestre 2001

In occasione del versamento del primo trimestre 2001, i datori di lavoro domestico devono calcolare i contributi fino alla settimana terminante con sabato 27 gennaio 2001 secondo la tabella A) e quelli dalla settimana terminante con sabato 3 febbraio 2001 secondo la tabella B). Il totale deve essere riportato in un unico bollettino di versamento.

Istruzioni per la compilazione del bollettino

Le Agenzie devono richiamare l’attenzione dei datori di lavoro sulla corretta compilazione dei bollettini. In particolare, occorre indicare se risultano retribuite tutte le settimane del trimestre, annerendo la casella "SI", oppure specificare quante settimane sono state retribuite in ciascun mese mediante le apposite caselle. Gli stessi dati devono essere riportati sul retro del bollettino e, sulla ricevuta da consegnare al lavoratore, il datore di lavoro deve apporre la propria firma.

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