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Circolare

Circolare numero 72 del 26-3-2001

importi da prendere a riferimento per l’erogazione nell’anno 2001 delle prestazioni di malattia, maternità e TBC per: Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4. Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni e compartecipanti familiari. Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità). Lavoratrici commercianti, artigiane, CD – CM (solo maternità). Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (solo maternità).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi da assumere a base per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tbc riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2001, distinti per categorie di lavoratori. Vengono indicati il limite minimo per i soci di società cooperative, i criteri per lavoratori agricoli, estero extracomunitario, domestici, autonome coltivatrici/commercianti/artigiane e le lavoratrici della gestione separata. Sono richiamate anche le modalità transitorie, le decorrenze e alcune precisazioni sulle prestazioni di tbc e sui riferimenti normativi applicabili.

Importi giornalieri e retribuzioni convenzionali per le prestazioni di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi per il 2001

Importi e criteri per la liquidazione delle prestazioni previdenziali riferite al 2001

La circolare fornisce gli importi giornalieri e le retribuzioni convenzionali da assumere a base per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2001. Il documento distingue le diverse categorie di lavoratori interessati e richiama, per ciascuna, la base di calcolo applicabile, le decorrenze operative e i rinvii normativi utili per le sedi e per i soggetti assicurati.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, la base giornaliera per le prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc relative a eventi indennizzabili su periodi di paga del 2001 è fissata in £ 39.060, pari a Euro 20,17. La circolare precisa che tale criterio si applica agli eventi insorti dal 1° febbraio 2001, fatta eccezione per gli eventi iniziati nel mese di gennaio 2001 ma da indennizzare con la retribuzione dello stesso mese, quando il rapporto di lavoro sia sorto anch’esso in gennaio 2001.

Le sedi devono dare comunicazione di tali criteri alle società ed enti cooperativi interessati e provvedere alle eventuali integrazioni delle prestazioni già liquidate con le precedenti misure, per quanto riguarda malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili nell’anno 2001.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, anche per il 2001 si conferma il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996. La circolare richiama l’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, e ribadisce che, dal 1° gennaio 1998, tali salari convenzionali si applicano solo se nel contratto collettivo provinciale della provincia interessata sia stabilita, per la qualifica di assunzione, una retribuzione superiore a quella convenzionale.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, invece, continuano a essere presi a riferimento i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 488/1968. I relativi valori saranno resi noti con una specifica circolare successiva.

Lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari

La circolare richiama il D.M. 23 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. del 30 gennaio 2001, n. 24, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, in relazione alle assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale.

Tali retribuzioni convenzionali sono utilizzabili anche ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche riferite all’anno 2001. La circolare precisa tuttavia che i dettagli saranno riportati in una circolare separata in corso di emanazione.

Lavoratrici domestiche comunitarie ed extracomunitarie

Per le lavoratrici comunitarie ed extracomunitarie addette ai servizi domestici e familiari, ai fini del pagamento dell’indennità di maternità per astensione obbligatoria, la circolare stabilisce retribuzioni convenzionali orarie valide dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Gli importi indicati sono i seguenti:

  • £ 10.300 (Euro 5,32) per retribuzioni orarie effettive fino a £ 11.590 (Euro 5,99);
  • £ 11.590 (Euro 5,99) per retribuzioni orarie effettive da £ 11.591 fino a £ 14.150 (Euro 7,31);
  • £ 14.150 (Euro 7,31) per retribuzioni orarie effettive oltre £ 14.150 (Euro 7,31);
  • £ 7.480 (Euro 3,86) per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti

Per le lavoratrici autonome, la circolare disciplina la maternità obbligatoria e facoltativa delle coltivatrici dirette, delle mezzadre e delle colone, prevedendo che gli importi si applichino ai parti avvenuti nell’anno 2001, anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 2000. Per le commercianti e le artigiane, invece, i valori valgono per i periodi indennizzabili iniziati nel 2001.

Gli importi da utilizzare sono:

  • £ 60.980 (Euro 31,49) per coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2000 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • £ 62.630 (Euro 32,35) per le artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2001 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • £ 54.890 (Euro 28,35) per le commercianti, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2001 per la qualifica di impiegato del commercio.

Lavoratrici iscritte alla gestione separata

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, cioè collaboratrici coordinate e continuative e libere professioniste che versano il contributo del 13%, la circolare non indica ancora gli importi delle prestazioni di maternità. Tali importi saranno comunicati con successive istruzioni.

Nelle more, la liquidazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla circolare n. 56 del 2 marzo 2000. È inoltre ribadito che l’aliquota contributiva del 13% risulta confermata per il 2001.

Assicurazione tubercolosi e note interpretative

Le note finali chiariscono che, per l’assicurazione tubercolosi, i criteri di calcolo indicati nella circolare valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia. Per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tbc, le prestazioni devono invece essere commisurate alla misura fissa, come già richiamato dalla circolare n. 1 del 2 gennaio 2001.

Viene inoltre precisato che il comma 19 dell’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, che prevedeva un ulteriore parametro di retribuzione minima giornaliera per i salari convenzionali, è stato abrogato dall’art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. Pertanto, per i lavoratori interessati continua ad applicarsi il limite minimo di retribuzione giornaliera calcolato annualmente secondo il meccanismo dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, salvo un eventuale importo superiore fissato con decreto ministeriale.

Rinvii finali

La circolare richiama, infine, alcuni precedenti atti di prassi, tra cui la circolare n. 134396 AGO/83 del 6 aprile 1982, la circolare n. 33 dell’8 febbraio 2001 e la circolare n. 100 del 22 maggio 2000, che completano il quadro interpretativo e applicativo delle basi di calcolo richiamate nel testo.

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi relative a eventi indennizzabili su periodi di paga dell’anno 2001, la base giornaliera è fissata in £ 39.060, pari a Euro 20,17. La decorrenza operativa riguarda gli eventi insorti dal 1° febbraio 2001, salvo il caso di evento iniziato a gennaio 2001 ma da indennizzare con la retribuzione dello stesso mese perché il rapporto di lavoro è sorto in gennaio 2001.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per l’anno 2001 il salario medio convenzionale per i lavoratori agricoli a tempo determinato resta quello rilevato nel 1995, come da decreti ministeriali pubblicati nel 1996. Dal 1° gennaio 1998 tali salari convenzionali operano solo se nella provincia il contratto collettivo provinciale prevede per la qualifica interessata una retribuzione superiore a quella convenzionale. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a valere i salari medi convenzionali determinati anno per anno per provincia ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 488/1968.

Lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari

Con D.M. 23 gennaio 2001 sono state determinate le retribuzioni convenzionali da utilizzare per i contributi dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche riferite all’anno 2001, secondo quanto sarà riportato in una circolare separata in corso di emanazione.

Lavoratrici domestiche comunitarie ed extracomunitarie

Per l’indennità di maternità per astensione obbligatoria delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, valide dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, si applicano retribuzioni convenzionali orarie differenziate per scaglioni di retribuzione effettiva: £ 10.300 fino a £ 11.590; £ 11.590 da £ 11.591 a £ 14.150; £ 14.150 oltre £ 14.150. Per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali la retribuzione convenzionale è £ 7.480.

Lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti

Per la maternità obbligatoria e facoltativa delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, se il parto avviene nel 2001 anche con periodo ante partum iniziato nel 2000, e per artigiane e commercianti con inizio del periodo indennizzabile nel 2001, si usano i seguenti importi: £ 60.980 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; £ 62.630 per artigiane; £ 54.890 per commercianti. Gli importi corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati per le rispettive categorie.

Lavoratrici iscritte alla gestione separata

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, ossia collaboratrici coordinate e continuative e libere professioniste, gli importi delle prestazioni di maternità saranno comunicati con successive istruzioni. Nel frattempo, la liquidazione deve avvenire secondo quanto previsto nella circolare n. 56 del 2 marzo 2000. È richiamata la conferma per il 2001 dell’aliquota contributiva del 13%.

Precisazioni sulla tubercolosi e sul quadro normativo

Le note precisano che per l’assicurazione tubercolosi i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti aventi diritto all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla tbc, la prestazione resta commisurata alla misura fissa. Viene inoltre chiarito che il precedente parametro del cosiddetto minimo dei minimi, previsto dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, è stato abrogato dall’art. 11 del d.lgs. n. 61/2000, e che resta applicabile il limite minimo di retribuzione giornaliera determinato annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, salvo importi superiori stabiliti con decreto ministeriale.

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