Circolare numero 70 del 21-3-2001
1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2001. 2. Agevolazioni contributive. 3. Modalità e termini di versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2001 la misura dei contributi IVS dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando minimale, aliquote, massimale di reddito, contributo a saldo e contributo maternità. Precisa inoltre le regole per i collaboratori, il trattamento degli affittacamere e le principali agevolazioni contributive, tra cui la riduzione del 50% per pensionati ultrasessantacinquenni e per i nuovi iscritti under 32 nel periodo agevolato. Infine, stabilisce termini e modalità di versamento tramite F24, con rate sul minimale e versamenti a saldo/acconto sui redditi eccedenti secondo le scadenze fiscali.
Contributi INPS 2001 per artigiani e commercianti, agevolazioni e modalità di pagamento
Misura dei contributi dovuti per l'anno 2001
La circolare disciplina la contribuzione IVS dovuta per il 2001 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, definendo i valori di minimale, aliquote, massimale, criteri di calcolo e scadenze di versamento. Vengono inoltre richiamate le principali agevolazioni contributive e alcune regole particolari per collaboratori familiari e affittacamere.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per il 2001 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a £ 23.243.896 (€. 12.004,47), importo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, applicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2001 (£ 70.333, pari a €. 36,32) e aggiungendo £ 1.300.000, come previsto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Le aliquote sul minimale sono le seguenti:
- Artigiani: 16,40% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 13,40% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
- Commercianti: 16,70% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 13,70% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
La circolare precisa che tali percentuali discendono dall'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto un aumento di 0,8 punti percentuali dall'1 gennaio 1998 e ulteriori aumenti di 0,2 punti percentuali annui dall'1 gennaio 1999 fino al raggiungimento di 19 punti percentuali. Per i commercianti, le aliquote comprendono anche l'aumento dello 0,30% disposto dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono al netto della quota aggiuntiva dello 0,09% prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, il cui obbligo di versamento è venuto meno al 31 dicembre 2000.
Sulla base di tali aliquote il contributo minimo annuo è determinato in:
- Artigiani: £ 3.811.999 (€. 1.968,74) per titolari e collaboratori over 21; £ 3.114.682 (€. 1.608,60) per collaboratori under 21.
- Commercianti: £ 3.881.731 (€. 2.004,75) per titolari e collaboratori over 21; £ 3.184.414 (€. 1.644,61) per collaboratori under 21.
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Gli importi minimi mensili sono pari a:
- Artigiani: £ 317.666,58 (€. 164,06) e £ 259.556,84 (€. 134,05).
- Commercianti: £ 323.477,55 (€. 167,06) e £ 265.367,81 (€. 137,05).
I redditi e i relativi contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell'impresa.
Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l'anno 2001 è dovuto anche sulla quota di reddito d'impresa prodotta nel 2000 eccedente il minimale di £ 23.243.896 (€. 12.004,47). La circolare distingue due fasce reddituali:
- fino a £ 68.048.000 (€. 35.143,85), con applicazione dell'aliquota ordinaria;
- da £ 68.048.001 fino al massimale, con applicazione dell'aliquota maggiorata di un punto percentuale.
Le aliquote sono:
- Artigiani: 16,40% tra minimale e £ 68.048.000; 17,40% oltre tale soglia fino al massimale. Per i collaboratori under 21, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 13,40% e al 14,40%.
- Commercianti: 16,70% tra minimale e £ 68.048.000; 17,70% oltre tale soglia fino al massimale. Per i collaboratori under 21, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 13,70% e al 14,70%.
La circolare ricorda che, per i commercianti, le aliquote includono lo 0,30% di cui all'art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996 e sono al netto dello 0,09% dell'art. 5 del d.lgs. n. 207/1996, non più dovuto dal 31 dicembre 2000. L'aumento di un punto percentuale per i redditi superiori a £ 68.048.000 è collegato all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il contributo così calcolato, definito contributo a conguaglio, sommato al contributo dovuto sul minimale, costituisce acconto delle somme complessivamente dovute sul reddito d'impresa 2001.
Massimale di reddito e contributo massimo
Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 233/1990 prevede che, quando il reddito d'impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente è presa in considerazione ai fini contributivi fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Per il 2001 il limite è £ 68.048.000 (€. 35.143,85) e il massimale annuo di reddito entro cui sono dovuti i contributi IVS è fissato in £ 113.413.333 (€. 58.573,10).
Sulla base di tale massimale, i contributi massimi annui sono:
- Artigiani: £ 19.053.440 (€. 9.840,28) per titolari e collaboratori over 21; £ 15.651.040 (€. 8.258,81) per collaboratori under 21.
- Commercianti: £ 19.393.680 (€. 10.015,99) per titolari e collaboratori over 21; £ 15.991.280 (€. 8.258,81) per collaboratori under 21.
Per i periodi inferiori all'anno, il massimale va rapportato a mese. Gli importi massimi mensili sono:
- Artigiani: £ 1.587.786,66 (€. 820,02) per aliquote ordinarie; £ 1.304.253,33 (€. 673,59) per aliquote ridotte.
- Commercianti: £ 1.616.139,99 (€. 834,67) per aliquote ordinarie; £ 1.332.606,66 (€. 688,23) per aliquote ridotte.
La circolare precisa che si tratta di limiti individuali, riferiti a ciascun soggetto operante nell'impresa e non a massimali globali dell'impresa stessa.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, viene inoltre indicato un massimale annuo specifico, non frazionabile mensilmente, pari a £ 148.014.000 (€. 76.442,85) per il 2001.
Contribuzione a saldo
Dal 1993 il contributo IVS di artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e non più solo sul reddito derivante dall'attività che ha dato titolo all'iscrizione. Inoltre, il contributo è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui si riferisce: per i contributi 2001, dunque, ai redditi 2001 da dichiarare al fisco nel 2002.
Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio già versati è inferiore al dovuto sull'intero reddito d'impresa 2001, occorre versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare richiama il rinvio alle norme fiscali contenuto nell'art. 3-bis della legge n. 438/1992 per individuare i redditi rilevanti, che comprendono sia quelli d'impresa in senso stretto sia quelli considerati tali dagli articoli 5 e 6 del TUIR. In presenza di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e a saldo devono essere calcolati sul risultato netto derivante dalla sottrazione del reddito negativo da quello positivo.
Imprese con collaboratori familiari
Quando il titolare si avvale dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati tenendo conto della struttura dell'impresa:
- nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il contributo del titolare sia quello dei collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; il contributo di ciascuno va quindi calcolato sulla quota attribuita.
Contribuzione per le prestazioni di maternità e affittacamere
La contribuzione per le prestazioni di maternità, per effetto dell'art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è fissata in £ 1.208,33 mensili (€. 0,62) per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. La circolare segnala che, nei moduli di pagamento in corso di emissione, tale importo è stato sommato alla contribuzione IVS sul minimale di reddito.
Per gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti è esclusa l'applicazione del minimale annuo di reddito: essi versano quindi soltanto i contributi IVS a percentuale sull'effettivo reddito, maggiorati della contribuzione per maternità.
Agevolazioni contributive
La circolare conferma, anche per il 2001, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS, ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Vengono richiamate, per l'inquadramento dei soggetti aventi diritto, le circolari n. 63 del 17 marzo 1998, n. 33 del 15 febbraio 1999 e n. 175 del 29 luglio 1998.
Inoltre, in base all'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, a uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva. La circolare specifica che tale beneficio non richiede adempimenti da parte degli interessati e non incide sulla posizione assicurativa, per la quale sarà comunque accreditato l'intero importo dei contributi dovuti in relazione ai periodi di effettiva attività.
Termini e modalità di pagamento
Per effetto delle modifiche al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 apportate dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, nell'esercizio 2001 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono versare i contributi tramite modello F24.
Le scadenze sono:
- 16 maggio 2001;
- 16 agosto 2001;
- 16 novembre 2001;
- 16 febbraio 2002, per il pagamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
I contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2000, primo acconto 2001 e secondo acconto 2001, devono invece essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Punti principali
Misura dei contributi IVS sul minimale di reddito
Per il 2001 il minimale annuo di reddito su cui calcolare la contribuzione IVS è pari a £ 23.243.896 (€. 12.004,47). Su tale base si applicano le aliquote del 16,40% per artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni e del 13,40% per collaboratori fino a 21 anni; per i commercianti le aliquote sono del 16,70% e del 13,70%. Ne derivano contributi minimi annui e mensili distinti per categoria e per età, calcolati individualmente per ciascun soggetto operante nell'impresa.
Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale
Sul reddito d'impresa eccedente il minimale e fino a £ 68.048.000 si applicano le aliquote ordinarie; oltre tale soglia e fino al massimale di reddito annuo di £ 113.413.333 si applica un'aliquota maggiorata di un punto percentuale. Per gli artigiani le aliquote sono 16,40% e 17,40% (ridotte a 13,40% e 14,40% per gli under 21); per i commercianti 16,70% e 17,70% (ridotte a 13,70% e 14,70%). La circolare chiarisce che il contributo così determinato costituisce un acconto sulla contribuzione dovuta sull'intero reddito d'impresa 2001.
Massimale di reddito e contributo massimo
Per il 2001 il massimale di reddito imponibile entro cui sono dovuti i contributi IVS è fissato in £ 113.413.333 (€. 58.573,10). Da ciò discendono i contributi massimi annui per artigiani e commercianti, con importi diversi per titolari/collaboratori over 21 e per collaboratori under 21. Per i soggetti privi di anzianità contributiva iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, la circolare richiama un massimale separato per il 2001 pari a £ 148.014.000, non frazionabile a mese.
Contribuzione a saldo e criteri di calcolo
Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio versati in corso d'anno è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2001, occorre versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. I redditi da considerare sono quelli d'impresa ai fini IRPEF, inclusi quelli richiamati dagli articoli 5 e 6 del TUIR. In presenza di redditi di segno opposto, la circolare indica che i contributi vanno calcolati sul risultato netto derivante dalla compensazione tra redditi positivi e negativi.
Imprese con collaboratori familiari
Per le imprese familiari legalmente costituite, sia il contributo del titolare sia quello dei collaboratori deve essere calcolato sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, ma la somma delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa.
Contributo maternità e affittacamere
Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in £ 1.208,33 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Nei moduli di pagamento esso è sommato ai contributi IVS sul minimale. Gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano soltanto i contributi IVS a percentuale sull'effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità.
Agevolazioni contributive
Restano applicabili per il 2001 la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti pensionati con più di 65 anni già pensionati presso gestioni INPS, nonché lo sgravio del 50% per i soggetti con meno di 32 anni che si iscrivono per la prima volta alle gestioni nel periodo prorogato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. Per questi ultimi non è richiesto alcun adempimento specifico e l'agevolazione non incide sull'accredito della posizione assicurativa.
Termini e modalità di pagamento
Nel 2001 i contributi devono essere versati con modello unificato F24. Le quattro rate relative al minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2001 e 16 febbraio 2002. I contributi sul reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2000, primo acconto 2001 e secondo acconto 2001, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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