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Circolare

Circolare numero 73 del 26-3-2001

Per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lett. b) della legge 53/2000, il reddito individuale deve essere inferiore a £ 23.452.000 per l’anno 2000 e a £ 24.061.375 per l’anno 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rettifica e aggiorna il limite di reddito da considerare per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lett. b), della legge n. 53/2000. Per l’anno 2000, sulla base del trattamento minimo definitivo di pensione, il limite è fissato in £. 23.452.000 (Euro 12.111,94) e sostituisce il precedente importo previsionale di £. 23.429.250. Per il 2001, il limite è pari a £. 24.061.375 (Euro 12.426,66), in relazione al trattamento minimo definitivo di pensione di £. 9.624.550. La circolare indica inoltre che le domande eventualmente respinte in base al valore previsionale del 2000 possono essere riesaminate e che, in attesa dell’adeguamento della procedura automatizzata, le sedi devono acquisire dai beneficiari i redditi relativi al 2000.

Aggiornamento del limite di reddito per l'indennità di astensione facoltativa ex art. 3, comma 4, lett. b), legge n. 53/2000

Aggiornamento del limite di reddito per l’indennità di astensione facoltativa

La circolare aggiorna i parametri reddituali da assumere a riferimento per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi disciplinati dall’art. 3, comma 4, lett. b), della legge n. 53/2000. Il documento interviene per adeguare i valori già comunicati con precedente circolare, sulla base degli importi definitivi del trattamento minimo di pensione per gli anni 2000 e 2001.

Limite definitivo per l’anno 2000

Per l’anno 2000, il precedente importo indicato con la circ. n. 109 del 6.6.2000, pari a £. 23.429.250, era stato calcolato sul trattamento minimo previsionale di pensione dell’anno 2000, pari a £. 9.371.000. In base al valore definitivo del trattamento minimo, fissato in £. 9.380.000 (richiamando la circ. n. 211 del 18.12.2000), il limite di reddito annuo valido ai fini dell’indennità di astensione facoltativa è rideterminato in £. 23.452.000, corrispondenti a Euro 12.111,94, ottenuti moltiplicando per 2,5 il trattamento minimo definitivo.

La circolare specifica che tale importo dà diritto all’indennità quando il reddito individuale del richiedente risulti inferiore al limite indicato. Conseguentemente, le domande di indennità che siano state respinte nel frattempo sulla base del valore previsionale precedente, ma che risultino invece compatibili con il nuovo importo definitivo, possono essere riesaminate. A tal fine, il richiedente deve presentare la comunicazione dei redditi effettivamente conseguiti sia all’INPS sia al datore di lavoro.

Gestione transitoria delle verifiche reddituali

Nelle more dell’adeguamento della procedura automatizzata, per la quale saranno fornite istruzioni dalla Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni, le Sedi devono acquisire, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi con i modelli 730/2001, il reddito relativo all’anno 2000. L’adempimento è richiesto sia nei casi di pagamento diretto delle indennità, sia nei casi di pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro.

Limite di reddito per l’anno 2001

La circolare comunica inoltre il valore definitivo del trattamento minimo pensionistico annuo per il 2001, pari a £. 9.624.550, equivalenti a Euro 4.970,66, richiamando la circ. n. 25 del 1.2.2001. In base a tale importo, il limite di reddito annuo per l’accesso all’indennità di astensione facoltativa, nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 53/2000, è fissato in £. 24.061.375, pari a Euro 12.426,66, corrispondenti a 2,5 volte il trattamento minimo. Il diritto all’indennità sussiste quindi solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a tale soglia.

Punti principali

Rettifica del limite di reddito per il 2000

Viene sostituito il limite indicato nella circ. n. 109 del 6.6.2000, calcolato sul trattamento minimo previsionale 2000, con il valore definitivo derivante dal trattamento minimo annuo definitivo di £. 9.380.000. Il nuovo limite di reddito annuo per l’indennità di astensione facoltativa è pari a £. 23.452.000, corrispondenti a Euro 12.111,94, ottenuti moltiplicando per 2,5 il trattamento minimo definitivo.

Effetti sulle domande respinte

Le domande di indennità eventualmente respinte perché riferite al precedente importo previsionale di £. 23.429.250, ma inferiori al nuovo limite definitivo di £. 23.452.000, possono essere riesaminate. Il riesame è subordinato alla comunicazione che il richiedente deve presentare all’INPS e al datore di lavoro sui redditi effettivamente conseguiti.

Gestione provvisoria delle procedure e acquisizione dei redditi

In attesa dell’adeguamento della procedura automatizzata, le Sedi, alla scadenza dei termini per la denuncia dei redditi con i modelli 730/2001, devono richiedere ai beneficiari della prestazione il reddito relativo all’anno 2000. L’obbligo vale sia nei casi di pagamento diretto delle indennità sia nei casi di pagamento anticipato dai datori di lavoro.

Limite di reddito per il 2001

Per l’anno 2001 viene comunicato il trattamento minimo pensionistico definitivo pari a £. 9.624.550 (Euro 4.970,66). Di conseguenza, il richiedente periodi di astensione facoltativa nell’anno 2001 ha diritto all’indennità, nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 53/2000, se il proprio reddito individuale è inferiore a £. 24.061.375, pari a Euro 12.426,66, calcolati moltiplicando per 2,5 il trattamento minimo.

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