Circolare numero 73 del 26-3-2001
Per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lett. b) della legge 53/2000, il reddito individuale deve essere inferiore a £ 23.452.000 per l’anno 2000 e a £ 24.061.375 per l’anno 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rettifica e aggiorna il limite di reddito da considerare per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lett. b), della legge n. 53/2000. Per l’anno 2000, sulla base del trattamento minimo definitivo di pensione, il limite è fissato in £. 23.452.000 (Euro 12.111,94) e sostituisce il precedente importo previsionale di £. 23.429.250. Per il 2001, il limite è pari a £. 24.061.375 (Euro 12.426,66), in relazione al trattamento minimo definitivo di pensione di £. 9.624.550. La circolare indica inoltre che le domande eventualmente respinte in base al valore previsionale del 2000 possono essere riesaminate e che, in attesa dell’adeguamento della procedura automatizzata, le sedi devono acquisire dai beneficiari i redditi relativi al 2000.
Aggiornamento del limite di reddito per l'indennità di astensione facoltativa ex art. 3, comma 4, lett. b), legge n. 53/2000
Aggiornamento del limite di reddito per l’indennità di astensione facoltativa
La circolare aggiorna i parametri reddituali da assumere a riferimento per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi disciplinati dall’art. 3, comma 4, lett. b), della legge n. 53/2000. Il documento interviene per adeguare i valori già comunicati con precedente circolare, sulla base degli importi definitivi del trattamento minimo di pensione per gli anni 2000 e 2001.
Limite definitivo per l’anno 2000
Per l’anno 2000, il precedente importo indicato con la circ. n. 109 del 6.6.2000, pari a £. 23.429.250, era stato calcolato sul trattamento minimo previsionale di pensione dell’anno 2000, pari a £. 9.371.000. In base al valore definitivo del trattamento minimo, fissato in £. 9.380.000 (richiamando la circ. n. 211 del 18.12.2000), il limite di reddito annuo valido ai fini dell’indennità di astensione facoltativa è rideterminato in £. 23.452.000, corrispondenti a Euro 12.111,94, ottenuti moltiplicando per 2,5 il trattamento minimo definitivo.
La circolare specifica che tale importo dà diritto all’indennità quando il reddito individuale del richiedente risulti inferiore al limite indicato. Conseguentemente, le domande di indennità che siano state respinte nel frattempo sulla base del valore previsionale precedente, ma che risultino invece compatibili con il nuovo importo definitivo, possono essere riesaminate. A tal fine, il richiedente deve presentare la comunicazione dei redditi effettivamente conseguiti sia all’INPS sia al datore di lavoro.
Gestione transitoria delle verifiche reddituali
Nelle more dell’adeguamento della procedura automatizzata, per la quale saranno fornite istruzioni dalla Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni, le Sedi devono acquisire, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi con i modelli 730/2001, il reddito relativo all’anno 2000. L’adempimento è richiesto sia nei casi di pagamento diretto delle indennità, sia nei casi di pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro.
Limite di reddito per l’anno 2001
La circolare comunica inoltre il valore definitivo del trattamento minimo pensionistico annuo per il 2001, pari a £. 9.624.550, equivalenti a Euro 4.970,66, richiamando la circ. n. 25 del 1.2.2001. In base a tale importo, il limite di reddito annuo per l’accesso all’indennità di astensione facoltativa, nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 53/2000, è fissato in £. 24.061.375, pari a Euro 12.426,66, corrispondenti a 2,5 volte il trattamento minimo. Il diritto all’indennità sussiste quindi solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a tale soglia.
Punti principali
Rettifica del limite di reddito per il 2000
Viene sostituito il limite indicato nella circ. n. 109 del 6.6.2000, calcolato sul trattamento minimo previsionale 2000, con il valore definitivo derivante dal trattamento minimo annuo definitivo di £. 9.380.000. Il nuovo limite di reddito annuo per l’indennità di astensione facoltativa è pari a £. 23.452.000, corrispondenti a Euro 12.111,94, ottenuti moltiplicando per 2,5 il trattamento minimo definitivo.
Effetti sulle domande respinte
Le domande di indennità eventualmente respinte perché riferite al precedente importo previsionale di £. 23.429.250, ma inferiori al nuovo limite definitivo di £. 23.452.000, possono essere riesaminate. Il riesame è subordinato alla comunicazione che il richiedente deve presentare all’INPS e al datore di lavoro sui redditi effettivamente conseguiti.
Gestione provvisoria delle procedure e acquisizione dei redditi
In attesa dell’adeguamento della procedura automatizzata, le Sedi, alla scadenza dei termini per la denuncia dei redditi con i modelli 730/2001, devono richiedere ai beneficiari della prestazione il reddito relativo all’anno 2000. L’obbligo vale sia nei casi di pagamento diretto delle indennità sia nei casi di pagamento anticipato dai datori di lavoro.
Limite di reddito per il 2001
Per l’anno 2001 viene comunicato il trattamento minimo pensionistico definitivo pari a £. 9.624.550 (Euro 4.970,66). Di conseguenza, il richiedente periodi di astensione facoltativa nell’anno 2001 ha diritto all’indennità, nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 53/2000, se il proprio reddito individuale è inferiore a £. 24.061.375, pari a Euro 12.426,66, calcolati moltiplicando per 2,5 il trattamento minimo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 mar 2001Circolare numero 72 del 26-3-2001
- Circolare · 27 mar 2001Circolare numero 76 del 27-3-2001
- Circolare · 27 mar 2001Circolare numero 75 del 27-3-2001
- Circolare · 28 mar 2001Circolare numero 77 del 28-3-2001
- Circolare · 29 mar 2001Circolare numero 78 del 29-3-2001
- Circolare · 29 mar 2001Circolare numero 61Bis del 29-3-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →